ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06175

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 29/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 29/07/2015
Stato iter:
30/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/07/2015
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2015
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 30/07/2015
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/07/2015

SVOLTO IL 30/07/2015

CONCLUSO IL 30/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06175
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471

   DURANTI, SCOTTO, MARCON, COSTANTINO, MELILLA, NICCHI, PANNARALE, FRANCO BORDO, ZACCAGNINI, SANNICANDRO, PIRAS e RICCIATTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 185 del 9 luglio 1990, successivamente modificata dalla legge n. 148 del 17 giugno 2003, si sono introdotte norme sul controllo della esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
   nello specifico, si prevede il divieto di esportazione di armamenti verso: Paesi in stato di conflitto armato; Paesi la cui politica sia in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, Paesi sotto embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'ONU o dell'Unione europea; Paesi con accertate gravi violazioni delle Convenzioni sui diritti umani;
   all'articolo 5 della citata legge si prevede come strumento di indirizzo e di controllo una relazione annuale con cui il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento circa le operazioni autorizzate e svolte nell'anno precedente;
   la relazione annuale ha permesso, in particolar modo nei primi anni dalla entrata in vigore della legge n. 185 del 1990, una sensibile diminuzione dell’export delle armi verso Paesi con situazioni problematiche o in aperto conflitto;
   tale positivo trend ha subito una involuzione negli ultimi anni. Nel quinquennio 2004/2009 infatti è stata l'Unione europea ad essere l'area di maggior vendita delle armi italiane, mentre nel quinquennio successivo il traffico di export ha visto interessato principalmente Medio Oriente e Paesi del Nord Africa, cioè regioni ad alto asso di instabilità, come si evince in maniera dettagliata dai dossier di studio e ricerca presentati dalla «Rete italiana disarmo» e dall’«Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa» (O.P.A.L.);
   l'involuzione del trend di cui al paragrafo precedente dipende anche e soprattutto dalla qualità delle relazioni che vengono trasmesse al Parlamento, divenute negli anni, a giudizio degli interroganti, molto meno trasparenti e caratterizzate da una minore fruibilità dei dati. Condizioni queste che a giudizio degli interroganti hanno compromesso il pieno controllo da parte del Parlamento;
   nel febbraio del 2013 il Governo italiano, con l'allora Ministro della difesa Giampaolo Di Paola, ha donato all'esercito libico venti «autoblindo Puma» (compresi di addestramento degli equipaggi e scorta di pezzi di ricambio) prodotti dalla Iveco, come contributo alla rinascita di un apparato statale dopo la caduta di Gheddafi;
   a quanto si apprende da una inchiesta pubblicata sul sito on-line de L'Espresso in data 15 luglio 2015, dall'inizio del 2014 ed in seguito alla esplosione della nuova guerra civile i sopra citati blindati italiani sono stati impiegati dalle brigate che sostengono l'autorità di Tripoli, espressione di partiti fondamentalisti legati ai «Fratelli Musulmani», gli unici al momento che si rifiutano di firmare l'accordo di pace raggiunto grazie all'intervento di Bemardino Leon;
   inoltre, sempre a quanto si apprende dalla inchiesta de L'Espresso, gli autoblindati Puma sarebbero stati modificati con installazione di «lanciatori trinati per missili antiaerei russi Kub», gli stessi che un anno fa si ritiene abbiano abbattuto il Boeing malese sul cielo ucraino, causando 298 vittime –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto espresso in premessa, e se non intenda rendere – eventualmente nella parte di propria competenza della relazione di cui alla legge n. 185 citata – informazioni più dettagliate, fruibili e trasparenti consentendo, quindi, un controllo del Parlamento più stringente, nel pieno rispetto della legge n. 185 del 1990. (5-06175)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-06175

