ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05864

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 448 del 23/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 23/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2015
Stato iter:
24/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/06/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/06/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2015

SVOLTO IL 24/06/2015

CONCLUSO IL 24/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05864
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 23 giugno 2015, seduta n. 448

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a quanto risulta da comunicazioni sindacali inviate in questi giorni ai diretti interessati, ai dirigenti ed ex incaricati di funzioni dirigenziali dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attesa che si rendano disponibili le somme del comma 165 per la sottoscrizione dell'accordo sul saldo dell'indennità di risultato per l'anno 2013, con il cedolino dello stipendio del mese di maggio è stato corrisposto un 2o acconto a valere sul medesimo fondo, mentre su quello del mese di giugno sarà erogato il 1o acconto dell'indennità di risultato anno 2014. Tali acconti sono calcolati in misura pari al 20 per cento della retribuzione di posizione collegata alla funzione dirigenziale rivestita;
   la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che hanno introdotto e reiterato nelle Agenzie fiscali, in questi ultimi anni, gli incarichi dirigenziali assegnati sine titulo, in quanto contrastanti con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui è possibile l'accesso ai pubblici uffici soltanto mediante concorso;
   la norma impugnata consentiva invece a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza aver superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, con retribuzioni e premi superiori a quelli in realtà corrispondenti alla qualifica rivestita;
   gli incarichi in parola sono risultati contrari a inderogabili principi costituzionali e che la citata sentenza della Consulta ha rappresentato un chiaro monito a che questa situazione finisca;
   la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima debba essere disapplicata con effetti ex tunc, comportando la caducazione degli effetti e dei rapporti ancora in corso di svolgimento, dato che l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma, che non può più regolare alcun rapporto giuridico;
   le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sono definite come una species di ius superveniens retroattivo e annoverate tra le fonti del diritto;
   la retroattività delle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale trova il suo naturale limite solo nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte, ma si applica sicuramente ai rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento, tra cui senz'altro l'erogazione di acconti e premi relativi ad incarichi già dichiarati illegittimamente assegnati;
   come evidenziato anche dal presidente dell'Anac, con il comunicato del presidente del 14 maggio 2015, il soggetto che conferisce un incarico dirigenziale nullo risulta pienamente responsabile per il danno erariale rilevabile, anche sotto il profilo risarcitorio nei confronti dell'amministrazione, e considerato che la nullità dell'incarico comporta ovviamente l'immediata cessazione dallo stesso del soggetto nominato, determinando una condizione di rischio grave per gli atti eventualmente adottati dal medesimo soggetto nel frattempo;
   come paventato dalla citata Autorità anticorruzione, l'Agenzia delle entrate, dando incarico di dirigenti a funzionari non in possesso della qualifica relativa e senza concorso, non solo ha violato principi elementari ed inderogabili della Costituzione, ma ha in effetti anche messo a rischio la validità degli atti firmati dai dirigenti illegittimi, come confermato dalle numerose sentenze di Commissioni di merito fino ad oggi emesse, con conseguente responsabilità erariale, nella denegata ipotesi in cui tali pronunce dovessero trovare conferma in sentenze passate in giudicato, senza trascurare l'immane danno all'immagine subito;
   il pagamento di premi da dirigenti a funzionari che la Corte costituzionale ha già dichiarato non essere dirigenti e dunque non aver diritto alle maggiori retribuzioni ed indennità, in un contesto già grave di rilevanti profili di responsabilità erariale, rappresenta secondo l'interrogante:
    a) un ennesimo eccesso di potere, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con ulteriore e ancor più grave danno da responsabilità erariale;
    b) una chiara violazione e aggiramento della sentenza della Consulta, i cui effetti riguardano senza dubbio ogni corresponsione successiva alla sua entrata in vigore;
    c) un fatto ancor più grave in un contesto in cui invece la gran parte dei dipendenti della stessa Agenzia, con qualifica uguale o addirittura superiore a quella degli stessi ex incaricati, e già danneggiati negli anni dal censurato ed illegittimo sistema di selezione della classe dirigente, riceve premi di gran lunga inferiori, con dunque grave violazione degli inderogabili principi costituzionali di buona amministrazione ed uguaglianza –:
   se il Ministro in qualità di responsabile, per convenzione, del controllo delle Agenzie fiscali, compreso il rispetto delle leggi, delle sentenze della Corte Costituzionale e del buon ed imparziale andamento dell'Amministrazione, non intenda, laddove tale circostanza fosse confermata, far interrompere immediatamente tali illegittime corresponsioni e laddove già erogate effettuare le dovute segnalazioni agli organi competenti. (5-05864)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05864

