ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2015

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05815
presentato da
DE MARIA Andrea
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   DE MARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   recentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso due provvedimenti in materia di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro;
   in particolare, la circolare n. 378 del 18 settembre 2014 e la nota di chiarimento n. 8758 del 2 ottobre 2014, relativa alla medesima circolare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno esteso l'ambito oggettivo dell'esenzione, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, alle attività di trasporto dei malati effettuate a titolo gratuito non in emergenza;
   oltre ai veicoli muniti di targa C.R.I. e ai veicoli delle associazioni di volontariato, godono dell'esenzione in questione anche i veicoli dei cosiddetti organismi similari non aventi scopo di lucro;
   la circolare n. 378 del 18 settembre 2014 prevede la possibilità di godere dell'esenzione per i soggetti aventi diritto anche mediante autocertificazione per mezzo di apparato Telepass e di una piattaforma web;
   tale modalità di autocertificazione sembra destinata esclusivamente alle associazioni di volontariato, al fine di creare una disciplina «transitoria» per l'esenzione dal pedaggio autostradale in attesa di una riforma organica del codice della strada –:
   quali siano le modalità di autocertificazione per godere dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i soggetti aventi diritto — ivi compresi i cosiddetti organismi similari non aventi scopo di lucro;
   quali urgenti iniziative intenda assumere per rendere accessibili tali strumenti di autocertificazione anche ai suddetti organismi similari non aventi scopo di lucro. (5-05815)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05815

  Gli organismi similari non aventi scopo di lucro richiamati dall'Onorevole interrogante, al fine di ottenere l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale, sono tenuti al rispetto della circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997, la quale chiarisce i contenuti dell'articolo 373, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Tali disposizioni prevedono espressamente che l'esenzione viene concessa esclusivamente quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
   il veicolo è immatricolato a nome di Associazioni di volontariato o di Organismi similari non aventi scopi di lucro, legittimati ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge n. 266 dell'11 agosto 1991);
   il veicolo è adibito al soccorso, con equipaggiamento e attrezzature che identificano con evidenza tale destinazione;
   il veicolo è impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
   il veicolo è provvisto dell'apposito contrassegno, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

  La mancanza di una sola delle condizioni sopra dette fa decadere il diritto all'esenzione.
  Inoltre, nella citata circolare è testualmente specificato che l'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire un ’attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada.
  Come è noto, il 18 settembre 2014 il MIT ha emanato la circolare n. 378 di modifica e integrazione della citata circolare n. 3973, al fine di meglio disciplinare l'esenzione dal pedaggio autostradale.
  In particolare, ferme restando le predette disposizioni normative, la nuova circolare estende l'esenzione del pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito, quindi né oggetto di rimborso né di fatturazione.
  Resta dunque dovuto il pagamento del pedaggio autostradale in tutti gli altri casi in cui l'attività di trasporto malati sia effettuata dietro pagamento di un corrispettivo o rimborso a qualsiasi titolo riconosciuto, che si intende sempre comprensivo del pedaggio.
  Il successivo 2 ottobre, con nota inviata a tutte le società concessionarie, il MIT ha dettagliatamente declinato il concetto di soccorso di emergenza, che ricomprende anche le seguenti attività in ambito servizio SSN o SSR e similari: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico. Resta fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli delle associazioni di volontariato [...] adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio. Dunque, la casistica elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo A e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso.
  Per godere delle previste esenzioni, tali associazioni, munite di apparato telepass, devono effettuare la registrazione nell'apposita piattaforma web disponibile sul sito della Società Telepass (www.telepass.it) e autocertificare, sempre per via informatica, i transisti avvenuti in emergenza e quindi esenti, che saranno successivamente stornati dal gestore Telepass senza aggravio di costi per le associazioni aderenti; le specifiche modalità di autocertificazione e l'accesso alle stesse sono gestite dalla medesima società.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pedaggio

volontariato

trasporto di malati