ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05402

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05402
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   ALBERTI, VILLAROSA, PESCO, PISANO, CANCELLERI e RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti; inoltre, le convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale prevedendo a tal fine specifiche disposizioni sulla cooperazione amministrativa;
   ad oggi l'Italia ha stipulato convenzioni in materia di doppia imposizione e scambio di informazioni con 102 Paesi della comunità europea ed internazionale;
   va evidenziato però come, al di là della lodevole finalità perseguita, il contenuto delle convenzioni presentano conflitti applicativi proprio con le disposizioni interne in materia di elusione ed evasione fiscale;
   al riguardo, l'articolo 24 del modello di convenzione OCSE in materia di doppie imposizioni prevede il  cosiddetto principio della non discriminazione; secondo tale principio è fatto divieto di assoggettare le attività di impresa situate in uno Stato contraente ad un regime fiscale diverso e più oneroso rispetto al regime applicabile alle prese dell'altro Stato che si trovano nelle medesime condizioni; si pensi, ad esempio, all'articolo 110, comma 10, del Tuir: tale disposizione prevede che i costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti e fiscalmente domiciliati in Stati black list sono indeducibili a meno che, alternativamente, venga fornita una delle circostanze esimenti previste, ovvero: la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva; oppure, la prova che le operazioni compiute rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno trovato concerta esecuzione; ebbene, tale disposizione, avente una chiara finalità antielusiva, si pone in evidente conflitto con la detta clausola di non discriminazione secondo la quale i requisiti per la deducibilità dei costi non possono essere più onerosi quando il soggetto che riceve il pagamento è un residente dell'altro Stato contraenti;
   in altri termini, i costi sostenuti per operazioni compiute fra soggetti residenti negli Stati contraenti devono soggiacere alle stesse condizioni che sarebbero applicate se la transazione avvenisse fra soggetti dello stesso Stato; quindi, non troverebbe applicazione la normativa interna antielusiva (nell'esempio fatto, non troverebbe applicazione l'articolo 110, comma 10, del Tuir, sicché i costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti e fiscalmente domiciliati in Stati black list sono interamente deducibili anche in assenza delle condizioni previste dalla norma;
   la questione è stata oggetto di recente anche di una decisione della commissione tributaria di Milano che, con la sentenza del 13 dicembre 2012 n. 294, ha effettivamente riconosciuto, in un caso che vedeva coinvolta una società italiana per operazioni intercorse con imprese residenti in Svizzera, in Malesia ed a Singapore, la supremazia della norma convenzionale rispetto a quella nazionale, ed ha quindi ritenuto pienamente deducibili i costi in questione;
   il conflitto tra norma convenzionale e norme interne antielusive non sussiste invece per quelle convenzioni ove gli Stati contraenti hanno previsto una speciale clausola derogatoria diretta a consentire l'applicazione di quelle norme interne che sono volte a impedire l'evasione e l'elusione fiscale; Convenzioni quali quella di recente stipulata con l'Ucraina (ma anche la recente legge contenente la disciplina relativa ai rapporti tra Italia e Territorio di Taiwan) contengono una espressa deroga alla convenzione per le norme interne di contrasto all'elusione e all'evasione: in particolare, l'articolo 15 (rubricato, non discriminazione) prevede, al paragrafo 4, che le disposizioni dirette ad evitare la discriminazione fiscale non limiteranno l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale;
   tuttavia, ad eccezione di sporadici casi, le convenzioni stipulate dall'Italia non contengono alcuna disposizione derogatoria in favore delle norme di contrasto interne all'evasione e all'elusione fiscale; precisamente, alcuna deroga contengono le convenzioni stipulate prima dell'anno 1991, anno di introduzione in Italia della prima legge in materia di contrasto ai paradisi fiscali (legge 431 del 1991); tra queste, anche le convenzioni stipulate con la Svizzera e Singapore, ovvero alcuni tra i principali Paesi che si sono contraddistinti negli anni come roccaforti per gli evasori fiscali; le convenzioni successive all'anno 1991, invece, solo alcune contengono la detta clausola di deroga (si tratta delle convenzioni stipulate con Emirati Arabi Uniti. Libano e Oman);
   tra le convenzioni stipulate di recente che non contengono a clausola di deroga merita di essere richiamata la convenzione con la Repubblica di San Marino che ne ha peraltro comportato la cancellazione dalla black list nazionale;
   l'assenza di una espressa previsione di deroga alla norma convenzionale di favore, dunque, consente di derogare alle norme interne previste per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
   quanto alla scelta di non prevedere alcuna clausola di deroga alla convenzione, essa è rimessa alla volontà politica degli Stati contraenti che, come scelgono di introdurre le più ferree norme di contrasto ai paradisi fiscali, allo stesso tempo decidono di derogarvi con la stipula delle
Convenzioni, i cui effetti si producono non soltanto nei rapporti tra imprese dei due Stati contraenti ma anche sui rapporti che le stesse hanno con imprese operanti in Stati a fiscalità privilegiata e con i quali non risultano ancora stipulate convenzioni in materia di scambio di informazioni –:
   per quale motivo molte convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dallo Stato italiano come la convenzione con la Repubblica di San Marino non prevedano una deroga utile all'applicazione delle norme dello Stato italiano nelle ipotesi in cui sia necessario contrastare l'evasione o l'elusione fiscale e quali siano gli strumenti giuridici nel caso di specie per subordinare alle norme dello Stato italiano le relazioni commerciali e fiscali intercorse tra un'impresa italiana ed una dell'altro Stato contraente (esempio sammarinese), nel caso in cui siano riconducibili in modo diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Paesi che non garantiscono alla Repubblica italiana un adeguato scambio di informazioni ovvero abbiano un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. (5-05402)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05402

