ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05639

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 430 del 19/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: BONACCORSI LORENZA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/05/2015
Stato iter:
20/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2015
Resoconto BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2015
Resoconto NENCINI RICCARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 20/05/2015
Resoconto BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2015

SVOLTO IL 20/05/2015

CONCLUSO IL 20/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05639
presentato da
BONACCORSI Lorenza
testo di
Martedì 19 maggio 2015, seduta n. 430

   BONACCORSI e TULLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'incendio del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino ha messo in luce una serie di criticità dal punto di vista della sicurezza ma anche rispetto ai criteri di concessione che intercorrono tra lo Stato, le società aeroportuali e gli esercizi commerciali;
   risulta evidente, viste anche le indagini in corso da parte delle autorità preposte, che occorre fare chiarezza sui contratti che intercorrono tra lo Stato e le società di gestione dei servizi aeroportuali anche in riferimento ai contratti di sub concessione stipulati tra le società di gestione degli aeroporti e gli esercizi e le attività economiche che si trovano all'interno dell'aerostazione;
   analizzando questo rapporto emergono spesso notevoli sproporzioni con i canoni pagati dagli esercizi commerciali, in regime di sub concessione, di gran lunga più elevati rispetto al canone di concessione stabilito dal demanio tanto che il rapporto, risulta arrivare ad essere in casi anche di 1 a 20 con evidenti ripercussioni negative a danno dello Stato;
   questo sistema si ripercuote in maniera negativa non solo nel rapporto tra canone e concessioni dal punto di vista del demanio ma produce dei rischi nell'ambito della sicurezza, oltre ad un forte danno economico dagli esercizi all'interno degli aeroporti per contenimento dei costi –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per generare maggiore trasparenza nel regime dei contratti stabiliti tra demanio e società di gestione degli aeroporti, analizzando quanto riguarda canoni applicati a loro volta dalle società di gestione nei confronti degli esercizi e della attività commerciali presenti nelle aerostazioni, al fine di fare luce su possibili speculazioni e perplessità che possono ripercuotersi negativamente anche sotto il profilo della sicurezza degli impianti aeroportuali. (5-05639)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05639

  In ossequio ad un orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza ha qualificato i contratti di sub concessione per attività commerciali di locali demaniali come contratti di diritto privato, regolati dalle norme di diritto privato, nonché da quelle contenute nella convenzione stipulata liberamente tra le parti, sottolineando la piena autonomia del rapporto giuridico intercorrente tra gestore aeroportuale e soggetto terzo rispetto a quello, seppur prodromico, di natura concessoria esistente tra gestore e Amministrazione concedente.
  Infatti, la messa a disposizione di spazi e locali in ambito aeroportuale da parte del gestore avviene sulla base di un rapporto giuridico autonomo avente natura sub-concessoria, pur se funzionalmente collegato alla concessione originaria.
  I contratti di sub-concessione per attività commerciale sono pertanto qualificabili come dei veri e propri contratti di diritto privato che accedono a quello di concessione e nei quali è dato riscontrare una situazione paritetica tra le parti.
  La messa a disposizione di spazi e locali in ambito aeroportuale da parte del gestore aeroportuale avviene comunque, ove non finalizzata ad attività il cui svolgimento è previsto espressamente dalla concessione, sulla base di un negozio di diritto privato, rispetto al quale la concessione costituisce soltanto un presupposto necessario. Ne consegue che, come del resto confermato da un consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si tratta di rapporti autonomi rispetto a quello del gestore con l'Amministrazione concedente; in particolare, l'estraneità dell'amministrazione concedente è stata ritenuta integrata in tutte quelle ipotesi in cui il concedente non avesse autorizzato la sub-concessione a favore di terzo determinato, ma si fosse limitata a pretendere dal concessionario la richiesta del suo generico gradimento della gestione del servizio.
  Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha messo in evidenza la necessità per il gestore di sottoporre l'affidamento degli spazi aeroportuali a procedimenti ad evidenza pubblica, risultando rilevante l'uso in esclusiva di parti di sedime aeroportuale.
  Quanto ai canoni concessori dovuti dalle società di gestione aeroportuali all'ENAC, questi sono determinati sulla base di criteri indicati dal decreto MIT-MEF del 30 giugno 2003 e corrisposti in misura proporzionale al volume di traffico registrato sullo scalo, in termini di unità di carico, che corrisponde ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta.
  Per quanto attiene, viceversa, i canoni di sub-concessione delle aree commerciali, trattandosi di attività non regolamentate, i relativi livelli sono, di norma, stabiliti dalla concessionaria. In virtù del quadro normativo vigente che sottopone a regolazione tariffaria le sole attività «aviation», i canoni applicati per l'utilizzo in esclusiva di aree commerciali all'interno dell'aerostazione, non sono oggetto di approvazione da parte dell'Ente concedente.
  Tuttavia, nel caso specifico di AdR, in virtù del quadro normativo vigente e della disciplina del Contratto di Programma sottoscritto con ENAC, la società è obbligata alla presentazione annuale della contabilità analitica, sia per le attività regolamentate che per le attività non aviation (attività commerciali), dando evidenza, per queste ultime, del margine netto conseguito dal loro esercizio, diretto od indiretto, in regime di monopolio, con obbligo di destinazione dello stesso, all'autofinanziamento degli investimenti programmati.
  Da ciò deriva che, sebbene le attività commerciali non siano oggetto di regolazione tariffaria, indirettamente concorrono a generare benefici per l'utenza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aeroporto

conseguenza economica

contratto