ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 469 del 27/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06154
presentato da
LIUZZI Mirella
testo di
Lunedì 27 luglio 2015, seduta n. 469

   LIUZZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di lavoratori di Poste italiane spa (in particolare da coloro che svolgono lavoro di porta-lettere) che lamentano la mancata applicazione della cosiddetta clausola elastica prevista dal CCNL del 14 aprile 2011;
   l'articolo 23 del CCNL 14 aprile 2011 ha introdotto una nuova tipologia di clausola elastica per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time verticale;
   nel 2011 il responsabile RUR del personale di Poste Italiane spa, mediante un comunicato al personale, ha annunciato ai lavoratori la possibilità di usufruire di tale clausola lavorativa applicabile ai contratti previsti dall'istituto giuridico;
   con riferimento alla clausola in esame, si elencano le principali caratteristiche dell'istituto:
    a) volontarietà del lavoratore, chiamato a esprimere il proprio consenso sia al momento della sottoscrizione della clausola, sia in caso di richiesta della prestazione lavorativa da parte dell'azienda;
    b) l'azienda, al verificarsi di esigenze organizzative e produttive che possono essere soddisfatte mediante l'utilizzo della clausola elastica, contatta il personale part-time verticale (che svolga medesime mansioni e che sia sottoscrittore della clausola), con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base comunale;
    c) facoltà per il lavoratore di indicare un ulteriore e diverso comune rispetto a quello della propria sede di lavoro ove rendere la prestazione lavorativa in regime di clausola elastica. In tal caso, l'attività prestata nel comune prescelto non darà diritto al trattamento di trasferta;
    d) per la prestazione resa in regime di clausola elastica è previsto il riconoscimento, oltre alla normale retribuzione, di una maggiorazione pari al 7 per cento della retribuzione globale di fatto;
    e) possibilità di effettuare prestazioni in regime di clausola elastica sino al raggiungimento del limite annuo complessivo della prestazione lavorativa pari al 90 per cento della prestazione full-time;
    f) attribuzione, al part-time di durata non predeterminata che abbiano sottoscritto la clausola succitata, di una priorità (fermi restando i diritti previsti dalle norme di legge e di contratto) nella trasformazione del rapporto da part-time a full-time nell'ambito della provincia ove insiste la struttura di assegnazione, in base al numero delle giornate di effettiva prestazione rese in regime di clausola elastica di cui al comma X dell'articolo 23 del vigente CCNL;
   il 27 gennaio 2015 con un comunicato al personale, Poste Italiane ha delineato i requisiti per inviare le domande di «trasferimento volontario individuale» (accordo nazionale azienda e organizzazioni sindacali del 22 maggio 2013);
   nonostante il possesso di tutti i requisiti e in alcuni casi anche a dispetto dell'articolo 41 CCNL del 14 aprile 2011 che inseriscono comunque in graduatoria per il trasferimento volontario individuale (secondo il punteggio spettante) lo stesso dipendente, alcuni lavoratori di Poste Italiane hanno lamentato allo scrivente il mancato rispetto della cosiddetta clausola elastica –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra citati;
   se il Governo intenda assumere ogni iniziativa di competenza per verificare la corretta applicazione della cosiddetta clausola elastica, favorendo la soluzione delle anomalie citate in premessa e, eventualmente, la rimozione degli ostacoli alla predetta applicazione della clausola che sembrano gravare sui lavoratori di Poste italiane spa, con particolare riferimento a coloro cui non viene concesso il trasferimento presso un diverso comune rispetto a quello ove viene resa la prestazione lavorativa. (5-06154)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

contratto collettivo

clausola contrattuale