ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05621

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 428 del 15/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/05/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 21/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/05/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05621
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Venerdì 15 maggio 2015, seduta n. 428

   TARICCO, ROMANINI, OLIVERIO, LODOLINI, PAOLO ROSSI, MORETTO, FOSSATI, GIULIETTI, LUCIANO AGOSTINI e COVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:

la questione del «vincolo sportivo» a tempo indeterminato è stata affrontata dall'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91 che ha previsto l'abolizione di tale istituto per gli atleti professionisti, inclusi i calciatori «Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società»;
   per quanto concerne il gioco calcio, le disposizioni contenute negli articoli 32, 32-bis e 32-ter delle Norme organizzative interne della FIGC (N.O.I.F.) prevedono che i calciatori «giovani» dal 14o anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25o anno di età, acquisendo la qualifica di «giovani dilettanti»;
   pertanto, al momento attuale, la questione del vincolo sportivo dei calciatori sarebbe oggetto di norme della Federazione gioco calcio e riguardano i calciatori dilettanti;
   risulterebbe quindi che, allo stato attuale in Italia, il diritto dell'atleta dilettante a svolgere in piena libertà l'attività agonistica sportiva sarebbe gravemente compromesso dal vincolo sportivo in essere, perché questo, tramite la sottoscrizione del cosiddetto «cartellino», lo legherebbe indissolubilmente, o quasi, alla società sportiva di appartenenza;
   benché alcune federazioni sportive abbiano negli ultimi anni rivisto alcuni aspetti dei loro regolamenti inerenti il vincolo, tra cui la sua durata temporale nei confronti dell'atleta dilettante, è tuttora consolidato nell'ordinamento sportivo nazionale che lo stesso possa essere sciolto solo ed esclusivamente con il placet della società sportiva che detiene il cartellino;
   risulta evidente che la firma del cartellino sia necessaria per poter svolgere un'attività sportiva agonistica in seno ad una società sportiva affiliata ad una delle varie federazioni sportive italiane, e quindi al Coni, ma spesso le condizioni correlate alla sottoscrizione del cartellino sono di tipo vessatorio verso l'atleta. Di fatto, il giovane dilettante, per partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, deve stipulare il vincolo con la società sportiva e affidare, senza altra possibilità, la titolarità delle sue prestazioni sportive alla medesima, vedendo così compromessa in prospettiva la propria libertà agonistica;
   il vincolo quindi, finirebbe per legare indissolubilmente l'atleta dilettante non tanto alla federazione sportiva, quanto piuttosto alla società sportiva di militanza, in particolare alla dirigenza che risulta così avere un potere decisorio sulla durata del cartellino;
   ad oggi, le norme statutarie delle federazioni sportive italiane, nonostante numerose richieste di modifica, continuano ad escludere un termine ragionevole di scadenza del rapporto associativo, vietando in modo esplicito la possibilità del recesso unilaterale dell'atleta, e questo tra l'altro risulta essere in contrasto aperto con i basilari principi dell'ordinamento giuridico in materia di libertà ed associazione;
   questa paradossale situazione di soggezione a tempo indeterminato, valida esclusivamente per i minori d'età e per i dilettanti, per antonomasia persone che giocano senza fine di lucro, risulterebbe essere interrompibile solo dal nullaosta della società sportiva detentrice del cartellino;
   è di fondamentale importanza sottolineare il fatto che sarebbe da verificare se il vincolo sportivo, stipulato dagli atleti dilettanti per un tempo indeterminato o comunque per durate eccessive sia valido o da ritenersi nullo ai sensi dell'articolo n. 1418 del codice civile dato che secondo gli interroganti contrasta palesemente con norme imperative e di ordine pubblico;
   nello specifico, il vincolo sportivo a tempo indeterminato, o irragionevole, si porrebbe in contrasto, secondo gli interroganti nell'ordine:
    a) il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, diritto sancito dalla Carta costituzionale, nonché dalla legge n. 91 del 1981 che all'articolo 1 afferma che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»;
