ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05736

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 05/06/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05736
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   DE LORENZIS. – Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il coke di petrolio, o più semplicemente Pet-Coke, è un residuo solido prodotto della raffinazione del petrolio. Si ottiene dal coking, un processo di raffineria dal quale, mediante piroscissione e successiva polimerizzazione, frazioni petrolifere pesanti vengono convertite in prodotti leggeri (gas e benzine), distillati medi e coke residuo. Nonostante le note proprietà inquinanti, in Italia con il decreto-legge 22 del 2002, poi convertito dalla legge n. 82 del 6 maggio 2002, il pet-coke può essere utilizzato, a determinate condizioni, come combustibile. Secondo «assocarboni.it», il pet-coke viene «destinato ad un uso energetico (come combustibile in raffineria, nella generazione elettrica, nell'industria del cemento, nell'industria del biossido di titanio, eccetera), mentre la quota restante viene utilizzata in settori non energetici (industria dell'alluminio, calcinazione, ferro e acciaio, eccetera)»;
   lo stabilimento Ilva di Taranto ha per anni utilizzato e stocccato il pet-coke almeno fino alla revisione AIA del 2012 concessa all'Ilva di Taranto in cui si legge alla prescrizione n. 21: «Il presente parere nega espressamente l'autorizzazione, da subito, sia all'utilizzo che alla detenzione di Pet-Coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria»;
   la discarica Italcave spa di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Taranto, contrada La Riccia-Giardinello, ha ricevuto l'AIA a smaltire un volume totale di rifiuti pari a 6.228.444 metri cubi con determina dirigenziale (D.D.) del settore ecologia della regione Puglia del 24 febbraio 2009, n. 67, aggiornata per modifica non sostanziale con la D.D. del 17 aprile 2013, n. 22, rinnovata con la D.D. n. 33 del 17 novembre 2014 e rettificata con D.D. dell'ufficio autorizzazione integrata ambientale della regione Puglia, n. 36 dell'11 dicembre 2014 con pareri favorevoli di ASL Taranto, comune di Taranto e ufficio regionale rifiuti, parere contrario del comune di Statte e mancato parere della provincia di Taranto. Questo ultimo atto ha tra l'altro dato la possibilità alla discarica Italcave:
    a) di iscrizione in sottocategoria di discarica ex articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010 e conseguente deroga al parametro DOC (illimitato) per il primo lotto;
    b) di iscrizione in sottocategoria di discarica ex articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010 e conseguente deroga al parametro DOC (illimitato) per il secondo lotto;
    c) di deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per tutti i parametri, tranne il piombo, di cui alla tab. 5 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 per il primo lotto;
    d) di deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per tutti i parametri, tranne il piombo, di cui alla tab. 5 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 per il secondo lotto;
    e) di deroga fino a tre volte i limiti di accettabilità per il parametro piombo, di cui alla tab. 5 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente al 10 per cento in peso del totale dei rifiuti in ingresso;
    f) per il solo secondo lotto, di stabilire che le deroghe sono applicabili a tutti i codici CER autorizzati con D.D. n. 67/2009 e successivi aggiornamenti;
   la succitata discarica è stata oggetto di indagini con conseguenti avvisi di garanzia a gennaio 2011 per stoccaggio di Pet-Coke con caratteristiche ritenute illecite perché aventi percentuali di zolfo e di materie volatili superiore a quanto consentito dalla legge, che lo renderebbero non più combustibile ma rifiuto pericoloso;
   il documento prot. 14117 del 14 novembre 2014 dell'autorità portuale di Taranto reso noto dalla rivista on line «Puglia Press» rivela che in forza della determinazione dirigente settore ecologia – assessorato ambiente della regione Puglia n. 554 del 15 settembre 2008 di «Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dall'attività di movimentazione di Pet-Coke, materiali minuti e/o pulvelorenti sul molo polisettoriale di Taranto», al medesimo molo del porto di Taranto vi sia movimentazione di Pet-Coke;
   dal documento prot. 5282 del 31 marzo 2015 dell'autorità portuale di Taranto in risposta ad una richiesta di informazioni dell'associazione Peacelink, si apprende che nel 2014 e fino al marzo del 2015, siano sbarcati al molo polisettoriale del porto di Taranto circa 373.862 tonnellate di Pet-Coke. In aggiunta a quanto sopracitato, la stessa associazione informava a mezzo sito web che a questi quantitativi di Pet-Coke giunti al porto di Taranto, si sommano 49.000 tonnellate e 15.000 tonnellate scaricate rispettivamente il 22 aprile e il 25 aprile 2015 aggiungendo che: «dai dati di navigazione di alcune delle ultime navi arrivate a Taranto cariche di Pet-Coke ci risulta che queste giungono dallo stato del Texas: dal porto di Houston e Corpus Christi» –:
   se le attività di movimentazione, scarico di pet-coke nel porto di Taranto e trasporto all'interno e all'esterno del porto, stoccaggio, detenzione ed utilizzo, rispettino la legge;
   quali siano le modalità d'utilizzo finale del pet-coke arrivato nel porto di Taranto, e quali siano gli impianti interessati in eventuali processi produttivi e se questi siano autorizzati all'uso di Pet-Coke;
   se gli impianti riceventi il Pet-Coke rispettino le normative vigenti in materia ambientale e se siano applicate tutte le precauzioni per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori;
   se le deroghe rilasciate alla discarica Italcave spa con rinnovo dell'AIA con D.D. n. 36 dell'11 dicembre 2014, siano conformi ed opportune in un'area SIN ad alto rischio di crisi ambientale come quella di Taranto. (5-05736)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

politica sanitaria

raffinazione del petrolio