ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05549
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423

   PAOLO NICOLÒ ROMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti spa a fornire alle banche italiane, e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia, provvista finanziaria per l'erogazione di mutui da destinare «prioritariamente» all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose;
   sempre il soprarichiamato articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 102 del 2013 ha disposto che le banche possono avvalersi della provvista finanziaria a condizione che contraggano finanziamenti secondo contratti tipo definiti in un'apposita Convenzione tra la Cassa depositi e prestiti spa e l'Associazione bancaria italiana (ABI) dove sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari;
   in attuazione a quanto sopradisposto la Cassa depositi e prestiti spa ha mobilitato risorse per due miliardi di euro e il 20 novembre 2013 ha stipulato la Convenzione con l'ABI, denominata «Plafond Casa», dove sono delineate le linee guida e le regole applicative per l'accesso a tale strumento finanziario. Dall'accordo le Banche aderenti possono attingere alla provvista per un importo massimo di 150 milioni di euro per erogare mutui fino a: 100 mila euro per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica della durata massima di 10 anni; 250 mila euro per l'acquisto di immobili residenziali della durata massima di 20 anni e 350 mila euro per interventi congiunti di acquisto e di ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica della stessa abitazione, per una durata massima di 30 anni. A febbraio 2015 risultavano essere stati erogati finanziamenti per un valore complessivo di 250 milioni di euro;
   la provvista finanziaria della Cassa depositi e prestiti, veicolata dalle banche, è finalizzata a sostenere l'accesso al credito, per l'acquisto dell'abitazione principale e o interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica dello stesso immobile, di quei soggetti che hanno difficoltà ad accedere al mercato immobiliare tradizionale con il duplice scopo di incentivare le compravendite in un settore, quello dell'edilizia, che più di altri ha patito la crisi economica e per rispondere all'emergenza casa ormai un vero e proprio dramma per milioni di famiglie nel nostro Paese;
   la norma che ha istituito la Convenzione ha disposto che i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche vengano trasferite sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari che potranno quindi godere di tassi agevolati rispetto a quelli in vigore nel mercato ordinario. Infatti, l'introduzione della «linea a ponderazione zero» nella Convenzione Plafond casa ridurrà il costo degli interessi sui mutui contratti dai beneficiari;
   da una attenta lettura della norma soprarichiamata si evidenzia che non si specifica che tale erogazione di finanziamento esclude l'acquisto di seconde case e che allo stesso possono attingere esclusivamente soggetti a basso reddito. Infatti, proprio per chiarire ogni dubbio interpretativo, la Cassa depositi e prestiti con la Comunicazione del 18 dicembre 2013 ha esteso lo scopo della provvista del Plafond casa all'acquisto anche di immobili residenziali diversi dalla abitazione principale. Praticamente le seconde e potenzialmente anche terze e quarte case;
   i beneficiari dello strumento sono tutte le persone fisiche che accedono ai mutui concessi dalle banche aderenti poiché all'articolo 1 della convenzione è prevista la sola definizione di «Beneficiario Prioritario» – (1) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di finanziamento; (2) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (3) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli – a cui è concesso solo la possibilità di vedersi esaminare come «prioritaria» la domanda di mutuo avente ad oggetto l'acquisto di una abitazione principale;
   anche se trattati in via prioritaria, i soggetti rientranti nella definizione di «Beneficiario Prioritario» possono non avere i requisiti per accedere al mutuo, con il rischio paradossale che i finanziamenti agevolati previsti dalla convenzione Plafond casa vengano erogati a favore di soggetti che non hanno nessuna difficoltà ad accedere al normale mercato dei mutui e addirittura utilizzando tale strumento per l'acquisto non dell'abitazione principale ma di seconde e terze case;
   se fosse confermato quanto sopra, rappresenterebbe una vera e propria beffa per tutti coloro che vivono il dramma della casa e un grande regalo per i ceti abbienti che possono così acquistare e ristrutturare casa attingendo impropriamente a risorse che viceversa, nell'intenzione originaria del legislatore, dovevano essere finalizzate a contrastare l'emergenza casa riattivando l'asfittico mercato immobiliare –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e se non ritenga urgente chiarire l'ammontare dei finanziamenti a tutt'oggi erogati in base alla convenzione «Plafond Casa» tra Cassa depositi e prestiti e ABI, in particolare la percentuale sul totale effettivamente assegnato a soggetti appartenenti alla categoria del «Beneficiario Prioritario»;
   se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in merito ai tassi di interesse applicati ai mutuatari, al loro valore rispetto a quelli applicati nel mercato ordinario e se i risparmi previsti dai trasferimenti dei minori differenziali sui tassi di interessi disposti dalla norma siano stati applicati esclusivamente alla categoria del «Beneficiario Prioritario» oppure indistintamente a tutti i richiedenti;
   se il Ministro interrogato non ritenga urgente intervenire normativamente per vincolare l'ingente provvista di due miliardi di euro, messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti alla sola categoria del «Beneficiario Prioritario» così da finalizzare tale intervento ad una effettiva risposta all'enorme disagio abitativo presente nel nostro Paese favorendo l'accesso al credito residenziale a quei soggetti con maggiori difficoltà ad accedere al mercato finanziario ordinario. (5-05549)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

acquisto della proprieta'

banca