Legislatura: 17Seduta di annuncio: 416 del 27/04/2015
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2015 CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 28/04/2015 ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 28/04/2015 CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 28/04/2015
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/04/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/04/2015
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/04/2015
MONGIELLO, OLIVERIO, REALACCI, ANTEZZA, BARGERO, CARELLA, D'INCECCO, MARCO DI MAIO, DI SALVO, GINEFRA, GNECCHI, GRASSI, LODOLINI, MAESTRI, MANFREDI, MAZZOLI, NARDUOLO, PORTA, VENITTELLI, CAPONE, ZANIN, CAPOZZOLO. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
sul quotidiano Italia Oggi del 22 aprile 2015, pagina 23, è apparso un articolo che tratta, ancora una volta, di un possibile contenzioso tra la Commissione europea e l'Italia in materia di indicazione del luogo di origine nelle etichette dei prodotti agroalimentari;
l'articolo in questione fa riferimento alla presunta apertura di una prossima procedura di infrazione contro l'Italia per il mantenimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni sull'origine dei prodotti alimentari contenute nella legge 3 febbraio 2011, n. 4 e nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, le quali contrasterebbero con il regolamento (UE) n. 1169/21511;
nel circostanziare le motivazioni del dissidio, nell'articolo si evidenzia, con stupore degli interroganti, che in questi ultimi mesi vi sia stato tra Bruxelles e Roma un lungo dialogo sul tema e nonostante i toni garbati e diplomatici utilizzati nello scambio, alla fine la Commissione avrebbe adottato un giudizio perentorio chiedendo l'abrogazione delle due disposizioni, a prescindere dalla emanazione dei richiesti decreti attuativi;
gli interroganti ricordano al riguardo che le divergenze di vedute tra il Parlamento italiano e la Commissione europea in materia di obbligatorietà dell'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti agroalimentari, soprattutto al fine di garantire il consumatore e difendere l'elevata rinomanza, la reputazione e l'incontestabile primato del made in Italy contro le imitazioni e le frodi, non sono una novità, anzi si trascinano da anni e spesso con esiti sempre favorevoli all'Italia. Vedasi al riguardo la lunga contesa, alla fine favorevole all'Italia, sull'indicazione dell'origine delle olive e del luogo di molitura nell'etichettatura dell'olio extravergine di oliva;
ove il contenuto dell'articolo di cui sopra fosse corrispondente al reale stato dei fatti, rappresenterebbe un grave comportamento l'eventuale assenso dato da parte dei Ministeri interessati sulle evidenze poste dalla Commissione senza aver preventivamente tenuto conto della necessità di coinvolgere almeno le Commissioni parlamentari di merito le quali si stanno specificamente interessando di tale questione ed hanno avviato su tale tema un dibattito politico sempre aperto ed in continua evoluzione;
a giudizio degli interroganti, ad ogni modo, le due norme italiane che verrebbero censurate dalla Commissione, non appaiono per nulla difformi dal diritto comunitario e neppure sembrano discostarsi dai principi che ispirano il regolamento (UE) n. 1169/2011. L'indicazione del luogo di origine, infatti, per i prodotti per i quali la richiedono le due norme italiane, è un requisito obbligatorio richiesto anche dal codice doganale di cui agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, sul quale per altro rimane esclusa l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1169/2011 ed inoltre, l'articolo 7 di tale regolamento non esclude, anzi rafforza, la validità dei criteri di indicazione dell'origine stabiliti dalle due norme italiane –:
quali informazioni, per le parti di competenza, possano fornire in merito alle notizie riportate in premessa;
se corrisponda al vero che la Commissione europea stia per aprire una procedura di infrazione contro l'Italia volta a conseguire l'abrogazione della legge n. 4 del 2011 e della legge n. 350 del 2003;
se non intendano fornire chiarimenti sulla vicenda riportata dal quotidiano di cui in premessa e sullo stato di salute dell'attuazione delle disposizioni di cui alle predette norme in merito all'obbligatorietà dell'indicazione del luogo di origine nelle etichette dei prodotti agroalimentari.
(5-05452)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):denominazione di origine
procedura CE d'infrazione
formalita' di dogana