ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05403

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 22/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05403
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in seguito alla modifica dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (T.U.A.), ad opera del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, è stata rimodulata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazioni senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ad esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali: si tratta di quelli che comunemente vengono denominati liquidi per le sigarette elettroniche;
   ai sensi del comma 1-bis del suddetto articolo 62-quater, l'imposta gravante sui liquidi delle sigarette elettroniche è oggi pari al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies del T.U.A, tale misurazione è stata effettuata mediante un'apposita procedura tecnica, definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 24 dicembre 2014, in base al tempo medio necessario per l'aspirazione delle sigarette comparato al tempo medio necessario per il consumo di un campione di liquidi composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio;
   con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 20 gennaio 2015, è stata quindi indicata l'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 1-bis il quale stabilisce che a partire dalla data del 1o gennaio 2015, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, «cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma»;
   in questo contesto, per chiarire le modalità di applicazione dell'imposta, che spesso viene distorta da erronee interpretazioni tali da confondere il consumatore, l'Agenzia delle  dogane e dei Monopoli ha emanato, in data 18 marzo 2015, il provvedimento protocollo n. 31986, per annunciare «un piano articolato di controlli», operato d'intesa con la Guardia di Finanza, «per il coordinamento dell'attività di contrasto all'evasione del tributo in esame»; i controlli saranno anche finalizzati al monitoraggio della circolazione di questi prodotti, al fine di conoscere la provenienza dei liquidi, attraverso il monitoraggio delle imprese di trasporto e i prodotti offerti via internet;
   ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del T.U.A., l'immissione dei prodotti sottoposti ad imposta di consumo senza il pagamento del tributo è soggetta a sanzione amministrativa, oltre le sanzioni penali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559, che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni per «chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione»;
   l'Agenzia delle dogane procederà quindi con i controlli sui prodotti in giacenza al 31 dicembre 2014 che i negozianti hanno acquistato nel corso dell'anno 2014, poiché soggetti al tributo ex comma 1 dell'articolo 62-quater al momento dell'immissione in consumo, ossia della cessione dal deposito al commerciante;
   quindi l'esistenza di scorte accumulate nel 2014 non consente la cessione di tali prodotti senza l'applicazione dell'imposta e il soggetto autorizzato è tenuto a provare di aver acquistato il prodotto da un deposito autorizzato che a sua volta dovrà aver applicato il tributo ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1;
   diversamente, per i prodotti acquistati nel 2015 si applicano le norme stabilite nel decreto ministeriale 29 dicembre 2014 che impongono un approvvigionamento ai rivenditori presso i soggetti autorizzati, pena l'applicazione delle sanzioni degli articoli 50 e 61, comma 4, del T.U.A;
   all'interrogante non sembra però sufficiente effettuare esclusivamente dei semplici controlli, tanto più che, in ragione della loro assimilabilità ai prodotti dei tabacchi tradizionali, ai fini di un efficace monitoraggio sull'applicazione dell'imposta e, sopratutto, sulla provenienza dei liquidi per le sigarette elettroniche, dovrebbe prevedersi lo stesso sistema «di tracciabilità e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE»; una simile previsione permetterebbe infatti una maggiore protezione del consumatore e dei produttori che operano nella legalità, contro i fenomeni di contrabbando ed elusione che spesso introducono in commercio prodotti nocivi anche per la salute –:
   se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno adottare le adeguate iniziative al fine di introdurre, in materia di produzione e commercio dei liquidi per le sigarette elettroniche, la medesima disciplina di tracciabilità e legittimazione della circolazione prevista per i prodotti del tabacco dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. (5-05403)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05403

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo se «non ritenga opportuno adottare gli adeguati provvedimenti al fine di introdurre, in materia di produzione e commercio dei liquidi per le sigarette elettroniche, la medesima disciplina di tracciabilità e legittimazione della circolazione prevista per i prodotti del tabacco dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno da tempo programmato e stanno effettuando specifici controlli per la corretta applicazione dell'imposta di consumo e al fine di contrastare comportamenti elusivi da parte degli operatori.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli manifesta il proprio assenso all'adozione di misure di tracciabilità e legittimazione dei prodotti liquidi da inalazione, come auspicato dall'Onorevole interrogante.
  Ovviamente deve rilevarsi che i conseguenti obblighi per gli operatori non potranno che essere previsti da provvedimenti aventi forza di legge, previa approfondita analisi dei processi tecnici necessari espletata coinvolgendo gli operatori economici interessati.
  L'Agenzia precisa, infatti, che dette modalità tecniche non possono essere disciplinate con il regolamento di cui al comma 5, all'articolo 1, del citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che attiene i soli prodotti del tabacco, bensì attraverso la predisposizione di apposita disposizione che estenda il regime della tracciabilità anche per i prodotti liquidi da inalazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria del tabacco

industria elettronica

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