Legislatura: 17Seduta di annuncio: 471 del 29/07/2015
Primo firmatario: MINNUCCI EMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/07/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/07/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2015
MINNUCCI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
in base all'articolo 2 del regio decreto-legge del 23 novembre 1936, n. 2523, «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» sono uffici di viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività in esso elencate tra cui, alla lettera f), «chi organizza escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita della città e dintorni, o noleggio di autovetture»;
nell'ambito della regione Lazio, peraltro, tra le competenze delle agenzie di viaggi viene indicata «l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni, individuali o collettive, visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato», così come sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera B, del Regolamento della regione Lazio n. 19 del 2008, emanato in base alla legge regionale del Lazio n. 13 del 2007;
nella capitale hanno sede agenzie di viaggio che da alcuni anni propongono ai clienti percorsi turistici a bordo di Ape calessino elettrico, un mezzo di trasporto originale e non inquinante perché elettrico;
è però avvenuto che alcune vetture che stavano effettuando percorsi turistici siano state fermate dalla polizia locale di Roma capitale; i conducenti sono stati sanzionati ex articolo 85, comma 4, del Codice della strada, che punisce l'esercizio abusivo di attività di noleggio di vettura con conducente da parte di soggetto sprovvisto di autorizzazione, e i veicoli posti in stato di fermo amministrativo, nonostante gli stessi fossero immatricolati per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice della strada, e le agenzie operassero nel rispetto della normativa vigente;
l'avvocatura della città metropolitana di Roma Capitale, con comunicazione n. 32418/15 del 10 marzo 2015, ha valutato la piena legittimità «dell'attività svolta dalle agenzie turistiche mediante vendita di servizi turistici tipo tour personalizzati con vetture in favore dei propri clienti, utilizzando veicoli in conto proprio» e ha affermato che tale legittimità trova riscontro anche in una consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di uso in conto proprio per finalità strettamente necessarie rispetto alle finalità delle agenzie turistiche (Cons. di Stato, Sez. IV, Sent. 2085/2010; Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. 1919/2008) –:
quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato, per quanto di competenza, in relazione ai fatti esposti in premessa e quali iniziative, anche normative, intenda assumere per risolvere le anomalie di cui in premessa e quindi assicurare il corretto svolgimento delle attività delle agenzie di viaggi. (5-06172)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):noleggio di veicolo
agenzia turistica
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