ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05400
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   secondo l'Agenzia delle entrate, il modello VR, già esistente fino al 2011, sarebbe stato sempre presupposto necessario per avere la fattispecie legale di domanda di rimborso ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che fosse stata fatta o meno richiesta di rimborso del credito già in dichiarazione, nel quadro VX4, e comunque anche la possibilità, in caso di mancata presentazione del modello VR, di presentare apposita istanza di rimborso sarebbe, secondo la medesima Agenzia, soggetta al termine di decadenza biennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
   sebbene oggi, dopo il 2011, il modello VR sia ormai parte dello stesso quadro VX, sussiste tutto un contenzioso per il passato, rispetto al quale la suddetta tesi dell'Agenzia delle entrate risulta all'interrogante contraria alla ormai del tutto consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di rimborsi IVA, la compilazione del quadro VX4 della dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, tale manifestazione di volontà identifica, invero, la domanda di rimborso fatta in dichiarazione e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell'importo chiesto rimborso nella dichiarazione, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal decreto legislativo 546 del 1992, articolo 21» (si veda Cassazione n. 7684 del 2012, 7685 del 2012 e da ultimo Cassazione n. 7236 del 10 aprile 2015);
   la Cassazione ha affermato che, in sede di dichiarazione, l'indicazione del credito e la scelta di volerlo a rimborso è sufficiente e vale a tutti gli effetti quale domanda di rimborso e che, al contrario, la presentazione del modello VR non è, come invece sostiene l'Agenzia delle entrate nelle proprie direttive, un requisito indispensabile per rendere la manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, potendo il contribuente, se non è stato presentato il modello VR, presentare apposita istanza di rimborso, soggetta al termine di prescrizione decennale stabilito in via generale dalla normativa civilistica per l'esercizio dei diritti di credito e non al termine di decadenza biennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
   l'Agenzia delle entrate, su tali fattispecie, insiste a resistere in giudizio, sostenendo la tesi per cui l'omessa presentazione del modello VR, in allegato alla dichiarazione annuale IVA, rende intempestiva la domanda di rimborso presentata oltre il termine biennale del citato articolo 21, nonostante la stessa Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, abbia stabilito che «deve tenersi distinta la domanda rimborso, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR, che costituisce solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso» (Cassazione n. 14070 del 3 agosto 2012) e che, «una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex articolo 2946 c.c.» (si veda da ultimo anche la sentenza della Cassazione n. 7236 del 10 aprile 2015);
   tali conclusioni risultano ancor più evidenti nei casi di società estinte, per le quali, come anche ribadito nella recentissima sentenza della Cassazione n. 7236 del 10 aprile 2015 «in tema di IVA, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività, ma non anche quelle fallite o, comunque, cessate, le quali, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il recupero dei crediti d'imposta. La relativa richiesta è regolata dall'articolo 30, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche»;
   l'Agenzia delle entrate dovrebbe sempre effettuare, prima di dar adito a defatiganti contenziosi, una valutazione di opportunità della prosecuzione dello stesso, con proiezione prospettica del probabile esito del contenzioso sulla base della giurisprudenza, in particolare di legittimità –:
   se, alla luce di quanto sopra premesso, considerato che il contenzioso tributario in esame, coltivato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sulla base di specifiche direttive della stessa a giudizio dell'interrogante, è destinato alla soccombenza, con probabile condanna alle spese e dunque ulteriore danno per le casse erariali, intenda finalmente abbandonare la prosecuzione dei suddetti contenziosi, accogliendo ed erogando i dovuti rimborsi, fino ad oggi bloccati da eccezioni tanto formali quanto, come visto, anche giuridicamente errate, prassi questa non solo dannosa per i contribuenti, che non riescono ad ottenere i dovuti rimborsi IVA, ma anche contraria alle indicazioni comunitarie (proprio sul tema rimborsi IVA, infatti, è in corso una procedura di infrazione contro l'Italia). (5-05400)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05400

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, in relazione alle controversie pendenti concernenti l'impugnazione dei dinieghi di rimborso dell'IVA, a seguito della cessazione dell'attività, laddove il contribuente abbia omesso la presentazione del Modello VR, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se l'Agenzia delle entrate «intenda finalmente abbandonare la prosecuzione dei suddetti contenziosi, accogliendo ed erogando i dovuti rimborsi, fino ad oggi bloccati da eccezioni tanto formali quanto, come visto, giuridicamente errate».
  A parere dell'interrogante, la situazione evidenziata è dannosa per i contribuenti, che non riescono ad ottenere i dovuti rimborsi IVA, ma anche contraria alle indicazioni comunitarie.
  Per meglio comprendere la problematica segnalata, che origina un notevole contenzioso, è opportuno far presente che trattasi della situazione in cui il contribuente, pur avendo indicato il credito nella dichiarazione annuale prodotta, ha omesso la presentazione del relativo Modello VR al concessionario della riscossione e, successivamente, presenta all'Ufficio istanza di rimborso oltre il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  Le contrapposte posizioni sostenute in contenzioso dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti possono essere così brevemente schematizzate:
   a parere dell'Amministrazione finanziaria, quando la richiesta di rimborso non viene effettuata utilizzando l'apposito Modello VR, la fattispecie disciplinata dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non si realizza, con la conseguenza che all'istanza «atipica» presentata al di fuori della procedura prevista – e quindi «in mancanza di disposizioni specifiche» – non può che applicarsi la norma residuale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ammette l'istanza di rimborso entro il termine di decadenza biennale;
   per i contribuenti, al contrario, l'indicazione del credito nella dichiarazione mediante la compilazione del rigo relativo al rimborso richiesto sarebbe sufficiente a far venir meno l'operatività del predetto articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con la conseguenza di assoggettare la fattispecie al regime della prescrizione ordinaria. Più specificamente, la domanda di rimborso sarebbe da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro «RX» del Modello UNICO o «VX» della dichiarazione IVA, considerata quale formale esercizio del diritto, che resterebbe poi soggetto al solo termine di prescrizione decennale.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dopo diverse pronunce di tenore contrastante, si è andato consolidando solo recentemente nel senso di ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione.
  L'andamento contrastante della giurisprudenza di legittimità, che, come evidenziato, si è andata consolidando solo in tempi recenti, ha indotto l'Amministrazione finanziaria ad adottare una posizione di cautela nella gestione del contenzioso pendente.
  Preso atto, peraltro, dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata l'Agenzia delle Entrate ritiene di dover adeguare la gestione delle controversie in argomento all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e, conseguentemente, riconoscere il diritto al rimborso richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria, subordinandone il diritto alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza dei relativi presupposti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso