ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05851

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 445 del 18/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/06/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto CALENDA CARLO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/06/2015

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05851
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Giovedì 18 giugno 2015, seduta n. 445

   FABBRI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 12 comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che «..le funzioni già svolte da Buonitalia Spa sono attribuite all'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   per quanto riguarda i dipendenti di Buonitalia Spa, la suddetta norma ha stabilito che, «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa, in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», prevedendo altresì che l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia dei dipendenti in questione, in servizio al 31 dicembre 2011, avverrà previo espletamento di un'apposita procedura di verifica dell'idoneità sulla base di una tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto;
   in data 28 febbraio 2013, veniva pubblicato il citato decreto interministeriale, con cui si trasferiscono le funzioni ed il personale dipendente di Buonitalia Spa individuato nominalmente con apposita tabella allegata allo stesso;
   nelle more di emanazione del richiamato decreto interministeriale – intervenuta ben sette mesi dopo – il liquidatore di Buonitalia Spa ha disposto il licenziamento dei dipendenti, creando ulteriori difficoltà al loro trasferimento nei ruoli dell'Agenzia che sarebbe dovuto avvenire senza soluzione di continuità;
   a tale trasferimento sarebbe dovuta succedere la prevista procedura di verifica dell'idoneità da effettuarsi, nella finalità della legge, solo per ottimizzare il livello di inquadramento previsto dalla tabella di corrispondenza nell'ambito della struttura dell'ICE;
   la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 478 ha modificato l'articolo 12 comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, precisando che la verifica d'idoneità dei dipendenti di Buonitalia, va espletata anche in deroga alle facoltà assunzionali dell'Agenzia, che i dipendenti vanno inquadrati anche in posizione di sovrannumero e stanziando ulteriori 1,5 milioni di euro anno a favore dell'ICE per la copertura dei costi relativi alle retribuzioni ed ai contributi dei suddetti dipendenti. Con la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147 si è ancora di più chiarito che la finalità delle norme emanate e la salvaguardia dei posti di lavoro;
   il TAR Lazio a gennaio 2014 ha peraltro condannato i Ministeri interessati ad emanare il decreto attuativo con la tabella di corrispondenza che è stata, infine, pubblicata in data 30 ottobre 2014;
   nel periodo di tempo intercorso tra l'emanazione dell'articolo 12 comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (agosto 2012) ad oggi, sia il tribunale del lavoro di Roma e, come già detto, il TAR Lazio si sono pronunciati sulla vicenda, condannando i Ministeri coinvolti ad emanare la tabella di corrispondenza, e dichiarando inesistenti i licenziamenti dei dipendenti in ben quattro diverse sentenze, nei cui dispositivi è stato affermato che, a partire dal 1o marzo 2013, il personale di Buonitalia è trasferito «ope legis» all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (nuova ICE o ITA);
   sia la sentenza del TAR Lazio, sia le sentenze del tribunale del lavoro di Roma, stigmatizzavano la condotta tenuta dai Ministeri coinvolti e dall'ICE, dichiarandola illegittima e tesa ad eludere la «ratio» della norma che è quella di salvaguardare l'occupazione e le competenze tecniche sviluppate dai dipendenti della Società, condannando contestualmente l'ICE al risarcimento della mancata retribuzione dei dipendenti di Buonitalia;
   si sottolinea che, nonostante le citate quattro sentenze del tribunale del lavoro di Roma siano già esecutive e siano intervenute anche le sentenze della Corte di appello di Roma che rigettano le richieste di inibitoria presentate dall'Agenzia, non si è proceduto, da parte della stessa, ad eseguirne i relativi dispositivi, rendendo cioè operativo il trasferimento e costringendo così gli stessi dipendenti a porre in essere provvedimenti di esecuzione forzata oltre al risarcimento dei danni subiti, che porteranno ad incrementare ulteriormente i costi sostenuti dal pubblico erario, visto che sia il TAR Lazio che il tribunale di Roma hanno condannato i Ministeri coinvolti e l'Agenzia, anche al pagamento delle spese processuali;
   in considerazione della priorità data da questo Esecutivo alla soluzione dei problemi legati alla disoccupazione e al tema più generale del lavoro e nel ricordare nuovamente che i 19 dipendenti di Buonitalia sono stati licenziati e quindi lasciati senza stipendio da ormai due anni, si ritiene doveroso evidenziare la necessità di adottare ogni ulteriore iniziativa politica o legislativa atta a superare le difficoltà emerse in questi ultimi tre anni;
   tali difficoltà si sono pienamente evidenziate anche nelle modalità scelte dal Management dell'ICE per lo svolgimento della prevista «prova selettiva di idoneità». In casi analoghi, (IPI, ANAS Spa, Cinecittà Spa, collegato alla legge di stabilità 2014, per quanto riguarda il riordino delle società controllate, come nel caso di Buonitalia dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) tale prova o non e stata prevista o, se prevista, è stata effettuata mediante valutazione dei titoli posseduti dal personale trasferito o colloquio sulle attività svolte in precedenza per verificare il livello di professionalità acquisito;
   il Management dell'ICE ha invece bandito una selezione, e tutto ciò ad avviso dell'interrogante in contrasto con la «ratio» e le finalità delle norme;
   il risultato di questo concorso è stato che, tutti i dipendenti di Buonitalia sono risultati non idonei. Un risultato a dir poco paradossale visto che la maggior parte dei dipendenti Buonitaria ha svolto per molti anni attività lavorativa nell'ambito del marketing e della promozione internazionale;
   i dipendenti Buonitalia sono stati costretti, pertanto, a presentare un ulteriore ricorso al TAR Lazio affinché si pronunci sulla correttezza del procedimento posto in atto dal Management dall'ICE, considerato anche il fatto che tale comportamento non ha tenuto conto neppure del parere del dipartimento della funzione pubblica e cerca di eludere con un atto amministrativo quanto previsto dalle norme di legge;
   ed infine occorre ricordare che è stata più volte affermata, sia in risposta ad interrogazioni parlamentari, sia in audizioni alla Commissione agricoltura della Camera che in articoli di stampa, ma mai eccepita giudiziariamente, una presunta incostituzionalità delle norme in questione, ovvero che le norme hanno una valenza puramente formale –:
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano intraprendere nei confronti dell'Agenzia affinché venga dato immediato seguito al disposto normativo e se intenda accertare la sussistenza di una responsabilità dirigenziale alla luce di quanto indicato in premessa. (5-05851)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05851

