Legislatura: 17Seduta di annuncio: 449 del 24/06/2015
Primo firmatario: BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/06/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/06/2015
SOLLECITO IL 14/10/2015
SOLLECITO IL 11/11/2015
BURTONE. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
risale al 7 maggio 2015 l'ultimo riparto effettuato di concerto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze concernente le risorse attribuite alle regioni per la chiusura dell'anno 2014 per i percettori degli ammortizzatori in deroga;
tali risorse sono andate a coprire i periodi spettanti ai lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga suddivisi ai sensi del decreto ministeriale 83743 del 1o agosto 2014;
poiché mediamente e si è trattato di 4-5 mensilità arretrate e in alcune regioni anche di periodi più lunghi (7/8 mensilità) si è trattato di risorse importanti per lavoratori e famiglie allo stremo delle loro forze, considerato che tali risorse sono state attribuite con ritardo per periodi che andavano indietro nel tempo di un anno;
questo ritardo non è certo imputabile ai lavoratori e già nel 2014 per spettanze del 2013 si era verificato un ritardo nei tempi di assegnazione e riparto delle risorse;
oltre al ritardo in sé che rappresenta già un evidente problema per chi è in quelle condizioni vi è un ulteriore e grave questione che deve essere affrontata dagli organi competenti;
le spettanze erogate dall'Inps sono di competenza dell'anno precedente e quindi l'istituto in qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dei percettori di tali indennità di sostegno al reddito, applica il metodo della tassazione separata;
viene quindi applicata l'aliquota prevista del 23 per cento come da relativa tabella Tuir, ma nel contempo essendo somme riferite all'anno precedente non si riconoscano le detrazioni d'imposta e ciò determina una evidente iniquità, in quanto fa applicare una imposta alta su queste indennità ricevute in ritardo;
secondo alcuni patronati ed organizzazioni sindacali, per questi lavoratori è possibile presentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Tuir la richiesta di rimborso, ma, ove fosse accettata, questa verrebbe comunque riconosciuta dopo anni e comunque non risolverebbe la questione di una evidente ingiustizia perpetrata ai danni di queste platee già fortemente penalizzate;
si finisce sostanzialmente per costringerli a «finanziare lo Stato» per un certo periodo di tempo (pur essendo al livello di assoluta povertà), in attesa di avere il rimborso fiscale, magari dopo anni, se e quando, in base all'articolo 17, comma 3, del Tuir –:
se il Governo sia a conoscenza di tale assurdo meccanismo di calcolo della tassazione applicata sulle indennità degli ammortizzatori in deroga riferiti all'annualità precedente e se non intenda intervenire, attraverso l'Agenzia delle entrate e l'Inps, al fine di applicare un meccanismo di perequazione che riconosca le detrazioni spettanti senza che le indennità vengano decurtate e di restituire, in tempi brevi, quanto già trattenuto per quanto concerne le indennità percepite a seguito dell'ultimo riparto del maggio. (5-05877)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rimborso fiscale
rimborso
imposta diretta