ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05823

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
18/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/06/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 18/06/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/06/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/06/2015

SVOLTO IL 18/06/2015

CONCLUSO IL 18/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05823
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) all'articolo 1, comma 586, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettui dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni dei redditi;
   contestualmente al debutto del nuovo Modello 730 cosiddetto «Precompilato» sono stati introdotti per i suddetti rimborsi differenti tipologie di controllo, a seconda se lo stesso modello sia stato accettato e presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente, o, viceversa, sia stato presentato, con o senza modifiche, per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato; solo in quest'ultimo caso, infatti, sarà possibile ottenere il rimborso fiscale previe apposite verifiche dell'amministrazione finanziaria;
   a seguito della forte indeterminatezza della nuova previsione normativa, che al successivo comma 587 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147 del 2013, non impegnava l'Agenzia delle entrate a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto, con inevitabili e forti ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, la Commissione finanze, ha approvato all'unanimità una risoluzione (n. 7-00282) che, sottolineando il rischio di incostituzionalità della misura e riportando un pronunciamento della Consulta relativo al principio secondo cui «devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini», impegnava il Governo a stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso;
   successivamente, il comma 726 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ha fissato un termine preciso per il suddetto rimborso, stabilendo che lo stesso dovrà essere effettuato «non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ... ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini», ossia, con riferimento all'anno d'imposta 2014, entro il 28 febbraio 2016 ed il 10 giugno 2016 per i 730 integrativi, considerato che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 175 del 2014 sulle semplificazioni fiscali il nuovo termine per la trasmissione del 730 è stato prorogato al 7 luglio di ciascun anno;
   secondo quanto dichiarato con un comunicato stampa dalla stessa Agenzia delle entrate, si tratterebbe di un riscontro che riguarderà una platea molto ristretta di contribuenti, pari a circa 100 mila persone, ossia meno dello 0,5 per cento dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (pari a meno dell'1 per cento di chi ridiede un rimborso attraverso il modello 730) –:
   quale sia, ad oltre un anno e mezzo di operatività della suddetta nuova disposizione, l'esatto numero delle posizioni di contribuenti coinvolte nelle verifiche, se le stesse siano state evase entro i termini prescritti, e quali siano le tipologie di detrazione che hanno generato i relativi eccessi di rimborso. (5-05823)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05823

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede informazioni in merito ai controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), introdotti al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730.
  Il comma 726, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che «il suddetto rimborso dovrà essere effettuato non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (...) ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.».
  In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia «l'esatto numero delle posizioni di contribuenti coinvolte nelle verifiche, se le stesse siano state evase entro i termini prescritti e quali siano le tipologie di detrazione che hanno generato i relativi eccessi di rimborso».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Allo stato attuale, sono 76.710 i rimborsi che, ai sensi del cennato articolo 1, comma 586, della citata legge n. 147 del 2013, sono stati sottoposti ad un preventivo controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli richiesti con dichiarazioni trasmesse oltre il termine di scadenza ordinario.
  In particolare, l'Agenzia delle entrate ha erogato n. 67.501 rimborsi, eseguendo la maggior parte degli ordinativi di pagamento già nei mesi di ottobre e novembre 2014, la restante parte nel mese di febbraio 2015. Inoltre, sono in corso di esecuzione n. 6.488 pagamenti, il cui accredito, tenuto conto dei tempi tecnici della tesoreria statale, è previsto entro il mese di giugno 2015.
  Infine, si rappresenta che i rimborsi interamente denegati sono n. 2.134 e quelli in corso di lavorazione sono pari a 587.
  Relativamente alla tipologia di detrazione che ha determinato l'insorgenza del credito da parte dei contribuenti, si fa presente che i controlli preventivi (anche documentali) effettuati sono riferibili, come previsto dalla normativa in vigore, alle «detrazioni per carichi di famiglia» e alle «eccedenze provenienti dalla dichiarazione precedente».
  Infine, si osserva che, con riferimento ai rimborsi scaturenti dal modello 730 cosiddetto «Precompilato» il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, consentirà di ridurre la platea di contribuenti oggetto dei controlli preventivi in argomento, con una conseguente contrazione dei tempi di erogazione dei rimborsi, in quanto stabilisce che i controlli di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 17 dicembre 2013, n. 147 sono esclusi nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta senza modifiche o, anche con modifiche, presso CAF e professionisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

carico di famiglia

imposta sulle persone fisiche