  L'articolo 12, c. 18 bis, del decreto-legge 95/2012 subordina il trasferimento del personale di Buonitalia S.p.A. in liquidazione presso l'ICE-Agenzia all'emanazione, mediante apposito decreto, di una tabella di corrispondenza che ne consenta l'inquadramento nei ruoli dell'ente, previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
  La norma in parola non prevede alcun trasferimento automatico ed immediato del personale, bensì individua delle precise condizioni per il suo avverarsi: l'approvazione della tabella di corrispondenza e l'espletamento, sulla scorta di quella, della prova selettiva di verifica dell'idoneità del personale.
  La Legge di Stabilità 2014 ha operato una riscrittura del comma in parola, consentendo l'ingresso del personale ex-Buonitalia anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'Agenzia con inquadramento anche in posizione di soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, operando tra l'altro uno scavalcamento de facto dei vincitori del concorso che da anni attendevano l'assunzione e per i quali invece tale limite rimane invalicabile.
  La norma, tuttavia, non ha modificato i capisaldi relativi alla procedura di trasferimento, che necessita di tabella di corrispondenza e verifica d'idoneità.
  Peraltro, la Legge di Stabilità è fonte sovraordinata e temporalmente successiva al Decreto 28 gennaio 2013, dalla cui emanazione si vorrebbe far decorrere il transito delle risorse umane: dunque, come rilevato anche dal TAR Lazio, è il legislatore stesso a chiarire che non può darsi alcun trasferimento automatico del personale.
  Nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, si è concluso l'iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante la tabella di equiparazione; nel dicembre 2014 si è svolta la verifica d'idoneità.
  Nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa ha raggiunto la sufficienza: pertanto, non si sono verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'ICE-Agenzia.
  Per quanto attiene, invece, alle modalità di svolgimento della procedura selettiva di verifica dell'idoneità, l'Agenzia ha informato che, in fase di redazione dei bandi, si è innanzitutto posta il problema dell'interpretazione della norma in discorso alla luce della normativa generale di accesso alla PA, stante l'assenza di una disposizione che regolasse la fattispecie così come testualmente enunciata dal comma citato.
  L'unico accenno a procedure selettive è rinvenibile, infatti, nel disposto dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che prevede la possibilità di selezioni basate sullo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero su sperimentazioni lavorative.
  L'ICE, in stretta aderenza alle indicazioni ricevute in merito dal Dipartimento della Funzione.
  Pubblica, da questa norma sono stati mutuati due principii: da un lato, che la selezione dovesse mirare esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere determinate mansioni, senza alcuna valutazione comparativa; dall'altro, che la selezione dovesse consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali sotto forma di test scritti e colloqui orali, attesa la necessità di adattare il contenuto della norma alle qualifiche di destinazione, che comprendono i livelli impiegatizio, funzionariale e dirigenziale.
  Ne è scaturita una prova avente struttura, complessità e finalità ben diverse rispetto ad un concorso, a cui non può in alcun modo essere assimilata: tra una verifica d'idoneità a numero chiuso ed un concorso aperto finalizzato alla valutazione comparativa dei candidati corre una differenza sostanziale.
