Legislatura: 17Seduta di annuncio: 435 del 04/06/2015
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/06/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/06/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2015
RITIRATO IL 13/10/2015
CONCLUSO IL 13/10/2015
CARRESCIA. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attribuisce allo Stato la competenza alla determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, prevede che:
«La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione, della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti»;
il comma 3 del medesimo articolo dispone che «Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;
a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3»;
ai sensi del comma 4, le garanzie di cui sopra sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi;
è sempre maggiore la difficoltà che le imprese riscontrano sul mercato per reperire polizze fidejussorie necessarie al rilascio delle autorizzazioni in particolare per la durata temporale (30 anni) richiesta per la questione «post modem» delle discariche, obbligo previsto, dall'articolo 14 del decreto legislativo 36 del 2004;
con circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 19931/TRI del 18 luglio 2014 recante «Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti» è stato disposto che «sino alla pubblicazione del decreto ministeriale al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle vigente discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lett. g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152»;
l'assenza di un uniforme indirizzo da parte dello Stato che lascia ampia autonomia alle regioni e province determina disparità di trattamento di situazioni uguali ed una conseguente distorsione delle dinamiche di mercato per i differenti importi e costi delle garanzie prestate dai vari operatori;
con sentenza del 26 marzo 2014, n. 67 la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 22, comma 2, della legge regione Puglia n. 39 del 2006 al punto 4.2. del dispositivo ha evidenziato che «Questa Corte non può esimersi dall'affermare l'opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato articolo 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
appare improcrastinabile pertanto l'adozione del decreto previsto dall'articolo 195 del T.U.A. sia per l'uniforme determinazione delle garanzie finanziarie in tutto il territorio nazionale per evitare distorsioni del mercato a causa dei differenti oneri richiesti alle imprese sia per definire le modalità con le quali devono essere prestate le garanzie stesse, soprattutto per le discariche per le quali esse vanno prestate per ben trent'anni –:
se il Ministro interrogato intenda adottare il decreto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e se, intenda comunque emanare linee guida in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione trentennale successiva alla chiusura delle discariche.
(5-05724)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):deposito dei rifiuti
finanziamento dell'impresa
riciclaggio dei rifiuti