Legislatura: 17Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 04/06/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/06/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/06/2015 Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 04/06/2015 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 04/06/2015 Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/06/2015
DISCUSSIONE IL 04/06/2015
SVOLTO IL 04/06/2015
CONCLUSO IL 04/06/2015
PESCO, CANCELLERI, ALBERTI, VILLAROSA. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, ovvero tutte quelle persone fisiche che iniziavano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, come ad esempio una startup, godevano, rispettando specifiche condizioni fiscali, di un particolare regime agevolato (cd. forfettino) che prevedeva:
un'aliquota sostitutiva del 10 per cento in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunale;
l'abbattimento della base imponibile di 1/3 per i primi 3 anni di attività;
altre agevolazioni fiscali, come la consulenza gratuita di un commercialista e un credito d'imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali;
la legge di stabilità 2015 ha previsto, nei commi specificamente dedicati al nuovo regime forfettario per le partite IVA, l'abrogazione del regime agevolato di cui al detto articolo 13 e, in base al comma 817, che «I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato»; quindi, solo chi ha optato per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali prima del 31 dicembre 2014 continuerà a godere dell'abbattimento della base imponibile di 1/3 per i periodi di imposta rimanenti, fino alla conclusione del triennio di agevolazione;
il decreto legge mille proroghe (decreto-legge n. 192 del 2014) ha formalmente prorogato per l'anno 2015 il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 1, commi 96-115 della legge n. 244 del 2007), nulla ha previsto invece per il regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, che resta pertanto abrogato dalla legge di stabilità, continuando ad applicarsi per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato;
in pratica, chi esce dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 passerà direttamente nel nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015 che, come noto, prevede condizioni molto meno favorevoli sul piano fiscale rispetto al precedente regime: Inoltre, per i contribuenti che continueranno ad applicare il regime di cui al detto articolo 13 fino al completamento del triennio, non sembra sia ammessa la possibilità di passare al regime dei minimi di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (pure avendone i requisiti) –:
se sia ammesso il passaggio dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 al regime dei minimi con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento (per i contribuenti che ancora non hanno concluso il triennio di cui al detto articolo 13) e come giustifica la scelta di non estendere la proroga di cui al decreto-legge n. 192 del 2014 anche al regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, in attesa della revisione del regime forfettario introdotto nella legge di stabilità 2015. (5-05703)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, abrogato in esito all'introduzione del nuovo regime forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, gli Onorevoli, lamentando l'abrogazione del regime di favore sopra richiamato, chiedono se i contribuenti che alla data del 1o gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, possano transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l'anno 2015.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
In base all'articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – «per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» – solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, di poter transitare nel regime fiscale di vantaggio.
Né lo consente la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, ai sensi del quale «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.».
La citata proroga, infatti, ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1o gennaio 2015.
Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1o gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015 ovvero per il regime ordinario, considerata la scelta generale di politica legislativa di adottare nuovi e più avanzati regimi fiscali volti a promuovere sempre più le nuove iniziative di intrapresa privata, nell'ottica di una crescita complessiva dell'economia del Paese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica fiscale
partito politico
base imponibile