ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06190

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 29/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/07/2015
Stato iter:
30/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/07/2015
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/07/2015
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/07/2015

SVOLTO IL 30/07/2015

CONCLUSO IL 30/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06190
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi gli interventi sulle parti comuni e su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   il sito dell'Agenzia delle entrate ben illustra tutti gli adempimenti utili e necessari all'ottenimento della detrazione, specificando che l'agevolazione fiscale consiste in detrazioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti;
   la detrazione, che è pari al 65 per cento per i costi documentati e sostenuti dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta per le spese affrontate per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni pavimenti – finestre comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo;
   il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (euro 100.000, euro 60.000 e euro 30.000, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso;
   possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento; in particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
   nulla viene invece indicato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate circa il luogo di approvvigionamento dei materiali utili agli interventi di riqualificazione energetica consentendo di fatto l'acquisto anche presso aziende situate in altri Stati dell'Unione europea, nella fattispecie nei Paesi confinanti quali Austria, Slovenia, Francia –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, anche normative, intenda porre in essere al fine di ridurre il fenomeno descritto, a tutela delle aziende italiane, normative chiaramente che l'ottenimento della detrazione fiscale è subordinato all'acquisto esclusivo, presso aziende con sede sul territorio italiano, di materiali volti al risparmio energetico. (5-06190)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06190

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  In particolare, l'interrogante rileva che l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale ha illustrato tutti gli adempimenti utili e necessari all'ottenimento della detrazione ma non ha fornito altrettante indicazioni in merito ai luoghi di approvvigionamento dei materiali utili agli interventi di riqualificazione energetica, consentendo di fatto l'acquisto anche presso aziende situate in altri Stati membri dell'Unione europea, quali Austria, Slovenia, Francia.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere quali iniziative intenda adottare, a tutela delle aziende italiane, al fine di arginare il fenomeno descritto proponendo di subordinare l'ottenimento della detrazione fiscale all'acquisto esclusivo di materiali volti al risparmio energetico presso aziende con sede sul territorio italiano.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La limitazione all'approvvigionamento dei materiali a quelli forniti da aziende con sede nel territorio italiano non è prevista dalla norma agevolativa di cui al comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).
  Ciò posto, l'introduzione di una limitazione di tal genere sarebbe potenzialmente contrastante con le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riguardanti il funzionamento del mercato interno dell'UE in quanto determinerebbe una restrizione alla libera circolazione delle merci garantita dagli articoli da 28 a 37 del TFUE e alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del TFUE.
  Tra queste si segnala, in particolare, l'articolo 34 del TFUE che vieta «fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
  Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'articolo 34 del TFUE riflette l'obbligo di rispettare 3 principi:
   a) il principio di non discriminazione;
   b) il principio di mutuo riconoscimento;
   c) il principio di assicurare ai prodotti comunitari libero accesso ai mercati nazionali.

  Di conseguenza sono, in linea generale, contrari alle norme del TFUE tutti quei provvedimenti di uno Stato membro, in materia di importazioni, che ostacolano o penalizzano l'accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati membri al fine di garantire trattamenti preferenziali alle merci nazionali.
  Pertanto, qualsivoglia norma di carattere restrittivo diretta ad ostacolare o anche a rendere potenzialmente più difficile l'acquisto di materiali presso un altro Paese dell'Unione europea, con evidenti effetti protezionistici rispetto alle analoghe produzioni interne, sarebbe idonea ad integrare una violazione del diritto europeo, esponendo l'Italia al rischio di una procedura di infrazione per violazione delle norme del TFUE.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa transnazionale

acquisto esclusivo

rendimento energetico