ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05966

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
22/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 22/10/2015
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/07/2015

DISCUSSIONE IL 22/10/2015

SVOLTO IL 22/10/2015

CONCLUSO IL 22/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05966
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   RUBINATO e BENAMATI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'azienda italiana Miniforms è licenziataria di un modello comunitario di design relativo a un tavolo d'arredo di successo («Passion»); in merito alla validità di tale registrazione sussiste però un conflitto di valutazione da parte di due tribunali nazionali;
   a tutela del proprio modello Miniforms ha infatti promosso due procedimenti cautelari contro due distinte imprese ritenute contraffattrici che mettevano in commercio copie di produzione orientale: il primo (contro Santarossa S.p.A.), presso il tribunale di Trieste e il secondo (contro MC Group, la holding del noto gruppo «Mondo Convenienza»), presso il tribunale di Venezia;
   il tribunale di Trieste ha dichiarato la nullità del modello: la decisione di primo grado è stata confermata dalla corte d'appello con sentenza depositata nel giugno 2012 e impugnata presso la Corte di Cassazione da Miniforms nel marzo 2013; il giudizio risulta ancora pendente, in attesa che venga fissata l'udienza;
   il tribunale di Venezia ritiene invece che il design sia pienamente valido e, per dirimere la posizione conflittuale, ha accolto, con ordinanza dell'ottobre 2012, l'istanza di Miniforms di ordinare alla controparte Mondo Convenienza di promuovere un giudizio di nullità per far i che la valutazione di validità fosse demandata all'organo che ha concesso la registrazione a livello comunitario: l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI, a cui vengono inoltre pagate le tasse di mantenimento dell'esclusiva), ai sensi dell'articolo 86, terzo paragrafo, del regolamento (CE) 6/2002;
   il procedimento è stato sospeso da parte del tribunale di Venezia dal momento che il giudice nazionale, devolvendo la questione all'ufficio comunitario, si spoglia del relativo potere decisionale;
   l'UAMI, dopo lunghi mesi di silenzio, con provvedimento del 24 settembre 2013, ha ufficialmente deciso di sospendere il giudizio di nullità avanti a sé e di attendere la decisione della Corte di Cassazione italiana; a nulla sono valse le richieste di revoca in via di autotutela del suddetto provvedimento, inviate da Miniforms nell'aprile e nel luglio 2014, rimaste prive di riscontro;
   coerentemente con l'articolo 86, terzo paragrafo, del regolamento (CE) 6/2002, il tribunale di Venezia ritiene invece l'UAMI il massimo responsabile della validità dei modelli da esso concessi; in effetti, l'intera credibilità del sistema comunitario in tema di concessione di registrazioni di design impone un ruolo attivo e responsabile dell'UAMI non solo nel senso di «armonizzare» per quanto possibile le legislazioni dei Paesi membri, ma anche col fine di prevenire interpretazioni difformi delle medesime norme e quindi i conflitti di giudicati;
   inoltre, la Corte di cassazione italiana non potrà esprimere alcuna valutazione di merito, ma solo di legittimità; pertanto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso presentato da Miniforms, il giudizio verrebbe rinviato alla corte di appello di Trieste; sussistono quindi ragioni non solo di diritto (in base a quanto previsto dal regolamento, comunitario in tema di disegni e modelli), ma anche di opportunità, che legittimano l'UAMI a proseguire il procedimento di nullità che ad oggi risulta sospeso, senza attendere il giudizio di un tribunale nazionale che l'ordinamento comunitario delinea come residuale;
   la condotta dell'UAMI, a giudizio degli interroganti, sta minando la sua affidabilità, alla quale peraltro l'Italia e le sue imprese hanno dimostrato sino ad ora di credere, con il deposito di circa 9000 modelli per anno (al secondo posto dopo la Germania);
   è inoltre essenziale che venga garantita la massima tutela del «made in» e del «designed in» Italy da parte delle istituzioni comunitarie per salvaguardare il sistema economico nazionale e a fronte per giunta di casi di contraffazioni asiatiche, di tutti i Paesi membri –:
   quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere, in ottica nazionale ed europea, per promuovere una tempestiva ed adeguata risposta alle richieste di garanzia e tutela avanzate dai titolari dei diritti dei modelli di design registrato a livello comunitario con particolare riferimento al modello di proprietà dell'azienda italiana Miniforms.
(5-05966)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05966

  In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli Interroganti sulla vicenda che coinvolge l'azienda italiana «Miniforms», quale licenziataria di un modello comunitario registrato, si rappresenta che la normativa vigente salvaguarda le imprese nazionali attraverso l'attribuzione della giurisdizione sulla validità del disegno comunitario registrato ai Tribunali degli stati membri che in Italia sono individuati ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005 di seguito CPI).
  Questi possono in ogni caso valutare, in ogni stato e grado del procedimento, di sollevare eventuali questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia UE che, peraltro, sarebbe da ultimo competente a giudicare le decisioni dell'UAMI (ufficio per l'armonizzazione del mercato interno).
  Ciò premesso, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'atto in esame non sembrerebbe sussistere alcun conflitto di valutazione tra i Tribunali di Trieste e Venezia, in quanto quest'ultimo, in accoglimento della richiesta attorea, avrebbe esercitato legittimamente la facoltà di sospendere il giudizio per consentire al convenuto di devolvere all'UAMI, quale organo che ha concesso la registrazione a livello comunitario del modello, la decisione sulla validità del titolo, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.
   Peraltro, l'articolo 91 comma 2 del regolamento citato prevede espressamente la facoltà dell'UAMI, d'ufficio o su istanza di parte, di sospendere il giudizio in caso di litispendenza del giudizio di nullità davanti ad un giudice nazionale.
  Pertanto, considerato che l'attuale assetto regolamentare appare idoneo ad offrire un elevato livello di garanzia e tutela dei titolari dei diritti dei modelli comunitari registrati e che non sembrano rilevarsi violazioni o incongruenze nell'operato dell'UAMI, la vicenda rappresentata rientra nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno