ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 436 del 05/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/06/2015
Stato iter:
06/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 06/10/2015
Resoconto SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 06/10/2015

SVOLTO IL 06/10/2015

CONCLUSO IL 06/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05729
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Venerdì 5 giugno 2015, seduta n. 436

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia era stato affidato in concessione alla San Cataldo spa di Napoli, ma intorno al 2011, a causa di rilevanti perdite economiche, la stessa società aveva comunicato alla capitaneria la volontà di rinunciare alla concessione e al servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia;
   era seguita, dopo l'attivazione di tavoli tecnici presso i Ministeri e presso la stessa capitaneria e dopo parere favorevole dell'autorità portuale, l'indizione di una procedura per l'affidamento della concessione e del servizio, tuttavia andata deserta;
   ne era derivata la decisione di imporre alle navi soggette all'obbligo del servizio di rimorchio di ricorrere ad un soggetto concessionario presso altro porto. Specificamente si trattava dell'utilizzo del rimorchiatore del porto di Barletta per quello di Manfredonia e si consentivano allontanamenti temporanei;
   questa situazione perdura nel tempo provocando disagi e ritardi ed implicando che un sito, Barletta o Manfredonia, a seconda dei casi, sia esposto ad un grave rischio in quanto scoperto per il tempo occorrente all'intervento (circa due o tre ore ad operazione commerciale) più quello occorrente alla durata del viaggio tra i due porti (circa tre ore di navigazione in condizioni favorevoli);
   il servizio di rimorchio portuale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, è «di interesse generale» per la tutela della sicurezza portuale della navigazione e dell'approdo. Diversamente, la situazione descritta pone specifici problemi di sicurezza: si pensi all'evento del giugno 2011 in cui un canadair della protezione civile, durante un'attività di soccorso, fu costretto ad un atterraggio di emergenza cui dovettero seguire le previste procedure di soccorso in mare e messa in sicurezza rese possibili anche grazie al servizio di rimorchio;
   anche dal regolamento per il servizio di rimorchio delle navi vigente per il porto di Manfredonia emerge la funzione di tutela della sicurezza del rimorchiatore cui si impone «l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione della Capitaneria ogni qual volta si verifichino avverse condizioni meteo-marine, ovvero situazioni di emergenza nei porti o approdi», così richiedendo una sua necessaria pronta operatività; specificamente all'articolo 13 si prevede che, «anche se in via del tutto eccezionale e temporanea», sia possibile «l'effettuazione di singole operazioni di rimorchio nel vicino porto di Barletta, solo qualora consentito dal servizio e con il preventivo benestare della Capitaneria, sotto pena di decadenza della concessione» e in ogni caso «comunque con una assenza dal porto di Manfredonia che non superi le dodici ore»;
   il citato regolamento per il servizio di rimorchio all'articolo 10, come modificato dall'ordinanza n. 5 del 9 aprile 2013, impone altresì che il rimorchiatore debba «stazionare normalmente nel punto designato dalla capitaneria» e debba «essere pronto a muovere entro due ore dalla richiesta dell'Autorità Portuale per effettuare prestazioni di emergenza finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché a garantire l'ordine e la sicurezza del porto»;
   per il servizio di rimorchio sono previsti criteri e meccanismi di formazione delle tariffe stabiliti, a mente del citato articolo 14, al comma 1-bis, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. Per il porto di Manfredonia sono state previste determinate tariffe con ordinanza n. 53 del 2008, successivamente aggiornate con ordinanza n. 60 del 2010 che ne ha disposto un aumento. A ciò tuttavia si deve aggiungere il costo per il trasferimento del rimorchiatore dal porto di Barletta con un aggravio degli oneri che contribuisce al dirottamento delle navi degli utenti su altri porti;
   ne è conseguito nel frattempo un ulteriore calo del movimento portuale, anche per il problema del rimorchiatore, ed un nocumento per tutta l'economia portuale, già provata dalla crisi marittima –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e possa fornire chiarimenti circa l'attuale situazione inerente alla disponibilità del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia;
   se il Ministro interrogato sia in grado di dar conto della scelta di autorizzare i descritti allontanamenti temporanei;
   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere per risolvere la situazione di disagio e ripristinare i necessari ed adeguati livelli di sicurezza, magari all'uopo disponendo l'indizione di un tavolo tecnico con le autorità competenti;
   se il Ministro interrogato possa chiarire il regime tariffario vigente, specificamente in ordine alla previsione di oneri aggiuntivi per il trasferimento del servizio di rimorchio. (5-05729)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05729

