ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05570

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 425 del 12/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 12/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/05/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/05/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05570
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 12 maggio 2015, seduta n. 425

   CAUSI e MORANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la Banca d'Italia detiene un sistema di raccolta dei dati inerenti le esposizioni bancarie dei clienti per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamento;
   queste informazioni sono rese disponibili agli istituti di credito per la valutazione dell'affidabilità dei richiedenti prestiti di qualsiasi genere escludendo così coloro che vengono ritenuti «cattivi pagatori»;
   per inadempimenti di lieve entità, in Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi di natura privata chiamati «Sistemi di informazioni creditizie» (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato e dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'articolo 117 del testo unico sulla privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003);
   accade spesso che il cliente della banca, dopo aver sanato tutti i debiti con il soggetto finanziario, si veda continuare a negare l'accesso al credito per effetto della persistenza della segnalazione nelle banche dati;
   per la Centrale rischi della Banca d'Italia gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni al massimo per gli ultimi 36 mesi, tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della centrale dei rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni;
   con l'acuirsi della crisi economica degli ultimi anni si è registrato un notevole incremento delle segnalazioni pregiudizievoli tra l'altro anche di soci di aziende fallite o in concordato, di garanti di società in contestazione giudiziaria con il sistema bancario e altro;
   gli effetti pregiudizievoli di tali segnalazioni sembrerebbero coinvolgere almeno 30 milioni di persone, escluse da ogni forma di finanziamento bancario: carte di credito; apertura di un conto corrente; mutui e altro;
   ciò precluderebbe a tali soggetti ogni possibilità di avviare un'attività di commercio e/o artigianale, pregiudicando le politiche di sviluppo messe in atto da l'attuale Governo e rallentando la ripresa economica e occupazionale del Paese;
   sarebbe quanto mai opportuno conoscere i dati a disposizione del Ministero riguardanti il numero delle segnalazioni presso le centrali dei rischi operanti in Italia che attualmente precludono l'accesso al credito per milioni di soggetti –:
   quali iniziative anche normative intenda adottare affinché si giunga alla cancellazione di tutte le segnalazioni sia sulle centrali rischi pubbliche sia su quelle private una volta che siano definiti, anche giudizialmente, i rapporti con il sistema bancario da parte dei debitori. (5-05570)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05570

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nell'esprimere preoccupazione per il sensibile aumento delle segnalazioni pregiudizievoli presso la Centrale dei Rischi (CR) e i sistemi di informazioni creditizie (SIC), chiedono quali iniziative si intendano adottare al fine di cancellare tutte le segnalazioni pregiudizievoli sulle centrali rischi pubbliche e private una volta definiti, anche giudizialmente, i rapporti tra la clientela e il sistema bancario.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la Centrale Rischi è un sistema informativo sulle relazioni di credito che persegue l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema finanziario, il grado di concorrenzialità ed efficienza del mercato e la sana e prudente gestione degli intermediari vigilati.
  I dati della Centrale Rischi concorrono alla formazione della decisione di erogare il credito e supportano l'attività di monitoraggio della relazione creditizia, unitamente a una pluralità di altri elementi informativi a disposizione degli intermediari. Resta in ogni caso nella piena autonomia di questi ultimi il compito di valutare, in un'ottica di sana e prudente gestione, tutti i dati oggettivi e soggettivi di cui dispongono per la formazione del giudizio sul merito di credito della clientela.
  Su un piano più generale, l'istituto ha precisato che è ampiamente dimostrato come l'esistenza di sistemi di centralizzazione dei rischi consenta una gestione del credito più consapevole, aumenti la propensione degli intermediari a erogare i finanziamenti e favorisca l'accesso al credito da parte dei soggetti più meritevoli. La clientela con una storia creditizia positiva è, infatti, considerata meno rischiosa e può, pertanto, beneficiare di tassi di interesse più contenuti.
  Con specifico riferimento al quesito specifico sollevato nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha fatto presente che la segnalazione in Centrale Rischi non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita al mese nel corso del quale il cliente estingue i propri debiti. Gli intermediari possono accedere alle informazioni storiche sulla relazione di credito con riferimento alle ultime 24/36 rilevazioni (Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi», cap. I, sez. 2, par. 9); i dati riferiti a scadenze anteriori escono invece dal circuito informativo del servizio di centralizzazione dei rischi a disposizione degli intermediari.
  Tuttavia, occorre precisare che, oltre alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, esistono sistemi di informazioni creditizie (SIC) aventi natura privatistica, i quali rilevano quasi esclusivamente operazioni di credito ai consumatori e non sono soggetti alla normativa prevista per la Centrale Rischi.
  In particolare, il quadro legislativo vigente già prevede la cancellazione dalla CR e dai SIC delle informazioni negative relative al ritardo di pagamento «lieve», inteso come singolo ritardo di pagamento regolarizzato dopo un breve lasso di tempo, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede che «qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione».
  In proposito, la Banca d'Italia ha emanato le relative istruzioni e le ha rese note a tutti gli intermediari partecipanti al servizio di CR con apposita comunicazione dell'ottobre 2014.
  L'Istituto di Vigilanza ha precisato, altresì, che un'eventuale modifica del funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi volta a introdurre una sorta di «diritto all'oblio» generalizzato dei dati censiti nella CR e nei SIC – in modo da rendere la concessione del credito autonoma dalla valutazione della correttezza dei comportamenti tenuti dell'affidato nelle precedenti relazioni finanziarie – potrebbe porsi in contrasto con le norme nazionali di vigilanza prudenziale in materia di assunzione e contenimento del rischio.
  A livello europeo, infatti, l'articolo 79 della Direttiva 2013/36/EU (cosiddetto CRD4), titolato «Rischio di credito e di controparte», ai sensi del quale le Autorità di vigilanza nazionali devono assicurare, tra l'altro, che «gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori» (lettera b)) e che i portafogli e le esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti siano sottoposti a monitoraggio continuo, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati (lettera c)). A livello nazionale, viene soprattutto in considerazione la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»), aggiornata da ultimo il 2 luglio 2013, che, in materia di rischio di credito e di controparte, prescrive che la documentazione, doverosamente acquisita dalle banche nella fase istruttoria e indispensabile a effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, debba permettere, tra l'altro, di individuare le caratteristiche e la qualità di quest'ultimo, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute.
  Infine, con riguardo all'ampiezza del fenomeno, la Banca d'Italia ha fatto presente che dati di sintesi aggiornati sulla rilevazione della Centrale dei Rischi, riferiti a dicembre 2014, sono contenuti nell'ultimo bollettino statistico pubblicato (I-2015), tavola B1.1, disponibile sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/ 2015_bolstat/bolstat_1_2015.pdf).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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