ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05867

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 448 del 23/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2015
Stato iter:
24/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/06/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/06/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2015

SVOLTO IL 24/06/2015

CONCLUSO IL 24/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05867
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 23 giugno 2015, seduta n. 448

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 188 del 2014, e con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 394 del 2015, per i prodotti da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 (cosiddetto sigarette elettroniche), è stata stabilita un'imposta di consumo pari a euro 0,373, più Iva, per millilitro di liquido;
   l'applicazione della suddetta imposta ha comportato un esponenziale aumento dei prezzi di vendita al pubblico delle cosiddette e-cig del 150 per cento ed al 300 per cento per quelli all'ingrosso, rispetto allo scorso anno, determinando, da un lato, una forte distorsione in termini di concorrenza per le aziende italiane, che hanno subito un drastico calo delle vendite pari al 70 per cento, con immaginabili ripercussioni anche sul piano occupazionale, e dall'altro, l'esplosione del commercio illegale e delle importazioni irregolari, anche grazie allo sviluppo di piattaforme di vendita ed approvvigionamento via web facenti capo ad aziende con sede all'estero, che commercializzano prodotti non conformi agli standard e senza applicare l'imposta stessa, e che consentono, tra l'altro, al consumatore finale di acquistare prodotti «fai da te» preparati attraverso la miscelazione di sostanze che possono mettere a serio repentaglio la sua salute;
   tale regime impositivo non è apparso equilibrato neanche alla Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n. 83 del 2015, ha rilevato che esso attua un'indiscriminata imposizione su qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze» diverse dalla nicotina, mettendo quindi sullo stesso piano sigarette tradizionali e sigarette elettroniche, oltre ad un'irragionevole estensione del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio dei liquidi aromatizzati e dei dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco, ed infine, che lo stesso è privo, con riferimento alle «altre sostanze», del presupposto impositivo, posto che il regime fiscale dei tabacchi è fondato sul disfavore nei confronti di tutti i prodotti nocivi per la salute;
   all'attuale depressione del mercato nazionale delle sigarette elettroniche si affianca l'evidente decremento, in termini di gettito, delle entrate per lo Stato e rispetto alle quali si prevede che quest'anno, realisticamente, non supereranno gli 11 milioni di euro a fronte di una stima di maggiori entrate pari a 150 milioni di euro; si tratterebbe di un magro risultato visto che il Governo aveva deciso di contrastare con il nuovo regime impositivo sulle cosiddette «e-cig» il crollo delle accise sul tabacco che nel solo 2013 aveva sfiorato, in termini di mancate entrate per lo Stato, il -7,6 per cento;
   secondo quanto disposto dalla Circolare R.U. 31986 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 18 marzo 2015, inerente i controlli sui liquidi da inalazione, la stessa Agenzia, ha avviato, d'intesa con la Guardia di finanza, i necessari controlli volti a monitorare la corretta circolazione dei prodotti ed il versamento dei tributi previsti dalla legge, attraverso le comunicazioni provenienti da aziende italiane ed estere, ivi comprese quelle che operano a mezzo dei canali di commercializzazione a distanza come i mass media (giornali, social network, blog e forum specializzati); allo stesso modo e per i medesimi fini, ha obbligato gli operatori del settore ad acquistare i liquidi solo presso depositi o rappresentanti fiscali autorizzati, che sono a loro volta tenuti a versare l'imposta di consumo applicabile su tali prodotti –:
   se alla luce degli effetti riconducibili all'aumento dell'imposizione fiscale su tutti i prodotti da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, quest'ultimo abbia portato ad una contrazione del mercato lecito a tutto vantaggio di quello illecito, e quali ulteriori iniziative di carattere normativo, regolamentare e di controllo intenda intraprendere al fine di arginare un fenomeno che, oltre ad essere dannoso sul versante del gettito erariale, è pericoloso per la salute e lesivo della corretta attività d'impresa. (5-05867)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05867

