ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05532

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 422 del 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/05/2015
Stato iter:
07/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2015
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 07/05/2015
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2015

SVOLTO IL 07/05/2015

CONCLUSO IL 07/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05532
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   CARRESCIA e BORGHI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e relativi allegati individuano in maniera dettagliata le caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, tale copertura deve garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua e dei fenomeni d'erosione, la riduzione il più possibile della necessità di manutenzione, la resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata; la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato di diversi spessori e materiali. Con riferimento ai singoli strati, ed in particolare a quelli drenanti, la normativa non specifica la natura del materiale da utilizzare ma fornisce precise indicazioni sullo spessore degli stessi e sulle prestazioni che devono garantire; la parte seconda del decreto legislativo n. 156 del 2006, nel Titolo III-bis relativo all'A.I.A., articolo 29-bis (individuazione delle migliori tecniche disponibili), collega il soddisfacimento dei requisiti tecnici delle B.A.T. al rispetto dei requisiti tecnici del decreto legislativo n. 36 del 2003 che vengono quindi identificati come «migliori tecniche disponibili»; tale connessione non esclude però che altre tecnologie applicative di pari caratteristiche prestazionali o addirittura superiori possano essere utilizzate secondo il principio dell'equivalenza prestazionale; in alcune regioni quali il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna, sono state rilasciate autorizzazioni volte a consentire la stratigrafia superficiale di alcune discariche di rifiuti mediante l'utilizzo di geocompositi drenanti in sostituzione degli strati drenanti dell'acqua meteorica e del biogas di cui all'articolo 1, paragrafo 2.4.3, punti 2 e 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, vista la capacità drenante, drenante sotto carico e drenante garantita per almeno 30-40 anni, la resistenza alla trazione minima da eventuali sollecitazioni trasmesse dai mezzi d'opera e assestamenti, l'inerzia chimica e la resistenza meccanica; in alcune altre regioni le agenzie ambientali hanno invece espresso contrarietà all'utilizzo di geocompositi in quanto il decreto legislativo n. 36 del 2003 non prevede espressamente l'utilizzo di sistemi equivalenti per gli strati drenanti; difformi modalità applicative creano incertezza del diritto e distorsioni nel mercato dello smaltimento dei rifiuti per le evidenti differenze di costi fra le diverse soluzioni tecniche che pur assicurano un'equivalente tutela ambientale –:
   se il Ministro interrogato ritenga che in base alla corretta interpretazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, allegato 1, sia possibile, per la copertura finale delle discariche, l'utilizzo di sistemi equivalenti per gli strati drenanti dell'acqua meteorica (par. 2.4.3.) e del biogas (par. 2.4.3, punti 2 e 4) costituiti da geocompositi aventi dimostrata capacità drenante, drenante sotto carico, drenante garantita per almeno 30-40 anni, resistenza alla trazione minima da eventuali sollecitazioni trasmesse da mezzi d'opera e assestamenti, inerzia chimica e resistenza meccanica. (5-05532)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05532

  Il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31/Ce relativa alle discariche dei rifiuti, all'Allegato 1, Paragrafo 2.4.3, stabilisce le caratteristiche che la copertura finale della discarica deve soddisfare.
  In particolare, lo strato di copertura deve garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni di acqua, ridurre al minimo le necessità di interventi di manutenzione, minimizzare i fenomeni di erosione e resistere agli assestamenti ed alla subsidenza che l'ammasso di rifiuti naturalmente subisce nel tempo.
  La norma specifica inoltre che la copertura deve essere realizzata mediante la sovrapposizione di 5 strati successivi e per ciascuno di essi fornisce le indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che questo deve soddisfare.
  In particolare per gli strati cui l'interrogante si riferisce, ossia lo strato di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato 2.4.3 del decreto legislativo n. 36 del 2003, destinati ad impedire rispettivamente la formazione di una falda idraulica sospesa ed a permettere il drenaggio del biogas che si forma dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti, la norma non specifica la natura del materiale da utilizzare ma fornisce, come detto, soltanto precise indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che i materiali da utilizzare per la loro realizzazione devono possedere.
  Pertanto, la norma non sembra escludere la possibilità di autorizzare l'uso di materiali drenanti cosiddetti geocompositi, per la realizzazione dei due strati indicati, purché gli stessi forniscano idonee prestazioni tecniche.
  Si ritiene, comunque, necessario che l'autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi per gli impianti di discarica, valuti caso per caso dal punto di vista tecnico le caratteristiche meccaniche e tecnico-prestazionali dei materiali, drenanti e di spessore, che il proponente intende utilizzare ai fini della realizzazione della copertura superficiale finale degli impianti di smaltimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

rifiuti