   la libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall'articolo n. 18 della Costituzione;
   il diritto previsto dall'articolo 24 del codice civile, espressione del principio democratico, di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia preso l'onere di farne parte per un tempo ben preciso;
   il diritto stabilito dall'articolo n. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che assicura senza nessuna discriminazione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come deve certamente ritenersi quella dell'atleta minore e non professionista;
   andrebbe verificato se lo statuto e le norme interne della F.I.G.C. siano coerenti con il punto 12.2 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni nazionali e delle discipline sportive associate dove si fa riferimento alla congruità e ragionevolezza della durata del vincolo;
   una delle motivazioni favorevoli al vincolo sportivo trova la sua spiegazione nell'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio costituito dagli atleti tesserati che risulta essere l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle società dilettantistiche. Gli atleti minori d'età sono così considerati «oggetto» di contrattazione e valutazione economica per trasferimenti, prestiti e/o altri accordi da parte delle società che ne detengono i cartellini. Questo ha generato una cosiddetta «patrimonializzazione dell'atleta dilettante», avvalorata in alcune circostanze della giurisprudenza italiana;
   si sottolinea che la Carta Olimpica stabilisce che «la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità», motivo per cui il Consiglio nazionale del CONI nel 2004 aveva disposto che gli statuti e regolamenti organici delle federazioni sportive dovessero prevedere la temporaneità, la durata del vincolo sportivo e le modalità di svincolo;
   pertanto, si avverte l'esigenza che il legislatore agisca per risolvere quella che pare all'interrogato una situazione che ancora non difende un valore sociale autentico qual è la libertà della pratica agonistica in ambito dilettantistico e giovanile, in quanto così com’è, di fatto, il principio del tesseramento degli atleti in giovane età e dei dilettanti, risulta un legame associativo spesso privo di un criterio sensato e caratterizzato da odiosi limiti di tempo;
   questa iniziativa normativa di revisione sarebbe da assumersi nell'ottica di rafforzare e sostenere lo sport di base, così da alimentare la crescita dei giovani atleti sul territorio e agevolarne la permanenza nel mondo dello sport, evitando l'effetto contrario, vale a dire il loro abbandono dello stesso proprio a causa del vincolo, e al tempo stesso per valorizzare il lavoro quotidiano di chi impegna gran parte della propria vita professionale e umana per diffondere lo sport tra le giovani generazioni –:
   se e quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per affrontare la situazione sopra descritta;
   se non sia necessario assumere un'iniziativa normativa per rivedere le disposizioni in materia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche in quanto non tutela sufficientemente la funzione svolta da questi soggetti per il riconoscimento e la promozione sociale dello sport dilettantistico, come invece succede negli altri Paesi europei e come viene espressamente richiamato all'articolo n. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
   se non ritenga funzionale proseguire con il percorso che il Governo dichiarò di voler perseguire all'inizio del 2014, vale a dire contattare il presidente della Federazione italiana giuoco calcio per arrivare a costituire un tavolo tecnico con la partecipazione delle leghe, delle componenti tecniche e di tutte le parti interessate, così da attuare un riesame della tematica del vincolo sportivo e degli aspetti ad esso connessi nell'ambito del quale l'interrogante ritiene si debba perseguire l'obiettivo di giungere ad un progressivo abbandono e superamento dello stesso per calciatori e calciatrici dilettanti, o quanto meno al suo scadere con il raggiungimento della maggiore età, affinché sia resa definitivamente libera l'attività sportiva degli atleti, come, del resto, già succede nella stragrande maggioranza degli Stati europei, e al tempo stesso si tuteli per un determinato periodo di tempo l'investimento sostenuto dalle società per la formazione dei futuri professionisti come dei giocatori amatoriali. (5-05621)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione sportiva

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