ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05805

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 442 del 15/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/06/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/06/2015

SOLLECITO IL 10/11/2015

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05805
presentato da
VALIANTE Simone
testo di
Lunedì 15 giugno 2015, seduta n. 442

   VALIANTE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dando attuazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, si sono dettati i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione si istituiscono e delimitano i parchi nazionali in via definitiva. La norma sopracitata, in particolare, all'articolo 9 attribuendo all'Ente Parco personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del Parco e subordinandolo alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevede quali sono gli organi necessari dello stesso: un presidente, un consiglio direttivo, una giunta esecutiva, un collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Lo stesso articolo 9, inoltre, prevede che il consiglio direttivo debba essere composto da «esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità». All'articolo 24, si prevede che: «in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale preveda, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco». La regione Campania, ad esempio, con la legge regionale n. 33 del 1993, istitutiva di parchi e riserve naturali, detta i requisiti necessari per i soggetti che ambiscono a ricoprire la carica di Presidente di Parco; e, infatti, all'articolo 8 si prevede che il Presidente dell'Ente Parco: «venga nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee». La giunta regionale dunque deve nominare il presidente in seguito ad una selezione accurata curriculare, basata sulle reali esperienze, assicurandosi che tali soggetti siano «persone distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente». Da tali esempi, che se anche riguardano i parchi regionali sono indicativi di un criterio e un indirizzo chiaro nella valutazione dei curricula e nelle procedure di nomina, è evidente ci si assicuri la scelta al vertice degli enti di soggetti preparati e portatori di una spiccata sensibilità alle tematiche della tutela dell'ambiente e del territorio. È condizione necessaria ma non sufficiente aver condotto studi in materie ambientali o l'aver soltanto intrapreso attività genericamente connesse all'ambiente. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato che il dato rilevante è l'aver svolto un impegno di durata e rilevanza tale da assurgere ad «elevato elemento di distinzione e specifica qualificazione del soggetto interessato»; l'organo di giustizia amministrativa pone l'accento sulla concretezza e sul rilievo dell'attività svolta. Ed in tal senso anche il Consiglio di Stato ha ribadito la ratio sottolineando la differenza che passa tra attività che possono considerarsi rilevanti e foriere di impegno effettivo da quelle che, al contrario, si configurano solo apparentemente come tali (Consiglio di Stato sentenza 4468/2007);
   ne deriva che non il titolo di studio né una generica attività inerente la tutela dell'ambiente sono elementi sufficienti a consentire ad un soggetto di ricoprire il vertice dell'organizzazione ente parco. Colui che intenda accedere alla carica deve aver svolto un impegno in materia non solo concreto ma anche di qualità superiore alla media. Esemplificativo appare il precedente costituito dalla sentenza 2803/2006 del TAR Campania in cui il giudice amministrativo non ha ritenuto sufficiente considerare come elemento distintivo il solo avere ricoperto la carica di assessore comunale all'ambiente, per essere la stessa «un'esperienza professionale di politica amministrativa e non quindi indicativa di un “particolare impegno nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico”». L'amministrazione, dunque, nello scegliere la personalità più indicata a ricoprire il ruolo di presidente dell'ente parco deve, anche nel rispetto delle norme e di una consolidata giurisprudenza, vagliare accuratamente gli studi e le esperienze di ciascun candidato considerandone la quantità e la qualità privilegiando colui il quale si è realmente distinto per un impegno attivo nella salvaguardia e nella tutela del territorio –:
   quali iniziative di competenza intende intraprendere per verificare se eventuali procedure di nomina in atto di organi direttivi e presidenziali di Parchi Nazionali siano in linea con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 della legge n. 394 del 1991, ottemperando i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione previsti dall'articolo 97 della nostra Carta Costituzionale oltre che in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali delle magistrature amministrative. (5-05805)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05805

  In relazione alle procedure di designazione degli Organi degli Enti Parco, si rappresenta che – come già evidenziato in occasione della risposta alla precedente interrogazione 2-0174, discussa il 18 settembre 2015 – l'articolo 9, della legge n. 394 del 1991 non prevede il possesso di alcun requisito specifico per essere destinatari della nomina alla carica di Presidente.
  In particolare, non può essere accolta la tesi, sposata dall'On. Interrogante, secondo la quale il Presidente deve essere necessariamente individuato «tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità». È vero che, in base al citato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, tali requisiti sono richiesti per la designazione dei membri del Consiglio direttivo, e che tale organo è formato da otto componenti oltre al Presidente. E tuttavia la lettura completa e attenta della disposizione sopra menzionata conduce chiaramente alla conclusione secondo la quale i menzionati requisiti devono necessariamente essere posseduti solo da parte dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente.
  In base all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, la individuazione dei membri del Consiglio direttivo aventi i richiamati requisiti, infatti, deve avvenire «secondo (...) modalità» tali per cui 4 membri vengano designati dalla «Comunità del Parco», e gli altri 4 membri siano designati, uno per ciascuno, dalle «associazioni di protezione ambientale» di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero delle politiche agricole e dall'ISPRA. Per di più l'articolo 9, comma 4, primo periodo, distingue, tra i membri del Consiglio il «Presidente» e gli otto «componenti» e solo in relazione a questi ultimi il successivo terzo periodo impone il possesso di specifici requisiti.
  Da quanto appena esposto risulta chiaramente che la disposizione in questione è volta a disciplinare esclusivamente i criteri e le procedure di individuazione dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente. La medesima, dunque, non si applica alla nomina di quest'ultimo.
  Ad ulteriore riprova di tale conclusione, peraltro, si può osservare che la designazione del Presidente del Parco trova la sua disciplina non già nel menzionato comma 4 dell'articolo 9, bensì del precedente comma 3, nel quale non è contenuta indicazione alcuna circa il possesso di specifici requisiti in materia di aree protette e biodiversità. Ciò, del resto, si sposa felicemente con le funzioni che il medesimo comma 3 affida al Presidente, le quali si sostanziano innanzi tutto nella legale rappresentanza dell'Ente e nel generale coordinamento dell'attività, dovendo comunque operare, in relazione alla adozione di specifici atti, sempre in stretto raccordo con l'organo collegiale.
  Proprio in ragione di tale previsione normativa, infatti, l'individuazione del soggetto più adatto a ricoprire la carica di Presidente è sempre condotta ricercando innanzi tutto una personalità in grado di assicurare al meglio lo svolgimento della funzione rappresentativa, tenuto conto anche della rilevanza nazionale dell'Ente, e ricercando altresì l'intesa con la Regione interessata, al fine di rafforzare la sinergia tra le istituzioni centrali e regionali.
  Del resto, nel senso fatto proprio dall'On. Interrogante non possono essere invocate le due sentenze della magistratura amministrativa dal medesimo citate. Tali decisioni, infatti, riguardano il diverso caso della nomina dei Presidenti e degli Enti Parco e delle Riserve naturali regionali, disciplinato – nello specifico caso oggetto delle richiamate pronunce – dalle leggi regionali Campania n. 33 del 1993 e n. 17 del 1996.
  Infine, con riguardo al fatto che la revisione della legge n. 394 del 1991, attualmente all'esame della Commissione Ambiente, propone la modifica dell'articolo 9 prevedendo che il Presidente del Parco sia «scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale», non può che darsi assicurazione dell'applicazione delle norme contenute nella legge n. 394 del 1991 revisionata successivamente alla sua entrata in vigore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

esperienza professionale

organo di decisione