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il motivo per il quale la grande maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, come la Convenzione con la Repubblica di San Marino, non prevedano una deroga utile all'applicazione delle norme dello Stato italiano nell'ipotesi in cui sia necessario contrastare l'evasione o l'elusione fiscale.
  In particolare, in tale ipotesi si chiede quali siano gli strumenti giuridici per evitare che una disposizione convenzionale quale, ad esempio, la clausola di non discriminazione di cui all'articolo 24 del Modello OCSE (contenuta nell'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione tra l'Italia e San Marino) possa prevalere sulla normativa anti-elusiva interna come quella prevista dall'articolo 110, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 (TUIR).
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia non impediscono in alcun modo l'applicazione di norme interne non soltanto di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, ma più in generale di quelle norme ascrivibili all'intero impianto normativo antiabuso nazionale, quale ad esempio, anche l'articolo 110, comma 10, del TUIR, e ciò indipendentemente dalla circostanza che vi sia o meno nel testo della Convenzione un esplicito riferimento all'assenza di ogni limitazione all'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.
  L'ordinamento italiano prevede solo presunzioni relative superabili dal contribuente mediante la dimostrazione della specifica esimente (ad esempio, il citato articolo 110, comma 10, del TUIR che prevede la indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati black list può essere disapplicato mediante il comma 11 dello stesso articolo di legge).
  Tali istituti non risultano in contrasto con la norma speciale anti discriminazione contenuta nell'articolo 24, paragrafo 5, del Modello OCSE di Convenzione, cui si è conformato l'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione Italia-San Marino per evitare le doppie imposizioni. Peraltro, si fa presente che il protocollo aggiuntivo alla citata convenzione, prevede che «Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali».
  Si precisa, inoltre, che le disposizioni antiabuso aventi la finalità di esercitare la potestà impositiva di uno Stato limitatamente ai propri residenti non sono in contrasto con le disposizioni convenzionali. Ciò è espressamente chiarito nel paragrafo 23 del Commentario all'articolo 1 del Modello OCSE, con riferimento alla disciplina in materia di controlled foreign companies. In tale sede, in particolare, si precisa che la previsione, nell'ordinamento interno, di norme connotate dalla caratteristica di limitare la potestà impositiva di uno Stato contraente ai soli residenti di quest'ultimo, non deve essere espressamente indicata nelle Convenzioni concluse da tale Stato, risultando, pertanto, compatibile con il principio di non discriminazione previsto dall'articolo 24, paragrafo 5, dello stesso Modello di Convenzione (riportato all'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni).
  Il Commentario, quindi, riconosce la legittimità della pretesa impositiva derivante dall'applicazione delle norme antiabuso rispetto alle disposizioni convenzionali, ivi incluso il principio di non discriminazione, fintantoché tale potestà non si estenda a residenti dell'altro Stato contraente.
  La disciplina antielusiva prevista dalla vigente normativa resta, quindi, in vigore a prescindere dall'indicazione o meno nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

impresa transnazionale

parita' di trattamento