ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 419 del 30/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSTO MIRKO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05488
presentato da
BUSTO Mirko
testo di
Giovedì 30 aprile 2015, seduta n. 419

   BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nel comune di Desana (VC), a seguito di un'interrogazione comunale del consigliere Pompeo Evangelista (atti comune prot., n. 635 del 3 marzo 15, n. 826 del 20 marzo 2015 e n. 869 del 30 marzo 2015), si apprende che comune e gestore idrico hanno dotato l'acquedotto locale, già dal 2010, di filtri a carboni attivi, per la presenza rilevata dell'erbicida bentazone, senza avere informato, in alcun modo, la popolazione del rischio occorso, né del provvedimento adottato a seguito delle disposizioni della asl di Vercelli — documenti prot. n. 387 e 388 del 5 febbraio 2015;
   i pesticidi o prodotti fitosanitari sono utilizzati nell'agricoltura convenzionale per combattere organismi nocivi, per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali, così come durante il trasporto e durante la giacenza dei prodotti alimentari nei magazzini e nei silos;
   il regolamento (CE) n. 396/2005 e suoi successivi aggiornamenti fissa i livelli massimi di residui (LMR) di pesticidi negli alimenti, secondo il principio che sia possibile stabilire, per ogni sostanza tossica, una quantità che non danneggia l'organismo;
   l'Ente federale per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto, però, che questo principio non tiene conto degli effetti a lungo termine dei pesticidi, né del fenomeno dell'accumulo delle sostanze tossiche negli organi, i cui effetti non sono sempre prevedibili e causano, nel tempo, tossicità cronica;
   il recente rapporto dell'ISPRA di novembre 2014 documenta e registra l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque superficiali e profonde del nostro Paese, individuando, in particolare, la Pianura Padana come area maggiormente contaminata;
   in Francia, un decreto di revisione e aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali in agricoltura ha introdotto la malattia di Parkinson provocata dai pesticidi, riconoscendola come malattia professionale per i vignaioli;
   la direttiva 60/2000/CE – direttiva quadro sulle acque – stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 tutte le acque superficiali e sotterranee devono raggiungere lo standard di qualità «buono»;
   la direttiva 118/2006/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee, obbliga gli Stati membri a garantire la più stringente protezione delle acque sotterranee;
   l'articolo 93 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni prevede l'identificazione di aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, al fine di proteggere le risorse idriche da tale inquinamento;
   l'articolo 94 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni prevede la tutela delle acque destinate al consumo umano, attraverso la protezione delle zone di ricarica delle falde, con l'individuazione di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione;
   il decreto legislativo 195 del 2005 garantisce e promuove l'accesso del pubblico all'informazione ambientale su richiesta e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia come «in caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia»;
   l'articolo 10 del decreto legislativo 31 del 2001 – Provvedimenti e limitazioni dell'uso –, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati, prevede che l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale interessata e con il gestore, individui tempestivamente le cause della eventuale non conformità delle acque, indicando i procedimenti necessari per ripristinare la qualità e, al contempo, che le autorità competenti informino i consumatori in ordine – ai provvedimenti adottati; con il comma 2 dell'articolo 8 del succitato decreto, i controlli delle acque destinate al consumo umano sono direttamente correlati a quelli operati nell'ambito dei piani di tutela delle acque, secondo la vigente normativa, e, in tal senso, è indicato l'adeguamento della gamma di sostanze da analizzare per i controlli delle acque destinate al consumo umano, inserendo, per maggiore tutela della salute umana, quelle che vengono pervenute nelle acque anche di natura superficiale; infine, con l'articolo 8 comma 3, le locali aziende sanitarie assicurano, a tal proposito, ricerche supplementari sulle sostanze straordinariamente emerse dalle analisi ambientali e periodiche, con le metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità –:
   se non ritengano opportuno, a fronte del recente rapporto dell'Ispra e quindi dei dati relativi all'incremento diffuso di pesticidi nelle acque superficiali e profonde – considerando anche l'esempio del caso del comune di Desana –, promuovere un'estesa indagine epidemiologica, anche per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, per conoscere la reale condizione di salute dei cittadini delle zone individuate come più rischiose e contaminate;
   se non si ritenga necessario, per quanto di rispettiva competenza, attuare controlli più vincolanti, necessari a garantire il rispetto della normativa vigente e l'attivazione di tutte le misure previste per la gestione dei rischi, salvaguardando la salute dei cittadini e l'ambiente;
   se intendano avviare le azioni necessarie di competenza, affinché vengano rispettate, in tutte le loro parti, le norme in vigore in materia di prodotti fitosanitari;
   ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, per definire un'unica autorità di riferimento in materia per i cittadini, che possa coordinare l'attività di tutte le autorità preposte già al controllo. (5-05488)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acqua potabile

consumo alimentare

alimentazione umana