ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05553

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/05/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/05/2015

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05553
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423

   PISANO e CARIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22, comma 1, lettera c), del testo unico sulle imposte prevede che dall'imposta lorda si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono operate», l'articolo 79 del testo unico sulle imposte rubricato «scomputo delle ritenute», rinvia al citato articolo 22 quanto alla disciplina dello scomputo delle ritenute a titolo d'acconto ai fini IRES; 
   secondo il dettato normativo, dunque, possono verificarsi i seguenti casi pratici:
    1) può verificarsi che la ritenuta venga operata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi: si configura tale ipotesi quando la ritenuta è operata e versata nell'anno di competenza del pagamento, oppure quando la ritenuta è operata nell'anno successivo a quello di competenza del ricavo sul quale è operata ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; in tutti questi casi, la legge prevede che la ritenuta vada scomputata nella dichiarazione dei redditi di competenza;
    2) può verificarsi inoltre che la ritenuta venga operata dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi; la norma si riferisce ai casi in cui la ritenuta relativa ad un compenso di competenza dell'anno precedente, venga eseguita a seguito del decorso del termine di presentazione della dichiarazione di competenza; al riguardo, la stessa legge consente al contribuente di portare in detrazione la ritenuta nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata operata; in altre parole, per la sola ritenuta operata dopo il decorso del termine della dichiarazione di competenza del ricavo, si applica il principio di cassa e non più quello di competenza, consentendo al contribuente di scomputare la ritenta nel periodo d'imposta in cui è stata operata (anche se riferita ad un ricavo di competenza di un periodo d'imposta precedente);
   il sistema delineato dalla norma in commento presenta tuttavia criticità applicative, soprattutto nell'ipotesi descritta sub n. 1): nei casi di ritenute operate l'anno successivo a quello di competenza del compenso cui si riferiscono, risulta infatti poco agevole scomputare la ritenuta subita nella dichiarazione dei redditi di competenza del ricavo; ciò soprattutto in conseguenza del fatto che il contribuente non riceve la certificazione della ritenuta subita (la certificazione rilasciata entro il 28 febbraio riguarda infatti le ritenute operate nell'anno precedente ed in relazione ai pagamenti eseguiti nell'anno) ed allo stesso tempo si trova nella condizione di dover scomputare la ritenuta nella dichiarazione dei redditi di competenza del ricavo;
   con la risoluzione n. 68/E/09 l'Agenzia delle entrate ha precisato che lo scomputo della ritenuta è ammesso anche in assenza di certificazione ma a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare di averla subita «tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura»; nonché, con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che non considera la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta come l'unico strumento di prova delle ritenute subite, in quanto si ritiene comunque ammissibile anche l'utilizzo di documentazione presentata dal percettore, quale, ad esempio, la fattura emessa (nella quale risulta l'importo lordo spettante, la ritenuta subita e l'importo netto percepito) e l'estratto del conto corrente bancario;
   senonché, la soluzione individuata dalla prassi applicativa dell'amministrazione finanziaria, seppure risolutiva, finisce per porre a carico del contribuente ulteriori oneri contabili e di documentazione (oltre quelli ordinari già previsti dalla legge), nonché lo espone al concreto rischio di verifiche e controlli fiscali circa la spettanza della ritenuta scomputa in dichiarazione, aggravando la stessa attività di verifica dell'Agenzia;
   inoltre, va evidenziato che l'eventuale irregolarità, infedeltà e omissione della presentazione della certificazione unica e del modello 770 da parte del sostituto, espone ancor di più il sostituito al controllo fiscale da parte dell'Agenzia; anzi l'assenza di dati e notizie fiscale sul sostituto vincola l'Agenzia a rivolgersi al sostituito per il controllo della correttezza delle ritenute indicate in dichiarazione dei redditi; sicché, oltre alla decurtazione patrimoniale a seguito della ritenuta, il sostituito finisce per essere costretto anche a dover sopportare il controllo fiscale dell'Agenzia e, sopratutto, a dover dimostrare la regolarità dei dati dichiarati attraverso costosissime gestioni manuali dei documenti da esso stesso prodotti ma anche prodotti da terzi, come istituti finanziari presso i quali è stato ricevuto l'incasso; le eventuali irregolarità, infedeltà omissioni sono peraltro condizioni che si verificano con frequenza poiché tra i soggetti sostituiti sono inclusi anche i condomini che per via della loro stessa costituzione sono coinvolti nelle irregolarità; è inopportuno aumentare ulteriormente il costo di gestione del rapporto con il fisco per quei soggetti contribuenti che già sono oberati dalla legislazione tributaria italiana e dalla regolamentazione fiscale ad infiniti adempimenti per cause che non sono neppure ed essi stessi imputabili;
   sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo volto alla semplificazione degli adempimenti posti a carico del contribuente ai fini dello scomputo delle ritenute operate l'anno successivo a quello di competenza; si potrebbe ad esempio:
    optare per una semplificazione fiscale attuata attraverso l'attribuzione dell'obbligo di versamento della ritenuta direttamente al sostituito: in pratica, nei casi di pagamento del compenso operato l'anno successivo a quello di competenza, andrebbe sostituito l'obbligo di versamento della ritenuta a carico del pagatore con l'obbligo di versamento di un acconto (della stessa misura della ritenuta) da parte dello stesso contribuente percettore del compenso da sottoporre a ritenuta;
    introdurre l'obbligo di trasmissione telematica delle ritenute operate, per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale, in modo tale da garantire un controllo immediato ed efficace delle dichiarazioni dei redditi attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'Agenzia, sgravando il contribuente degli oneri documentali posti a suo carico e limitando i controlli sostanziali sulla dichiarazione ai soli casi di comprovata incongruenza dei dati trasmessi;
    introdurre un sistema telematico o digitale on-line, anche attraverso l'utilizzo degli attuali servizi telematici messi a disposizione dei contribuenti, che consenta al sostituito di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto in merito alle ritenute operate ed i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, semplificando con ciò sia la fase dichiarativa sia l'eventuale successiva attività di controllo da parte dell'Agenzia –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a risolvere le descritte problematiche applicative, relative sia allo scomputo delle ritenute operate, l'anno successivo a quello di competenza dei ricavi o compensi sui quali sono operate, sia ai controlli fiscali in caso di omissione della certificazione e della dichiarazione da parte del sostituto, se ritenga plausibili le soluzioni prospettate dagli interroganti e, in ogni caso, quali misure intenda adottare. (5-05553)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05553

