ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05790

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 440 del 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 11/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05790
presentato da
DI SALVO Titti
testo di
Giovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

   DI SALVO e NARDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

   la regione Toscana, sulla base della legge nazionale 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei Consultori Familiari), e della legge regionale 12 marzo 1977 n. 18 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva) stata tra le prime regioni ad istituire servizi quali consultori familiari ed i servizi per la tutela della salute mentale e la disabilit, all'interno dei quali operavano molte figure professionali;

   tale personale fu reperito dai comuni e dai consorzi socio-sanitari attraverso la stipula di convenzioni e, successivamente, fu trasferito alle USL alla loro entrata in vigore. Senza tali figure professionali non sarebbe stato possibile realizzare la riforma sanitaria, essendo in vigore il blocco degli organici e delle assunzioni nel servizio pubblico;

   gli operatori: assistenti sociali, fisioterapisti, sociologi, psicologi, infermieri generici, dietisti, educatori professionali, assistenti domiciliari, biologi e altri, furono assunti con rapporto a convenzione dando inizio a un lungo periodo di precariato risolto solo nel 1985 con la legge di sanatoria n. 207 del 1985;

   con l'approvazione della legge 207 del 1985 veniva finalmente riconosciuto lo status di lavoratori dipendenti in quanto sanava le posizioni garantendo la continuità dei servizi attuati e la qualità delle prestazioni effettuate ma imponeva, con l'articolo 3, primo comma (con l'esclusione di ogni riconoscimento di anzianità) la rinuncia a qualsiasi forma di rivendicazione per il periodo di precariato;

   la stessa situazione che accadeva in Toscana ha riguardato anche le altre regioni d'Italia, ma il problema, nel corso degli anni, stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione), in altre tale riconoscimento stato rifiutato;

   i convenzionati toscani si sono attivati, fin dai primi anni di servizio, per sollecitare il riconoscimento del rapporto subordinato promuovendo azioni per la stabilizzazione del rapporto di lavoro attraverso il ricorso a pretori del lavoro, cause legali, disponibilità a livello locale (USL) e regionale;

   gli ex convenzionati, nel corso degli anni, non hanno mai rinunciato alla ricerca di una soluzione e con l'entrata in vigore della legge Fornero sono stati costretti a prolungare nel tempo il loro rapporto di lavoro ancora di molti anni;

   al Senato della Repubblica stato presentato un disegno di legge di modifica alla legge 207 del 1985, ma ancora non iniziato il suo iter parlamentare;

   il giorno 8 ottobre 2014 stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 40 la mozione n. 909 del 24 settembre 2014 nella quale la giunta della regione Toscana si impegna ad effettuare un censimento per conoscere il numero dei lavoratori interessati e a ricercare ed attivare di concerto con il Governo, ogni azione utile a sanare una situazione di palese violazione dei principi di uguaglianza... affinché siano riconosciuti i periodi di attività lavorativa..., a farsi portavoce del problema in conferenza Stato Regioni al fine di individuare interventi volti a rimediare...;

   il 29 novembre 2014 la regione Toscana, in una assemblea con le organizzazioni sindacali e gli ex convenzionati si impegnata a farsi portavoce presso: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Economia e delle finanze e l'Inps per la costituzione di un tavolo congiunto tra Ministeri, regioni ed Inps al fine di analizzare le necessarie modifiche normative alla legge 207 del 1985 che tengano in considerazione due condizioni:

    a) il riconoscimento ai fini figurativi degli anni lavorati in convenzione la possibilit di riscatto degli anni lavorati a convenzione, ai fini contributivi, a richiesta del dipendente con possibilit di rateizzazione sostenibile dei relativi oneri calcolati sulla base delle retribuzioni dell'epoca;

    b) nei primi mesi del 2015 stata effettuata dalla regione Toscana una ricognizione degli ex convenzionati ancora in servizio che risultano essere 578;

   in questo tempo in cui il tema del lavoro precario ha così tanto rilievo forse possibile ricordare che anche nel passato molti giovani sono stati penalizzati da anni di lavoro svolto senza le dovute tutele. Paradossalmente la maggior parte di questi lavoratori erano giovani donne impegnate professionalmente nella realizzazione di servizi a favore della maternit e dell'et evolutiva a cui era preclusa la tutela della propria gravidanza (alcune hanno partorito senza soluzione di continuit dall'attivit di servizio);

   la tipologia di lavoro aveva tutte le caratteristiche del rapporto di dipendenza (come la legge di sanatoria stessa implicitamente riconosce anche per il fatto di essere stata promulgata) compresa la durata di oltre tre anni di rapporto di lavoro continuativo;

    evidente la disparità di trattamento tra cittadini ex convenzionati, alcuni dei quali si sono visti riconoscere i propri diritti previdenziali, mentre ad altri, nella medesima situazione, tali diritti non sono stati riconosciuti né dalla USL né dai magistrati a cui hanno fatto ricorso;

   al tempo era preclusa anche la possibilit di effettuare versamenti volontari perch, in assenza di un ordine professionale, non esisteva una Cassa di previdenza;

   quegli anni tornano a gravare sulle prospettive di giusta messa a riposo di chi chiede, non un privilegio, ma un atto di giustizia e un dovuto, anche se tardivo, riconoscimento di un lavoro concretamente svolto –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa, se non intenda intervenire, anche con apposite iniziative normative, al fine di prevedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato anche per gli anni lavorati in convenzione per suddetti lavoratori, evitando in tal modo la disparità di trattamento per il riconoscimento dei propri diritti previdenziali. (5-05790)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

conservazione del posto di lavoro

determinazione del salario