  Peraltro, tale impostazione della prova selettiva d'idoneità si conforma alle innumerevoli pronunce in cui la Corte Costituzionale ha affermato che, in assenza di un serio filtro selettivo, l'accesso all'impiego di ruolo presso la PA di personale proveniente da una persona giuridica di diritto privato si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
  Il Giudice Costituzionale rammenta che la natura puramente privata del lavoro alle dipendenze delle società partecipate – nel caso di specie, Buonitalia – rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro che l'articolo 2112 c.c. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda.
  L'articolo 31 del D.lgs. 165/2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati, non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga – come nel caso di specie – da soggetti privati ad enti pubblici (Sentenza Corte Costituzionale nr. 167/2013).
  Pertanto, deducendo a contrario dai principii affermati dalla Consulta, l'Agenzia ha modulato le prove in ragione del livello e delle funzioni che il personale ex Buonitalia sarebbe stato chiamato a svolgere, prevedendo dei test che vertenti sulle stesse materie oggetto di prova nei concorsi esterni ed interni per l'accesso alle varie qualifiche.
  Inoltre, si sono applicate in via analogica quelle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 quando queste apprestavano garanzie per il candidato e quando è stato necessario ricorrervi per carenza di altre norme applicabili.
  L'Agenzia ha informato che l'unica finalità della prova non era certo quella di ottimizzare il livello d'inquadramento previsto dalla tabella di corrispondenza: tale pretesa, infatti, si sarebbe scontrata non solo con il diritto, ma anche con la logica: la prova non poteva avere finalità d'inquadramento, perché all'inquadramento aveva già provveduto la tabella di corrispondenza incorporata nel Decreto Interministeriale 30 maggio 2014.
  Ne discende che la verifica d'idoneità può produrre solo un esito binario: idoneo/inidoneo per quella specifica area e fascia economica d'inquadramento, che – ai fini del trasferimento del personale – equivale agli esiti alternativi idoneo-trasferito/inidoneo-non trasferito.
  Quindi, l'ICE-Agenzia, in piena condivisione con i Ministeri vigilanti e con l'Avvocatura Generale dello Stato, si è attenuta scrupolosamente al dettato normativo: prova ne è che il suo operato ha superato il vaglio di legittimità amministrativa sollecitato dagli ex dipendenti Buonitalia, le cui istanze di sospensione dei bandi relativi alle prove d'idoneità sono state rigettate dal TAR Lazio, Sez. III Bis, con Decreti 6382, 6383 e 6384 del 12 dicembre 2014.
  Ancor prima, in altro giudizio, il TAR Lazio (Roma, sez. II-ter, sent. n. 338/2014) ha ricostruito la procedura di trasferimento del personale nei termini in cui l'Agenzia l'ha poi attuata, indicando testualmente la sequenza procedimentale 1) emanazione delle tabelle di equiparazione, 2) espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità, 3) eventuale trasferimento delle risorse umane.
  Per quanto attiene ai giudizi civili, infine, le sentenze di primo grado sfavorevoli all'ICE-Agenzia sono ora oggetto di revisione: la Corte d'Appello di Roma ha già sospeso la prima sentenza giunta al suo esame (ord. n. 95 del 27 agosto 2015), riconoscendo la legittimità dell'operato dell'Agenzia.
  Gli altri gravami saranno discussi nei prossimi mesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione del lavoro

strumento internazionale

conservazione del posto di lavoro