ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/07/2015
Stato iter:
09/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/07/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/07/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/07/2015

DISCUSSIONE IL 09/07/2015

SVOLTO IL 09/07/2015

CONCLUSO IL 09/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06010
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo presentato
Mercoledì 8 luglio 2015
modificato
Giovedì 9 luglio 2015, seduta n. 458

   SOTTANELLI, VARGIU. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
il 2014 è stato l'anno in cui in alcune regioni si è proceduto all'assegnazione delle agevolazioni per le zone franche urbane (Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia), mentre per L'Aquila l'assegnazione era già intervenuta nel corso del 2013;
come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'attività esercitata nella zona franca urbana, sono previste varie agevolazioni, tra cui l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'Irap, l'esenzione dall'Imu per i soli immobili siti all'interno della zona franca urbana e utilizzati per l'attività agevolata, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
l'esonero dal pagamento delle predette imposte e contributi non è direttamente applicabile, nel senso che è necessario calcolare quanto dovuto a titolo di imposta o contributo, utilizzando poi, per il relativo versamento mediante compensazione, il modello F 24 telematico;
nessuna delle disposizioni o dei documenti di prassi emanati al riguardo indica la tipologia di agevolazione e il conseguente trattamento fiscale;
non pare dubbio che l'agevolazione per le zone franche urbane costituisce un tipico caso di contributo in conto capitale, non essendo destinata né ad agevolare gli investimenti in beni strumentali ammortizzabili, né ad integrare gli ordinari ricavi o a ridurre gli ordinari costi di esercizio –:
accertata la natura di contributo in conto capitale, se non ritenga opportuno chiarire come deve essere rilevata l'agevolazione in questione da parte dei beneficiari che siano in contabilità ordinaria e se tale agevolazione sia o meno tassabile, anche considerato che è concessa a titolo di de minimis, il che significa che l'importo concesso deve corrispondere all'importo effettivamente fruibile dal beneficiario, dovendosi allora ragionevolmente concludere che l'agevolazione in questione non sia in realtà soggetta ad alcuna tassazione, in quanto, in caso contrario, ogni eventuale tassazione ridurrebbe di fatto l'importo concesso e, quindi, l'importo fruibile. (5-06010)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06010

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito al regime impositivo cui sono sottoposti i contributi agevolativi per le attività esercitate nelle cosiddette Zone Franche Urbane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come rilevato dall'onorevole interrogante, le agevolazioni per le zone franche urbane consistono in un'esenzione da imposizione dal reddito, nonché dal valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zona Franca Urbana, in un'esenzione dell'IMU per gli immobili siti nelle ZFU, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ed in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 «telematico» mediante riduzione dei versamenti dovuto in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) ed ai contribuii per i quali è concesso l'esonero.
  Ciò premesso, giova precisare che la costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle citate esenzioni induce ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale.
  Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36-E del 3 aprile 2015, le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate.
  Tale modalità e stata introdotta – per la ZFU di L'Aquila – dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e – per le ZFU «nazionali» – dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU.
  Tutto ciò considerato, ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.
  Resta fermo che qualora l'agevolazione venga fruita a scomputo dei versamenti contributivi, questi ultimi saranno deducibili per la parte che non gode dell'esonero contributivo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca

imposta sul reddito

liberalizzazione degli scambi