  In premessa è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento della materia oggetto dell'interrogazione.
  L'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 prevede al comma 1 che «il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione... in ordine alle operazioni autorizzate e svolte... ...nell'anno precedente... fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione...».
  Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate – Esteri, Difesa, Interno, Economia e Finanze e Sviluppo Economico – riferiscano annualmente sulle attività disciplinate dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di allegare detti contributi alla Relazione al Parlamento.
  Per quanto riguarda, invece, più nello specifico, le competenze in materia, l'articolo 7-bis della legge citata individua l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni, nonché per gli altri adempimenti previsti dalla legge in argomento, con particolare riferimento ai controlli.
  Per gli aspetti di competenza, la difesa coadiuva l'UAMA nelle predette attività, soprattutto con riguardo alla tenuta del Registro nazionale delle imprese, e nell'esprimere le proprie valutazioni tecniche nell'ambito del Comitato consultivo previsto dall'articolo 7 della legge dianzi richiamata.
  Fatte le dovute premesse, emerge in tutta chiarezza come la Difesa sia interessata solo marginalmente alla relazione al Parlamento in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, il cui apporto in termini quantitativi è limitato ad un numero esiguo di pagine a fronte delle 1700 circa che compongono il documento nel suo complesso.
  In base alla normativa di riferimento, pertanto, il Dicastero non appare titolato a riferire dell'attività posta in essere in attuazione della legge n. 185 del 1990 e, più in generale, sulla politica seguita dal Governo nel settore.
  Si rileva, altresì, come l'articolo 7-ter della legge citata precisi che le linee d'indirizzo per le politiche degli scambi nel settore della Difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, sono attribuite al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Tanto premesso, nell'assicurare che da parte del Ministero della difesa sarà posta la massima attenzione affinché le informazioni di propria competenza, da fornire quale contributo alla Relazione annuale, siano il più possibile dettagliate e fruibili anche a chi non è particolarmente esperto della materia, allo scopo di assolvere comunque all'esigenza informativa avanzata con l'interrogazione a risposta immediata, si rende noto, di seguito, il contributo fornito dal competente Dicastero degli affari esteri sulla problematica:
   «Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi dei materiali di armamento, di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l'Autorità nazionale – UAMA, si segnala che l'Italia, nel rilascio delle autorizzazioni, applica rigorosamente gli otto criteri sanciti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 (“Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”). Tali criteri prevedono una serie di valutazioni in merito alla situazione interna e regionale dei Paesi verso i quali le operazioni devono essere condotte, tra le quali l'eventuale impatto delle esportazioni e dei transiti di tecnologia e delle attrezzature militari da esportare negli stessi Paesi destinatari e nelle regioni circostanti, l'utilizzo finale del materiale, l'eventuale rischio di sviamenti o cessione a terzi dello stesso, il perseguimento di relazioni internazionali pacifiche e il rispetto dei diritti umani da parte dei Governi destinatari. Oltre alla normativa europea, l'Italia applica pienamente gli embarghi e le altre misure internazionali di carattere restrittivo adottati in ambito Nazioni Unite. Per le forniture alla Libia la procedura di autorizzazione per i materiali di armamento non può essere solo nazionale, ma richiede necessariamente un passaggio alle Nazioni Unite. Infatti, la Risoluzione ONU 2009 (2011) prevede che le richieste di esportazioni o di movimentazione da e verso la Libia riferite alle deroghe all'embargo, segnatamente l'articolo 13, commi a) e b) (eccezioni all'articolo 9 della Risoluzione n. 1970 del 2011), debbano essere sottoposte alla valutazione del Comitato Sanzioni ONU. Il Nulla osta del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite conferisce piena legalità all'operazione sul piano internazionale e nazionale.
  La cessione a titolo gratuito di n. 20 veicoli blindati leggeri PUMA (veicoli da trasporto disarmati) ha ricevuto la formale autorizzazione del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite in data 11 giugno 2012. Tale fornitura si inquadrava nelle attività di sostegno della Comunità internazionale alle Autorità locali al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità interna, le attività in contrasto dell'immigrazione clandestina e dei traffici illegali, nonché quelle di controllo e monitoraggio dei confini. Essa avveniva in un periodo in cui l'Italia era impegnata a fornire assistenza al Governo libico unitario, prima che la crisi attuale, delineatasi a partire dalla primavera del 2014, determinasse le circostanze di divisione politica e contrapposizione tra milizie che si perpetuano fino ad oggi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo parlamentare

Carta dei diritti dell'uomo

controllo delle esportazioni