Legislatura: 17Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2015
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 24/09/2015 Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 24/09/2015 Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2015
DISCUSSIONE IL 24/09/2015
SVOLTO IL 24/09/2015
CONCLUSO IL 24/09/2015
MAESTRI, GNECCHI, ALBANELLA, BARUFFI, GIACOBBE, GRIBAUDO, GREGORI e CINZIA MARIA FONTANA. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto all'articolo 1 comma 118, un esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015. Lo stesso comma ha escluso l'attribuzione di tale sgravio contributivo in favore di quei lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
l'introduzione della suddetta norma sta comportando problemi nel settore degli appalti, poiché come è noto, in sede di cambio di appalto, è previsto in capo all'impresa subentrante, in base ai contratti collettivi nazionali di settore, l'obbligo di assumere come lavoratori dipendenti coloro che erano impiegati nell'appalto stesso da parte dell'impresa cessante;
nello specifico ci viene segnalato dalle organizzazioni sindacali di settore che alcune imprese subentranti in attività di appalto, scelgono scientemente, nella fase procedurale prevista dai CCNL per il passaggio del personale proveniente dall'impresa cessante, di pervenire ad un mancato accordo in sede di direzioni territoriali del lavoro, anche se ciò comporta delle sanzioni, con il precipuo scopo di assumere nuovo personale e beneficiare dello sgravio contributivo triennale previsto dalla legge stabilità 2015;
è appena il caso di ricordare come, pur essendo nuove assunzioni per l'impresa subentrante, non possano trovare applicazione le norme incentivanti, sotto forma di esonero contributivo previste dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2015, in quanto non c’è, in capo ai lavoratori, il requisito dei 6 mesi antecedenti senza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’escamotage del mancato accordo, che viene posto in essere da alcune imprese, non può essere ad avviso degli interroganti assolutamente tollerato, perché contrario allo spirito della norma sopra richiamata, introdotta specificamente per creare nuovi posti di lavoro stabili e comporta altresì un ulteriore onere a carico dell'Inps in quanto ai lavoratori provenienti dall'impresa cessante e non riassunti dalla subentrante, andrà comunque riconosciuta la nuova Naspi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopradescritta e se non ritenga di assumere specifiche iniziative normative, al fine di evitare l'utilizzo improprio dell'esonero contributivo da parte delle imprese che operano nel settore degli appalti. (5-05828)
Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Maestri ed altri, concernente casi di utilizzo improprio del beneficio dell'esonero contributivo da parte di imprese operanti nel settore degli appalti, faccio presente quanto segue.
Preliminarmente, voglio ricordare che l'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 ha introdotto, «al fine di promuovere forme di occupazione stabile», l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di quei datori di lavoro che, nel corso del 2015, provvedono ad effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il predetto esonero non spetta, tuttavia, in talune ipotesi fra le quali quella relativa «all'assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro». In altri termini – come anche chiarito dall'INPS nella circolare n. 17 del 2015 – l'esonero dal versamento dei contributi «è rivolto all'assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
Ciò posto, tengo subito a precisare che la problematica evidenziata dagli interroganti è nota al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su segnalazione dei propri uffici territoriali, ha dato impulso a specifiche azioni ispettive finalizzate a contrastare fenomeni di fruizione indebita dell'esonero contributivo.
In particolare, si è riscontrato che alcune imprese committenti, dopo aver receduto da un contratto di appalto, continuano ad utilizzare gli stessi lavoratori impiegati nell'appalto attraverso un contratto di somministrazione di almeno sei mesi, per poi farli assumere a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, appositamente costituita per godere dei benefici contributivi.
Tali comportamenti, formalmente non in contrasto con la disciplina introdotta dal legislatore, realizzano, di fatto, una condotta «elusiva», finalizzata a godere indebitamente del beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014.
Proprio al fine di scoraggiare tali condotte, il Ministero che rappresento, con circolare del 17 giugno 2015, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative alle quali devono attenersi gli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni in collaborazione con le competenti sedi INPS ed ha dato corso su tutto il territorio nazionale a specifici accertamenti volti a individuare le condotte elusive.
Al riguardo, faccio presente che, qualora i fenomeni in questione trovassero conferma nelle risultanze dell'attività ispettiva, fermo restando l'accertamento dell'omissione contributiva, il personale ispettivo provvederà a redigere informativa di reato, comunicando all'Autorità giudiziaria i fatti costituenti il reato di truffa in danno degli enti previdenziali.
Preciso altresì che l'attività di vigilanza finora svolta ha determinato per alcune imprese operanti nella provincia di Padova la revoca dei benefici contributivi indebitamente ottenuti nonché la trasmissione dei relativi atti alle sedi territoriali INPS ai fini dell'adozione degli atti di competenza afferenti al recupero contributivo e alla irrogazione delle sanzioni civili connesse all'omissione contributiva.
Rappresento, ancora, che la predetta circolare ha svolto anche una funzione deterrente nei confronti di possibili comportamenti elusivi.
Voglio pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare le attività di controllo sinora svolte, anche nella prospettiva di intraprendere ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):assunzione
contratto di lavoro
creazione di posti di lavoro