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione in esame, si chiede di conoscere quali ulteriori misure di carattere normativo, regolamentare e di controllo il Governo intenda intraprendere al fine di arginare gli effetti negativi riconducibili all'aumento dell'imposizione fiscale su tutti i prodotti da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina.
  Al riguardo e in riferimento alle premesse esposte nell'interrogazione, occorre rilevare che la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 è stata pronunciata sulla norma, in vigore fino al 31 dicembre 2014, che assoggettava ad imposizione «i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».
  La norma alla quale fa riferimento l'interrogazione è in vigore dal 1o gennaio 2015 ed assoggetta ad imposta di consumo i «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni».
  La Corte costituzionale, in relazione alla previgente normativa, contenuta nel comma 1, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, atteso che «non possono essere considerati succedanei del tabacco» e non presentano il «disfavore» proprio dei tabacchi lavorati il cui consumo è nocivo per la salute.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si rappresenta quanto segue.
  A parere di detta Agenzia non sembrerebbe che i principi affermati dalla citata sentenza siano applicabili anche alla nuova normativa, con la quale il presupposto impositivo è stato individuato non solo nella «succedaneità» dei prodotti da inalazione e delle sigarette, ma anche nella considerazione «unitaria» della domanda fumo/inalazione, la cui corrispondente offerta non può che essere oggetto di un trattamento fiscale «unitario», pena l'alterazione della concorrenza tra le aziende degli operatori di settore, e la disparità di trattamento di una sostanziale identica manifestazione di capacità contributiva dei consumatori.
  Inoltre, la nuova norma terrebbe conto del «disvalore» del consumo delle sigarette, evidenziato dalla Corte costituzionale, stabilendo che l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione sia pari alla metà dell'accisa gravante sull'equivalente consumo di sigarette. Tale fondamentale elemento, che era assente nella normativa sulla quale si è pronunciata la Corte costituzionale, è ampiamente descritto nella relazione illustrativa del decreto legislativo che ha disciplinato la nuova imposta.
  Gli effetti indicati nell'interrogazione non sembrano, quindi, riconducibili «all'aumento dell'imposizione fiscale» considerato che dal 1o gennaio 2015, la misura dell'imposta e il suo impatto sui livello dei prezzi sono stati notevolmente ridotti, rispetto alla normativa vigente nel 2014. Ciò è dovuto sia all'applicazione di una aliquota specifica (cioè per unità di prodotto) in luogo di un'aliquota ad valorem (cioè proporzionale al prezzo di vendita) che alla indicata riduzione del 50 per cento rispetto all'accisa applicata sull'equivalente consumo di sigarette.
  Dunque, è da ritenere a parere dell'Agenzia che l'attuale sistema impositivo sui prodotti liquidi da inalazione sia coerente con l'esigenza di considerare unitariamente sia la domanda di fumo/inalazione sia l'unicità della capacità contributiva che questa manifesta.
  Gli effetti negativi evidenziati nell'interrogazione sono tipici dei settori assoggettati ad imposizione, nei quali si manifestano fenomeni di elusione o di evasione e di contraffazione, per contrastare i quali, già sono previsti dal testo unico delle accise (cioè dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel quale sono state inserite le norme in argomento) poteri di controllo e sanzionatori.
  I medesimi effetti negativi sono infatti registrati anche nel settore dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, nel quale vige una fiscalità complessiva (accisa ed imposta sul valore aggiunto) pari al 76 per cento del prezzo di vendita, rispetto a quella media sui prodotti liquidi da inalazione stimabile nell'ordine del 53 per cento.
  Il prezzo di vendita, prima dell'imposizione, di una confezione di 10 millilitri di prodotto liquido da inalazione, è pari in media a euro 6, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Il maggior carico fiscale, applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015, è pari complessivamente a euro 4,55, di cui euro 3,73 a titolo di imposta di consumo ed euro 0,82 a titolo di imposta sul valore aggiunto, per cui il prezzo complessivo risulta di euro 10,55. Quindi, l'aumento dei prezzi di vendita dovuti air imposizione è di circa il 75 per cento e non del 150 o 300 per cento come indicato nel documento di sindacato, e, rispetto alla previgente normativa, il carico fiscale complessivo è passato dal 76,5 per cento (58,5 per cento a titolo di imposta di consumo e 18 per cento a titolo di imposta sul valore aggiunto) al 53 per cento.
  In conclusione, l'Agenzia ritiene che gli strumenti di vigilanza, controllo e accertamento definiti dal Testo unico delle accise, che sono previsti per gli altri settori merceologici assoggettati ad accisa e ad altre imposte indirette, siano adeguati anche per il contrasto dei fenomeni elusivi e nel settore dei prodotti liquidi da inalazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sostanza tossica

traffico illecito

industria elettronica