ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05730

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2015

SOLLECITO IL 16/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05730
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   MASSIMILIANO BERNINI e PARENTELA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   le comunità montane, istituite con legge del 3 dicembre 1971, sono state successivamente disciplinate dal testo unico sugli enti locali, decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, che, all'articolo 27 (Natura e ruolo) riporta: «le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali»;
   le comunità montane sono enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, costituiti con provvedimento del presidente della giunta regionale;
   la legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane, all'articolo 3, stabilisce che quando non diversamente specificato, le disposizioni di tale legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della legge, per «comuni montani» si intendono i «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero i «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni» in mancanza della ridelimitazione;
   lo scopo delle comunità montane è la valorizzazione delle zone montane tramite il conferimento dell'esercizio di funzioni proprie nonché dell'esercizio associato di funzioni comunali, e sono costituite da un organo rappresentativo e da uno esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
   furono oggetto anche di un aspro dibattito pubblico riguardante i cosiddetti enti «inutili» nel contesto della revisione della spesa pubblica e dell'efficienza nella realizzazione delle funzioni conferite alle comunità, rese sempre più urgenti dalla situazione finanziaria dello Stato italiano;
   nei decenni si sono succeduti diversi tentativi governativi di soppressione, come quello attuato con la legge finanziaria 2008, poi «bocciato» dalla Corte Costituzionale, che ha affidato la competenza in materia alle regioni;
   anche le regioni che procedettero nell'abrogazione subirono numerosi ricorsi del TAR come nel caso del Piemonte da parte della comunità montana Alpi del Mare, il cui ricorso mirava ad annullare la deliberazione della giunta regionale che aboliva altre 21 comunità;
   alla luce dei fatti di cui al punto precedente, il Governo Monti ne ha proposto allora una razionalizzazione con il decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – spending review – che sancisce che le comunità montane potranno continuare a sopravvivere trasformandosi in unioni di comuni con maggiori poteri ma meno costi attesi in ragione dell'unione di più enti;
   al 2008 permangono 72 comunità montane delle 300 attive in precedenza, in gran parte concentrate in Valle d'Aosta (8), Trentino Alto Adige (23), Lombardia (23), Veneto (19), Emilia Romagna (10), Marche (9), senza considerare le comunità montane in fase «prolungata di liquidazione» che al 2014 sono 201 (i cosiddetti enti fantasma) che nonostante siano formalmente aboliti ricevono fondi pubblici per il pagamento degli stipendi del personale, ma non fondi per l'erogazione dei servizi;
   in Sicilia sono state abolite nel 1986 e le loro funzioni sono passate in capo alle province, che ora dopo la «legge Crocetta», convergeranno nei liberi consorzi di comuni, mentre in Friuli-Venezia Giulia sono state soppresse nel 2001 e reintrodotte tre anni dopo, in Sardegna sono state cancellate dalla regione il 20 marzo 2007 (salvo poi ripescarne una nel 2009), ma a distanza di sei anni il processo di liquidazione non è ancora terminato;
   visti i fatti sopra descritti le comunità montane rappresentano ancora delle realtà amministrative attuali, e la loro presenza sancisce l'esistenza di aree fortemente svantaggiate del territorio italiano nelle quali ricadono molte amministrazioni comunali;
   nel decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 4, recante Misure urgenti in materia di esenzione dell'IMU (sui terreni) e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i criteri di esenzione dal pagamento dell'imposta tengono conto della classificazione dei comuni in montani, parzialmente montani e non montani dell'ISTAT, stilata sulla base della presenza di condizioni svantaggiose dovute a diversi fattori orografici –:
   se ritengano coerente con i criteri di esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, il fatto che molte amministrazioni comunali benché ricadenti nelle cosiddette comunità montane o assimilate, ovvero aree che necessitano di valorizzazione (perciò tendenzialmente svantaggiate), non vengano totalmente esentate dalla corresponsione dell'imposta;
   quali iniziative siano in atto o allo studio per colmare la grave anomalia che vede i cittadini dei comuni svantaggiati facenti parte delle comunità montani, soggetti d'imposta dell'IMU sui terreni agricoli. (5-05730)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

imposta locale

terreno agricolo