ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05739

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05739
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Lunedì 8 giugno 2015, seduta n. 437

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto la figura del ricercatore universitario a tempo determinato abolendo quella di ricercatore universitario di ruolo;
   il comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo introduce due tipologie della medesima figura, convenzionalmente indicate come «ricercatori TDa» o «ricercatori TDb»;
   la legge stabilisce che i posti di ricercatore TDb siano riservati a candidati che hanno usufruito di contratti di ricercatore TDa, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ovvero ancora di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
   la stessa legge n. 240 del 2010, all'articolo 22, ha introdotto gli assegni di ricerca, sostanzialmente innovando la pregressa disciplina degli assegni di ricerca (articolo 51, comma 6, legge n. 449 del 1997), della quale peraltro recepisce le caratteristiche principali, ed abrogandola mediante l'articolo 29, comma 11, lettera d);
   il comma 3 del medesimo articolo 22 stabilisce che nessuno possa essere titolare di assegni di ricerca per un periodo superiore a quattro anni, fatto salvo il periodo di eventuale iscrizione a un corso di dottorato di ricerca;
   negli ultimi anni sono stati stipulati decine di migliaia di assegni di ricerca ex articolo 22, legge n. 240 del 2010 e istituiti purtroppo poche centinaia di posti di ricercatore TDa o TDb, tanto che recentemente, essendo già molti assegnisti vicini al termine massimo di quattro anni, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato di due anni il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 in modo da consentire loro la partecipazione alle selezioni per ricercatori a tempo determinato che si auspica possano finalmente partire in congruo numero;
   si è però aperta una delicata questione interpretativa in merito alla possibilità, per gli assegnisti ex articolo 22, legge n. 240 del 2010 che abbiano già svolto un triennio di assegno di ricerca, di partecipare alle selezioni per ricercatori TDb alla pari dei loro omologhi assegnisti ex articolo 51, legge n. 449 del 1997;
   risulta all'interrogante che le università si comportino in modo difforme le une dalle altre in base ad una diversa interpretazione dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, alcune consentendo, altre negando l'accesso alle selezioni per ricercatori TDb agli assegnisti ex articolo 22, legge n. 240 del 2010, con almeno un triennio di assegno;
   il precariato universitario ha superato da tempo i livelli di guardia in presenza di un sostanziale blocco delle assunzioni, per cui anche un posto di ricercatore a tempo determinato rappresenta un'opportunità unica e irrinunciabile per molti ricercatori precari, in particolare se di tipo TDb, ovvero in tenure-track cioè con promessa di assunzione in ruolo a condizione che si consegua l'abilitazione ad associato nel triennio di validità del contratto a tempo determinato;
   è comunque utile che alle selezioni per ricercatori TDb possa partecipare il massimo numero di assegnisti o di altri ricercatori precari senza artificiose esclusioni in base a norme alquanto capziose e comunque di incerta interpretazione;
   sarebbe naturale che tutte le università utilizzassero la stessa interpretazione della legge vigente sotto l'aspetto estremamente delicato delle selezioni del personale;
   è tuttora in vigore l'articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010 che stabilisce che nessuno può essere titolare per più di dodici anni, anche non consecutivi, degli assegni di ricerca o dei posti di ricercatore a tempo determinato introdotti dalla stessa legge, per cui una mancata ammissione degli assegnisti alle selezioni per posti di ricercatore TDb potrebbe allungare loro surrettiziamente il periodo di precariato col rischio di raggiungere il limite massimo previsto dalla legge –:
   se il Ministro non ritenga opportuno intervenire urgentemente, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, per chiarire e favorire un'univoca interpretazione tra gli atenei in merito alla possibilità per gli assegnisti ex articolo 22, legge n. 240 del 2010, di partecipare alle selezioni di ricercatore TDb. (5-05739)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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interpretazione del diritto