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono apposite iniziative volte a risolvere le problematiche applicative relative allo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, tenuto che la richiesta di intervento trae origine dalle difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi.
  A tal fine, gli Onorevoli proponenti prospettano tre possibili soluzioni:
   1) introdurre l'obbligo di versamento di un acconto (pari alla misura della ritenuta) da parte del contribuente percettore della somma, in luogo del sostituto d'imposta;
   2) introdurre l'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere in via telematica le ritenute operate per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale;
   3) introdurre un sistema telematico che consenta al sostituito di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto ed in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 22, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica ...TUIR dispone, con riferimento ai soggetti IRPEF, che dall'imposta lorda si scomputano «...le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente... (mentre) ...Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate...».
  L'articolo 79 del citato T.U.I.R disciplina lo scomputo delle ritenute per i soggetti IRES, rinviando, in linea generale, al citato articolo 22.
  Ciò premesso, si evidenzia che l'applicazione delle ritenute a titolo d'acconto è fondamentalmente diretta a svolgere un'azione di contrasto all'evasione fiscale, consentendo di segnalare all'Amministrazione Finanziaria i percettori di reddito, oltre ad assicurare la riscossione di parte della corrispondente imposta.
  Pertanto la prima soluzione prospettata, che traslerebbe in capo al percettore della somma l'obbligo di versamento di un acconto pari alla misura della ritenuta, vanificherebbe la descritta finalità di contrasto all'evasione fiscale.
  Non sarebbe, pertanto, in linea con la ratio sottesa del meccanismo di sostituzione, di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la proposta di trasferire in capo al sostituito l'obbligo di versamento della ritenuta, anche nell'ipotesi in cui la stessa debba essere operata nell'anno successivo a quello di competenza.
  La seconda e la terza soluzione, pur mantenendo l'obbligo di effettuazione della ritenuta in capo al sostituto d'imposta, non sono in linea con le attuali esigenze di semplificazione, in quanto comporterebbero l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti.
  Sul punto si ricorda che l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevedeva in capo ai sostituti d'imposta l'obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  Tale adempimento, tuttavia, è stato soppresso dall'articolo 51 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
  Infine, è opportuno ribadire che il sostituito non dovrà attendere dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute subite per poterle scomputare in sede di dichiarazione dei redditi, ben potendo accertarsi del pagamento del compenso al netto della ritenuta a titolo d'acconto entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui è imputato il compenso stesso.
  Come precisato con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha chiarito che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita.
  Il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto ad operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti.
  Comunque, al fine di risolvere la problematica e agevolare i contribuenti l'Agenzia delle entrate potrebbe rendere disponibili sul Cassetto Fiscale dei soggetti sostituiti i dati delle Certificazioni Uniche, così come trasmessi dai sostituti d'imposta, nonché i dati risultanti dai modelli 770.
  Tenuto conto dei termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate di tali informazioni (7 marzo per le Certificazioni Uniche e 31 luglio per i modelli 770), le Certificazioni Uniche potranno essere rese disponibili a partire dal 15 aprile mentre i dati risultanti dai modelli 770 potranno essere messi a disposizione a partire dal 30 settembre con riferimento all'anno d'imposta precedente.
  Conseguentemente il sostituito che verifica la propria posizione in data antecedente al 15 aprile (ovvero al 30 settembre) potrà avere accesso alle informazioni contenute nella Certificazione Unica (ovvero nel modello 770) trasmesse l'anno precedente.
  Giova precisare che la definizione dei termini e delle modalità operative dell'eventuale servizio sul cassetto Fiscale dovrebbe essere rimandata ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo fiscale

regolamentazione finanziaria

diritto tributario