ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2015
Resoconto RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05405
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   RIZZO, FRUSONE, CORDA, BASILIO, TOFALO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   l'indennità di posizione e l'indennità perequativa sono provvidenze previste dagli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a favore degli ufficiali delle forze armate che sono state oggetto del cosiddetto «blocco stipendiale» voluto dal Governo Monti e come previsto dai commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   si apprende da organi di stampa che la Corte Costituzionale, in una pronuncia sulla legittimità del blocco stipendiale triennale, imposto dall'articolo 9, comma 21, decreto-legge, n. 78 del 2010 (poi prorogato per un quarto anno), ha sottolineato che il congelamento delle retribuzioni non si riferisce all'indennità «di posizione», ovvero a quella indennità collegata allo svolgimento effettivo di funzioni dirigenziali, la quale nel contesto del pubblico impiego può variare anche sensibilmente in relazione al posto occupato. Tale indennità, nel campo delle Forze armate è percepita dai generali di divisione e di corpo d'armata, purché ricoprano un incarico ordinativamente previsto per il grado rivestito, inoltre, i restanti gradi dirigenziali come i colonnelli e i generali di brigata percepiscono invece, l'indennità «perequativa», la quale, pur avendo la medesima natura di quella di posizione, viene denominata diversamente, in quanto attribuisce un emolumento aggiuntivo agli ufficiali che abbiano raggiunto la dirigenza piena dopo un certo numero di anni;
   il 5 marzo 2015 la direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) diretta dal generale Gerometta ha emanato una nota con la quale invita a «procedere al conferimento delle provvidenze in questione» a decorrere dal 1o gennaio 2011;
   ciò è probabilmente frutto di una interpretazione estensiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2013 che aveva escluso dal blocco delle retribuzioni il personale delle carriere diplomatiche e i magistrati, così che il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.) ha di fatto esteso i contenuti della sentenza ai dirigenti di tutte le amministrazioni pubbliche;
   la circolare del generale Gerometta precisa inoltre che le somme così corrisposte non devono rientrare nel calcolo del cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro, in tal modo effettivamente costituendo due eccezioni –:
   se il Ministro sia d'accordo con questa interpretazione della normativa che attribuisce considerevoli benefici economici, ad alcune centinaia di dirigenti e del Ministero della difesa ed in particolare se queste disposizioni siano compatibili con la decisione del Governo di stabilire un tetto di 240 mila euro fissato come retribuzione massima onnicomprensiva per i dipendenti dello Stato. (5-05405)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05405

  L'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto il «blocco retributivo» applicato a tutti i pubblici dipendenti per il quadriennio 2011-2014 e, in particolare, al comma 1, ha previsto che il trattamento economico complessivo individuale non potesse superare quello ordinariamente spettante per il 2010, divenuto quindi un «tetto», ma ciò «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno».
  Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze aveva fornito fin dal 2011 le opportune indicazioni interpretative delle eccezioni al «tetto» fissate dalla normativa, precisando, tra l'altro, che, nonostante la vigenza del «blocco», potevano essere corrisposte alla generalità dei dirigenti pubblici, a seguito dell'eventuale assunzione di un nuovo, superiore incarico, le maggiori misure delle indennità direttamente connesse alle nuove funzioni dirigenziali espletate.
  La centralità di tali precisazioni applicative è stata poi confermata dalla sentenza n. 304 del 2013 dalla Corte costituzionale che, con riferimento ai dirigenti della carriera diplomatica, ha chiarito come la «cristallizzazione» dei trattamenti economici non operasse, «ovviamente», per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
  Tuttavia, tali principi non sono stati applicati ai soli dirigenti del comparto difesa e sicurezza fino a quando lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nel corrente anno, non ha formalizzato un'ulteriore nota nel merito, specificando che per il quadriennio 2011-2014 le indennità di posizione e perequativa – corrispondenti per origine normativa e natura giuridica alla retribuzione di posizione spettante ai rimanenti dirigenti pubblici – potevano essere corrisposte, ricorrendo le medesime condizioni, ai generali/colonnelli e gradi/qualifiche equivalenti delle forze armate e forze di polizia.
  La Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e come fatto dai paritetici organi degli altri Ministeri del comparto sicurezza e difesa, si è pertanto limitata, con la circolare del 5 marzo 2015, a impartire le conseguenti prescrizioni attuative.
  Nella menzionata circolare, inoltre, non viene affermato che la corresponsione delle indennità di posizione e perequativa possa consentire il superamento del «cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro», imposto quale soglia massima annuale al trattamento economico del personale della pubblica amministrazione e delle società partecipate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il riferimento al «tetto retributivo» contenuto nel documento in esame riguarda invece il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come già riferito posto, per il quadriennio 2011-2014, quale limite individuale dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, ma «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva».
  Ad ogni modo l'attribuzione delle indennità di posizione e perequativa agli aventi titolo non ha comportato il superamento del «tetto retributivo dei 240 mila euro», al quale il trattamento economico degli interessati risulta di gran lunga inferiore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

blocco dei salari

personale militare