ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05827

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 17/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
18/06/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 18/06/2015

CONCLUSO IL 18/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05827
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   dopo il forte impatto sui bilanci dello Stato causato dalla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco dell'adeguamento all'inflazione di oltre cinque milioni di pensioni, un altro grave effetto sui conti pubblici rischia di avere un'altra decisione della Consulta intervenuta su un delicato tema che si trascina oramai da anni, quello delle sigarette elettroniche;
   la Corte Costituzionale, confermando quanto già sentenziato dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, ha infatti dichiarato illegittima la tassa sulle e-cig istituita con decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   in particolare, il citato provvedimento ha previsto un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di cambio, sia sui liquidi, equiparando di fatto le sigarette elettroniche a quelle tradizionali, con la conseguente applicazione dello stesso livello impositivo su liquidi (con e senza nicotina) e hardware, e la stessa tipologia di regole (depositi fiscali, autorizzazione, regime tariffario dei prezzi);
   già il 29 aprile 2014 il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510, ha sospeso i relativi decreti attuativi, a seguito del ricorso presentato dalle aziende aderenti ad ANAFE Confindustria nel tentativo di ristabilire una «giustizia impositiva», vista anche l'impossibilità di operare nel mercato causata dai Tardivi – come confermato anche dalla Corte dei conti in una lettera indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze il 3 dicembre 2013 in relazione al decreto ministeriale applicativo della legge, n. 99 del 2013 – e mal scritti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   i profili richiamati dal TAR sono stati confermati dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto contrario all'articolo 3 della Costituzione e «del tutto irragionevole, l'estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere succedanei del tabacco»;
   a parere della Consulta, inoltre, la norma bocciata «affida ad una valutazione, soggettiva ed empirica l'individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo», in aperta violazione dell'articolo 23 della Costituzione e a discapito anche del diritto di libera iniziativa economica, posto che gli operatori di settore si sono sempre trovati nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti;
   la dura sentenza della Corte costituzionale, oltre a provocare un buco da 117 milioni nelle Casse dello Stato per il 2014, avrà pesanti ripercussioni anche sul recente decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che, per quanto riguarda i «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina», ha previsto di determinare la tassa in base a un sistema di equivalenza con le sigarette (con uno sconto del 50 per cento, sull'accisa dei tabacchi lavorati), a cui è seguita la determina dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha equiparato «un'unità di prodotto liquido da inalazione, pari a 1 milione, al consumo di 5,63 sigarette convenzionali» sulla base di arbitrarie modifiche dovute – per ammissione stessa dell'ADM – al fatto che la norma ISO 3308/2012, prevista dalla legge ai fini del calcolo dell'equivalenza, non risulta in alcun modo applicabile omogeneamente a sigarette tradizionali e sigarette elettroniche;
   in base a tale «equivalenza» è stata stabilita la nuova imposta di consumo di 0,37344 euro per millilitro di liquido, pari a 3,73 euro più IVA a ricarica, con un insostenibile impatto tra il 100 per cento, e il 150 per cento sui prezzi al pubblico, e del 300 per cento su quelli all'ingrosso;
   come prevedibile, tale livello di imposizione fiscale, oltre ad aver registrato forti ripercussioni negative sugli operatori di settore e in particolare sulle aziende produttrici di liquidi da inalazione adeguatesi alla legge, che hanno registrato un calo delle vendite nazionali di oltre il 70 per cento nei primi cinque mesi dell'anno in un mercato invece in pieno boom in europa e in crescita di oltre il 20 per cento in Italia, ha spinto i consumatori ad approvvigionarsi da aziende e siti esteri, che vendono liberamente in Italia nonostante l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale (ma non esiste obbligo senza sanzione) e senza quindi versare alcunché all'Agenzia delle, dogane e dei monopoli;
   ad oggi, peraltro, risulta non aver avuto alcun seguito la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Prot. R.U. 31986 del 18.3.2015 ) relativa ai controlli in materia di liquidi per sigarette elettroniche. Tale circolare, a firma del direttore della direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi, dottore Roberto Fanelli, ricorda obblighi e sanzioni per gli operatori e minaccia una azione repressiva nei confronti del commercio e della produzione illegale, nazionale ed estera;
   sarebbe opportuno che il settore delle sigarette elettroniche arrivasse presto ad avere finalmente un quadro chiaro della situazione relativa all'imposta di consumo, anche per far fronte ai danni provocati alle aziende, ai commercianti, ai consumatori ed allo Stato dalla incertezza relativa alle norme;
   in questo senso, emblematici sono i numeri relativi ad un settore che nel 2013 contava ancora, seppure sull'onda della novità commerciale, circa 4.000 rivenditori finali che oggi, invece, si è già ridotto drasticamente a poco più di 1.000, con la perdita di oltre 8.000 posti di lavoro tra negozi e aziende, e di decine di milioni di euro derivanti da imposte dirette e indirette a causa della migrazione all'estero di molte aziende e dello spostamento verso di esse della domanda dei consumatori :–
   quali provvedimenti ritenga opportuno adottare, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore, al fine di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, permettendo la sopravvivenza di un importante settore, già duramente provato dalla crisi economica, e, nel frattempo, se non ritenga comunque opportuno, anche per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, prevedere un sistema di tassazione bilanciato, non eludibile (a differenza di quello attuale) e basato sulla nicotina, che consenta al mercato nazionale dei liquidi da inalazione di rimanere competitivo a livello internazionale, ciò anche per scongiurare il rischio concreto che gli acquisti da parte dei consumatori si spostino definitivamente sul mercato estero (favorito in maniera enorme dalla legislazione attuale) o su quello illegale, con gravi ripercussioni sulle casse dello Stato e notevoli rischi per la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di qualsiasi controllo sulla filiera internazionale. (5-05827)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

industria del tabacco

monopolio