ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05731

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GARAVINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 05/06/2015
MINISTERO DELL'INTERNO 05/06/2015
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 06/07/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 06/07/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05731
presentato da
GARAVINI Laura
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   GARAVINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto agli articoli 6 e 12 misure di semplificazione in materia di rapporti tra i coniugi, con particolare riguardo alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, consentendo l'accesso delle parti innanzi all'ufficiale di stato civile; 
   in base all'articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, le coppie che non abbiano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti possono presentare una richiesta congiunta al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile, o suo delegato, del comune di residenza di uno dei coniugi, o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, volta a raggiungere un accordo consensuale nelle materie dianzi indicate; 
   la procedura semplificata, in base all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, è prevista anche in presenza dei figli, ma con la negoziazione assistita almeno di un avvocato per parte e con l'autorizzazione dell'accordo da parte del procuratore della Repubblica competente per territorio, per la cui emanazione sono comunque previsti tempi limitati e procedure più snelle e veloci;
   le parti, all'atto della conferma dell'accordo, a distanza di non meno di 30 giorni dall'iniziale dichiarazione di volontà, devono limitarsi a presentare un documento di identità, un'autocertificazione, la sentenza di separazione in caso di divorzio e il testo del precedente accordo nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; esse, inoltre, se non vi è ricorso facoltativo ad un avvocato, per la comparizione davanti all'ufficiale di stato civile sostengono un costo non superiore a sedici euro;
   i tempi di efficacia dell'accordo sono immediati se i coniugi modificano solo le condizioni di separazione o divorzio già stabilite, e negli altri casi decorrono dall'atto della conferma, che comunque può avvenire a distanza di non meno di trenta giorni;
   le misure di accelerazione in materia di separazione e di divorzio hanno trovato ulteriore riscontro nella più recente normativa sul cosiddetto «divorzio breve» (legge 6 maggio 2015, n. 55), che ha ridotto i tempi della richiesta di divorzio, le cui disposizioni vanno integrate con quelle che hanno previsto la possibilità di «bypassare» il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita o gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile;
   dall'applicazione di questa nuova normativa tesa ad accorciare i tempi, a semplificare le procedure e a ridurre i costi delle diverse operazioni sono esclusi, in modo incomprensibile ed inaccettabile, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, che ammontano a circa 4,5 milioni e sono in costante crescita, a meno che non decidano di recarsi presso il loro comune di riferimento in Italia, affrontando in tal caso le spese di un duplice viaggio dall'estero e di permanenza, e dovendo altresì conciliare la loro assenza con gli impegni di lavoro;
   tale esclusione è tanto più incomprensibile in quanto il console, in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, all'articolo 115, comma 1, del codice civile e al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200, in qualità di ufficiale di stato civile svolge già molteplici funzioni in materia matrimoniale, quali la ricezione dell'atto di matrimonio del cittadino italiano celebrato dinanzi ad autorità straniera, il rilascio, in base alla Convenzione di Monaco, del certificato di capacità matrimoniale ove richiesto, l'accettazione della richiesta di pubblicazioni da parte di cittadini italiani residenti all'estero, la stessa celebrazione del matrimonio tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero;
   il Governo ha già preso atto dell'esistenza del problema relativo all'estensione della normativa di semplificazione ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, accogliendo, in occasione dell'approvazione delle norme sul cosiddetto «Divorzio breve», un ordine del giorno dell'interrogante nel quale si chiedeva di individuare una soluzione in tempi rapidi, al fine di poter garantire pari trattamento ai cittadini italiani –:
   quali iniziative intendano assumere affinché la recente normativa di semplificazione in materia di separazione e divorzio sia estesa anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, ancora una volta considerati solo formalmente «uguali» agli altri cittadini italiani, e sia loro consentito di espletare nel loro luogo di residenza e di vita gli adempimenti che la legge prevede in presenza dell'ufficiale di stato civile, che nel loro caso è il console della circoscrizione di riferimento. (5-05731)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino della Comunita'

divorzio

matrimonio