ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05672

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 433 del 22/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05672
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Venerdì 22 maggio 2015, seduta n. 433

   PISANO e CARIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione n. 5-05526 del 6 maggio 2015, a firma degli interroganti, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di assumere apposite iniziative volte a risolvere le problematiche applicative relative allo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, considerate le difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi;
   gli interroganti hanno prospettato come possibili soluzioni l'introduzione dell'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere in via telematica le ritenute operate per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale, nonché l'introduzione di un sistema telematico che consenta al sostituito di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto ed in possesso dell'Agenzia delle entrate;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, ha ritenuto le dette soluzioni «non in linea con le attuali esigenze di semplificazione, in quanto comporterebbero l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti». Lo stesso Ministero ricorda che l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che prevedeva in capo ai sostituti d'imposta l'obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, è stato abrogato dall'articolo 51 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
   la semplificazione cui si riferisce il Ministero sarebbe dunque rappresentata dalla presentazione da parte dei sostituti d'imposta della certificazione unica e del modello 770/semplificato, di recente modificati dal decreto legislativo n. 175 del 2014; in pratica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, il sostituto deve attestare le ritenute operate, consegnando la certificazione al sostituito e trasmettendola entro il 7 marzo all'Agenzia delle entrate (anche i fini della predisposizione della nuova dichiarazione dei redditi precompilata). Successivamente, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. A tal fine, posso optare per il nuovo modello 770/semplificato;
   la semplificazione prospetta dall'Agenzia di fatto però non risolve il problema dell'omessa certificazione e dichiarazione delle ritenute da parte del sostituto; inadempimenti questi che finiscono per gravare sul sostituito. Anzi, come già rilevato nell'interrogazione citata, l'assenza di dati e notizie fiscali sul sostituto vincola l'Agenzia a rivolgersi al sostituito per il controllo della correttezza delle ritenute indicate in dichiarazione dei redditi; sicché, oltre alla decurtazione patrimoniale, subita a seguito della ritenuta, il sostituito finisce per essere costretto anche a dover sopportare il controllo fiscale dell'Agenzia e, soprattutto, a dover dimostrare la regolarità dei dati dichiarati attraverso costosissime gestioni manuali dei documenti da esso stesso prodotti ma anche prodotti da terzi, come istituti finanziari presso i quali è stato ricevuto l'incasso;
   le irregolarità, infedeltà e omissioni da parte del sostituto sono peraltro condizioni che si verificano con frequenza, soprattutto per le ritenute subite sui ricavi e compensi di imprese e professionisti. Di questo ne è consapevole la stessa Agenzia che è intervenuta con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, precisando, in linea con la giurisprudenza consolidata, che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita. Il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto ad operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti;
   tale risoluzione conferma dunque sia l'esistenza del fenomeno ma soprattutto attesta come il controllo ex articolo 36-ter sia di fatto rivolto esclusivamente al sostituito senza coinvolgere affatto il sostituto, unico responsabile dell'omissione contabile e dichiarativa –:
   quale sia, per le annualità a decorrere dal periodo d'imposta 2011, il numero di dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti in cui vengono evidenziate ritenute subite;
   quale sia, per le annualità a decorrere dal periodo d'imposta 2011, il numero di dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti in cui vengono indicate ritenute subite in misura superiore, o comunque non corrispondente, a quelle dichiarate nei modelli 770 presentati dai sostituti di imposta;
   quale sia, per le annualità a decorrere dal periodo d'imposta 2011, il numero di controlli eseguiti sulle dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti, aventi ad oggetto la verifica della regolarità delle ritenute subite e indicate in dichiarazione;
   quale sia l'esito dei suddetti controlli, specificando nel dettaglio:
    a) il numero dei controlli definiti con l'adesione del contribuente;
    b) il numero dei controlli conclusi con l'annullamento della contestazione o archiviazione degli atti;
    c) il numero di controlli oggetto di contenzioso tributario ed il relativo esito;

   quale sia il numero di controlli eseguiti nei confronti dei sostituti d'imposta aventi ad oggetto la contestazione dell'omessa presentazione del modello 770 o della certificazione delle ritenute operate su compensi corrisposti a imprese e professionisti, specificando l'esito del controllo, il numero dei contenziosi instaurati ed il relativo esito, il maggior gettito conseguito sia in termini di entrate tributarie che di sanzioni amministrative pecuniarie. (5-05672)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

controllo fiscale

gestione di documenti