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante afferma che, a seguito della sentenza n. 37 del 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme di legge che consentivano di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali a funzionari della III area, ai predetti funzionari non debba più essere erogata la retribuzione di risultato relativa ai periodi di svolgimento degli incarichi medesimi.
  Secondo l'Onorevole interrogante, infatti, il valore retroattivo delle sentenze di incostituzionalità fa salvi solo i rapporti giuridici definiti e non anche quelli pendenti: le somme non ancora corrisposte al momento della sentenza di incostituzionalità rientrerebbero tra questi ultimi e pertanto il diritto a percepirle sarebbe stato travolto dalla pronuncia della Corte.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Giova osservare che l'Agenzia delle entrate si è attenuta al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato concernente la possibilità di dare esecuzione all'accordo sindacale sottoscritto in data 22 aprile 2015, avente ad oggetto l'erogazione di un acconto della retribuzione di risultato anche in favore dei funzionari destinatari di incarichi dirigenziali conferiti in base all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 37 del 2015.
  Nel citato parere si fa presente che allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814, poiché nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito con decreto legislativo n. 29 del 1993, è stato soppresso dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva.
  La portata retroattiva di detta disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (Corte Cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cassazione, sez. un., n. 4063 del 2010).
  Nel parere in argomento si osserva altresì che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità, anche al pubblico impiego, dell'articolo 36 della Costituzione non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'articolo 2126 codice civile, l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (Corte Cost. sent. n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).
  Le uniche ipotesi, secondo il parere reso dall'Avvocatura Generale, in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente.
  Nel parere reso l'Avvocatura conclude osservando che «non sembra potersi negare ai funzionari incaricati di mansioni superiori dirigenziali la spettanza del diritto alla retribuzione di risultato secondo i contenuti concordati da codesta Agenzia nell'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 22 aprile 2015, con inclusione della retribuzione di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. Sebbene, infatti, si tratti di un elemento attributivo accessorio, e non fondamentale, della retribuzione, connesso ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007), nondimeno, la Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Cass. civ. Sez. un. 16 febbraio 2011 n. 3814; Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'articolo 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, può essere ricompreso il predetto emolumento accessorio».
  Infine, in merito al richiamo fatto dall'Onorevole interrogante al parere con il quale il Presidente dell'ANAC ha rilevato la responsabilità erariale connessa al conferimento di un incarico dirigenziale nullo deve precisarsi che detto parere, reso lo scorso 14 maggio, fa riferimento alle speciali situazioni di inconferibilità degli incarichi pubblici di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  Infine, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce di non aver erogato acconti per le somme spettanti a titolo di retribuzione di risultato a dirigenti di seconda fascia ovvero a funzionari destinatari in via provvisoria di incarichi dirigenziali non generali.
  In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, depositata il 17 marzo 2015 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento in via provvisoria di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali sprovvisti di qualifica dirigenziale, l'Agenzia delle dogane ha provveduto con atto n. 36047 del 25 marzo 2015 ha dichiarare la cessazione dell'efficacia di tutti gli atti di conferimento/proroga di incarichi dirigenziali che nelle disposizioni dichiarate illegittime trovavano la propria fonte di legittimazione, con decorrenza dal 26 marzo 2015.
  Dalla medesima data i titolari dei predetti incarichi, non avendo più espletato le funzioni dirigenziali agli stessi in precedenza affidate, non hanno percepito il trattamento economico previsto dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012.
  Lo stesso trattamento è stato pertanto corrisposto agli «ex incaricati di funzioni dirigenziali» fino al 25 marzo 2015, data limite cui si farà doverosamente riferimento anche per la quantificazione e l'erogazione delle cifre spettanti a titolo di retribuzione di risultato (anni 2013/2014/2015, limitatamente al periodo che intercorre dal 1o gennaio al 25 marzo).
  Infine, si rappresenta che a parere della Ragioneria Generale dello Stato, non appare irragionevole che – a fronte di un'attività effettivamente svolta negli anni 2013 e 2014, precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale – venga attribuita la correlata retribuzione di risultato, anche al fine di evitare contenziosi, con verosimile soccombenza per l'amministrazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

funzionario

premio d'assicurazione