  In esito a quanto richiesto con l'atto in discussione, sono stati acquisiti elementi informativi dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
  Il servizio di rimorchio nel porto di Barletta è disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto 2 marzo 1995 dell'allora Ministro della marina mercantile.
  Tale decreto, formalizzato con Ordinanza n. 9 in data 16 marzo 1995 dall'allora Ufficio Circondariale marittimo di Barletta prevede, al suo articolo 11, che su autorizzazione del comandante del porto di Barletta, che all'uopo determinerà le condizioni alle quali subordinare l'allontanamento, il rimorchiatore potrà espletare il servizio di rimorchio, quando richiesto, nei vicini porti di Molfetta e Manfredonia e dietro espressa richiesta delle suddette Autorità marittime.
  Il predetto servizio è stato reso obbligatorio dalla Capitaneria di porto di Barletta per il movimento delle navi superiori alle 1500 tonnellate di stazza lorda che trasportano carichi petroliferi o merci pericolose e per quelle di stazza lorda superiore a 4000 tonnellate, a seguito di una attenta valutazione di sicurezza sulla realtà tecnico-nautica del bacino portuale e sulla natura dei traffici.
  Lo stesso è attualmente espletato in concessione dalla società SAN CATALDO, a mezzo del rimorchiatore VIGORE dislocato nel porto di Barletta, nelle more della definizione del procedimento ad evidenza pubblica di affidamento di una nuova concessione.
  Al riguardo, si precisa che l'Autorità marittima ha sottoposto alla prevista approvazione del MIT un nuovo schema regolamentare del servizio di rimorchio nel porto di Barletta, redatto d'intesa con l'Autorità Portuale di Bari e sentite le associazioni nazionali di categoria operanti nei porti di Bari, Barletta e Monopoli.
  Qualora ritenuto necessario al fine di agevolare le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità navali nel sorgitore sipontino, la Capitaneria di porto di Manfredonia provvede a richiedere all'Autorità marittima di Barletta la disponibilità del mezzo nautico.
  In tal senso, ricorrendone i presupposti di sicurezza, la Capitaneria di porto di Barletta rilascia il proprio nulla osta al trasferimento del m/r VIGORE presso il porto di Manfredonia, a condizione dell'immediato rientro al porto base una volta terminata l'operazione tecnico-nautica per la quale ne è autorizzato l'allontanamento.
  Per quanto attiene, infine, al correlato profilo tariffario, si precisa che nell'Ordinanza n. 3/2014 della Capitaneria di porto di Barletta, con la quale sono state rese esecutive le tariffe del servizio di rimorchio determinate dal MIT, non è presente alcuna indicazione contabile in ordine alle prestazioni d'opera riferite al suo eventuale trasferimento, su richiesta e previo nulla osta, per e dal porto di Manfredonia.
  Quanto al porto di Manfredonia, dal 5 dicembre 2011 non è presente un soggetto concessionario del servizio di rimorchio; pertanto, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha indetto, nel 2011, un bando pubblico andato però deserto.
  Di conseguenza, a tutela tanto della sicurezza portuale quanto della sopravvivenza del «sistema porto» globalmente inteso, la locale Autorità marittima ha prospettato al MIT l'opportunità di valutare l'attivazione di un servizio di rimorchio cosiddetto «integrato», ossia previo coinvolgimento necessario di concessionari operanti nei porti viciniori.
  Tale soluzione, condivisa dallo stesso MIT, non ha incontrato il favore dei predetti soggetti concessionari i quali esprimevano l'impraticabilità del prospettato espletamento di un servizio di rimorchio, in concessione, tra due porti.
