ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 422 del 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2015
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/05/2015
Stato iter:
07/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2015
Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/05/2015
Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2015

SVOLTO IL 07/05/2015

CONCLUSO IL 07/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05525
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   CAUSI, BRATTI e PAOLA BOLDRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito delle sfavorevoli risultanze degli accertamenti ispettivi di vigilanza, su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto n. 151 del 27 maggio 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Cassa di Risparmio di Ferrara SpA (Carife) e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a) e b) e dell'articolo 98 del Testo Unico Bancario;
   nonostante l'attività degli organi straordinari, volta a garantire la regolarizzazione dell'attività aziendale e la piena tutela dei diritti dei depositanti e dei creditori sociali, il prossimo 27 maggio terminerà l'amministrazione straordinaria: in assenza di interventi volti alla salvaguardia dell'attività aziendale, lo scenario attuale potrebbe condurre alla liquidazione, con la tutela per i soli clienti, consistente nel rimborso dei depositi fino a 100 mila euro, e senza alcuna compensazione per gli azionisti;
   recentemente si è appreso che, a seguito del periodo di gestione commissariale, il patrimonio che Carife registrava nel 2012, pari a 350 milioni di euro, potrebbe risultare totalmente azzerato e con esso il valore delle azioni, a fronte dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi; sembrerebbe, infatti, che l'unica prospettiva per il salvataggio dell'Istituto bancario sia l'intervento del Fondo, che sottoscriverà integralmente un aumento di capitale (pari a circa 300 milioni di euro) al termine del quale sarà azionista unico dell'istituto; si rileva inoltre che tale intervento, finalizzato ad individuare un nuovo acquirente, è stato deliberato dal Consiglio del Fondo nella riunione dello scorso 22 aprile, dando il via libera soltanto alla struttura dell'operazione, nell'attesa di un conseguente piano industriale, atteso nelle prossime settimane;
   dal 1o gennaio 2016 entreranno in vigore le nuove disposizioni europee, previste dal meccanismo di risoluzione unico (SRM), relative alla pianificazione delle risoluzioni, all'intervento precoce, alle azioni di risoluzione e agli strumenti di risoluzione, compreso il bail-in degli azionisti e dei creditori –:
   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato sui possibili interventi vista l'imminente scadenza del periodo di amministrazione straordinaria di Carife Spa, e se ritenga che le disposizioni europee previste dal meccanismo di risoluzione unico potranno, dalla loro entrata in vigore, garantire una maggior tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti in crisi bancarie di pari entità. (5-05525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05525

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, chiedono l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in vista dell'imminente scadenza del periodo di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara SpA.
  Al riguardo, sentita in proposito la Banca d'Italia, si fa presente che le valutazioni in ordine alla possibile soluzione della crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara sono tuttora in corso.
  Per quanto riguarda il quesito «se le disposizioni europee previste dal meccanismo di risoluzione unico potranno, dalla loro entrata in vigore, garantire una maggior tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti in crisi bancarie di pari entità», si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente che la situazione degli azionisti, in quanto investitori in capitale di rischio sopportano per primi le perdite della società (qualunque sia la natura dell'attività, finanziaria o industriale, della società) è ben diversa da quella dei depositanti, che non intendono assumere alcun rischio nel rapporto con la banca depositaria. La tutela dei primi non potrà mai derivare dalle regole sulle crisi, ma dai presidi di governance e dai sistemi di controllo interni ed esterni sulla società. Il complesso del Regolamento n. 806 del 2014 che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico Single Resolution Mechanism (SRM) e della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche – Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) non fa, infatti, che confermare il principio, comune al diritto societario di qualsiasi Paese, che gli azionisti sopportano per primi le perdite. Il complesso BRRD/Regolamento SRM introduce il principio che anche i creditori diversi dai detentori di debito subordinato (per i quali è già previsto) sono chiamati a concorre al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale (cd. bail-in). Tra i creditori della società sono ricompresi anche i depositanti, ad esclusione di quella parte dei depositi (fino a 100.000 euro) che è coperta dagli schemi di garanzia dei depositi. In ogni caso la BRRD introduce la cd. depositor preference per cui l'ordine di priorità dei creditori in insolvenza deve essere modificato per prevedere che i crediti dei depositanti siano preferiti rispetto alle altre categorie: l'aggressione dei depositi è quindi un evento sostanzialmente improbabile.
  Ferma restando la regola del bail-in, il maggior grado di tutela degli investitori e creditori della banca è assicurato dal complesso delle norme di vigilanza prudenziale, oggetto del pacchetto CRD4_CRR, nonché dall'obbligo per le banche di predisporre piani di risanamento da attuare in caso di insorgere di una crisi, oltre che dalla dotazione delle misure di intervento precoce che vengono attribuite alle autorità competenti al fine di evitare l'evolversi della crisi e il materializzarsi delle condizioni di dissesto.
  Si evidenzia infine che nel quadro del complesso la BRRD/Regolamento SRM resterà uno spazio molto ristretto per eventuali misure di sostegno finanziario pubblico alle banche, nonché per gli interventi preventivi e alternativi dei meccanismi di garanzia dei depositi, la cui funzione resterà probabilmente confinata a quella del rimborso dei depositanti in caso di liquidazione. L'utilizzo del Fondo di risoluzione a ripianamento delle perdite sarà consentito solo dopo che sia stata applicato il bail-in per un importo corrispondente almeno all'8 per cento del totale passivo della banca.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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