  Per assicurare un idoneo servizio di rimorchio nel bacino sipontino, le manovre di entrata ed uscita dal porto delle navi per le quali tale servizio è obbligatorio vengono autorizzate, in via transitoria, dell'Autorità Marittima competente nel porto limitrofo in cui il mezzo nautico è dispiegato in regime di concessione, con gestione privatistica dell'intervento e previa richiesta.
  Dal 2011 ad oggi, nella quasi totalità dei casi è stato richiesto e autorizzato l'impiego del rimorchiatore dislocato nel porto di Barletta mentre, in via residuale, è stato impiegato il rimorchiatore dislocato nel porto di Termoli.
  In merito al costo delle suddette prestazioni d'opera, si evidenzia che permangono in vigore le previsioni tariffarie stabilite dall'ordinanza n. 60 in data 2 dicembre 2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia; ad esse si aggiungono i costi di trasferimento del rimorchiatore dal porto di stazionamento al porto di Manfredonia.
  Nello specifico, la citata società SAN CATALDO, in precedenza concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia ed attualmente concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Barletta, ha pattuito con gli operatori portuali sipontini, nel corso di una riunione svoltasi il 20 marzo 2011, l'importo di euro 3500 euro a tratta.
  Il servizio nel porto di Manfredonia risulta, dunque, alquanto oneroso; pertanto gli operatori portuali hanno sollecitato l'Autorità marittima all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di rimorchio, la quale ha così avviato ex novo il procedimento amministrativo finalizzato a redigere un nuovo regolamento del servizio.
  Tale nuovo regolamento è stato approvato con decreto MIT, con la specifica prescrizione che esso diverrà esecutivo solo dopo l'immissione in servizio del concessionario che sarà selezionato previa procedura di gara.
  Tenuto conto di ciò, il 17 marzo 2015 si è tenuto un incontro presso gli uffici della Capitaneria di porto di Manfredonia, per la preliminare condivisione degli aspetti tecnici relativi al redigendo disciplinare del bando di gara.
  Per esigenze istruttorie, l'Autorità marittima ha chiesto alla società SAN CATALDO di far conoscere i dati relativi ai fatturati del servizio di rimorchio espletato negli anni 2009, 2010 e 2011 nel porto di Manfredonia.
  In base alle vigenti disposizioni ministeriali, per i porti in cui il fatturato è inferiore a due milioni di euro – come il porto di Manfredonia –, ovvero in quelli in cui il servizio di rimorchio viene espletato con meno di tre rimorchiatori, la procedura di individuazione di un nuovo soggetto concessionario consiste in una gara informale tra almeno cinque concorrenti ritenuti idonei, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
  Quindi, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha invitato le Associazioni di categoria FEDERIMORCHIATORI e ASSORIMORCHIATORI a fornire un elenco aggiornato dei propri associati, allo scopo di inoltrare loro formale lettera di invito a partecipare a detta gara informale, poi inviata il 16 luglio 2015 unitamente al pertinente disciplinare.
  Il termine ultimo per la partecipazione alla gara è scaduto il giorno 7 settembre 2015, ma nessuna delle aziende interessate ha riscontrato positivamente la lettera d'invito.
  Occorrerà dunque rivalutare la situazione attuale, tenendo comunque che in effetti il volume dei traffici marittimi attualmente in essere nel porto di Manfredonia non rende economicamente attraente la prospettiva di adesione alle gara pubblica per l'espletamento del servizio di rimorchio. Sarà cura del MIT sollecitare la competente autorità marittima locale al fine di monitorare e verificare la situazione allo scopo di assicurare adeguati livelli di sicurezza e avviare un tavolo di confronto per l'individuazione di una soluzione condivisa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza marittima

impianto portuale

nave