ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 22/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05398
presentato da
BERNARDO Maurizio
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   BERNARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   tra i cittadini è crescente la sensazione che l'evasione fiscale, in relazione alla quale sono adottate misure di contrasto sempre più stringenti, non sia sufficientemente contrastata con riferimento agli stranieri extracomunitari o neocomunitari, in particolare per quel che riguarda l'imprenditoria e il settore dei servizi alla persona, ambiti nei quali l'evasione assumerebbe criteri di generalità e sistematicità; 
   il motivo consisterebbe nel fatto che le amministrazioni preposte non dispongono degli strumenti adeguati per dare effettività alle sanzioni o riscuotere le somme dovute: di conseguenza i funzionari incaricati evitano di svolgere un compito che poi regolarmente si rivela inutile;
   la questione riguarda in primo luogo le imposte nazionali e locali, ma anche i contributi previdenziali, le multe stradali, il bollo auto, il canone Rai e una vasta serie di imposte, canoni e tasse minori, nonché, nell'ambito delle imprese gestite da stranieri, una minore o totalmente mancante osservanza delle norme sulla tutela lavoro, delle norme sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle norme sulla qualificazione necessaria ad esercitare una impresa; un'elencazione, questa, tutt'altro che esaustiva;
   tale situazione determina un vantaggio competitivo degli stranieri sugli italiani, evidenziabile nel fatto che, negli ultimi anni, crescono le imprese appartenenti agli stranieri e diminuiscono quelle degli italiani, come se gli italiani avessero dimenticato come si fa imprenditoria in casa propria;
   anche il fatto che i cittadini italiani non possano effettuare pagamenti superiori ai 1.000 euro, determina un vantaggio competitivo in favore degli stranieri, che invece possono operare per contanti senza limiti –:
   quali informazioni e soprattutto quali dati possa fornire sulla questione esposta in premessa; quali specifici strumenti intenda adottare, per quanto di competenza, e se non ritenga opportuno prevedere appositi strumenti nell'ambito dei decreti applicativi della delega per le riforme del sistema fiscale. (5-05398)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05398

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante lamenta che le recenti misure di contrasto all'evasione adottate non sembrano essere sufficientemente efficaci con riferimento al settore delle prestazioni di servizi alla persona e con riguardo agli operatori extracomunitari o neo-comunitari, laddove il fenomeno evasivo sembra assumere caratteri di generalità e sistematicità.
  Pertanto, l'onorevole interrogante chiede quali dati possono essere forniti sul fenomeno in argomento nonché di adottare iniziative e strumenti più mirati al fine di evitare di vantaggi competitivi degli operatori stranieri rispetto alle imprese italiane.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne la richiesta delle informazioni relative all'entità dell'evasione fiscale segnalata dall'onorevole interrogante, si evidenzia che nel Rapporto sull'evasione fiscale presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la stima del tax gap riconducibile al settore imprese-lavoro autonomo per le imposte IVA, IRES, IRPEF ammonta a 91 miliardi di euro.
  Tuttavia, il Dipartimento delle finanze riferisce di non disporre di dati disaggregati in base alla cittadinanza al fine di ripartire la sottrazione delle risorse per la finanza pubblica connesso al menzionato tax gap.
  In merito alle iniziative finalizzate all'individuazione ed alla repressione dell'evasione fiscale e contributiva legata allo svolgimento in «nero» delle attività, l'Agenzia delle Entrate, riferisce che nell'ambito delle sue ordinarie attività di controllo istituzionali, è impegnata sul fronte dell'individuazione dei fenomeni evasivi ed elusivi attraverso una attenta attività di analisi del rischio e selezione basata sul patrimonio informativo a sua disposizione.
  Tale attività di analisi e selezione, pertanto, si fonda su elementi relativi alla pericolosità fiscale dei soggetti che operano nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.
  Inoltre, tutti i controlli hanno come obiettivo quello di verificare, ove possibile, tra l'altro, il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché riscontri in relazione agli obblighi di corretta certificazione dei corrispettivi, sia da parte di operatori italiani, sia comunitari che extracomunitari.
  In via generale il contrasto all'evasione si svolge a livello centrale, regionale e locale e persegue la duplice finalità di:
   focalizzare distintamente l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti;
   adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia, tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

  L'approccio basato sulla valutazione del rischio di evasione tarata anche sulle peculiarità locali, comporta l'ottima allocazione delle risorse (sia in termini quantitativi che qualitativi) e la altrettanto ottimale selezione delle posizioni e dei fenomeni da sottoporre a controllo. Pertanto, la concentrazione territoriale dell'attività di controllo condotta dagli organi ispettivi dell'Agenzia delle entrate tiene in debita considerazione tanto il numero delle partite IVA presenti su un determinato territorio, quanto i fenomeni evasivi correlati ad uno specifico settore produttivo e/o territoriale.
  Infine, circa l'osservazione formulata dall'onorevole interrogante secondo cui la disposizione che impedisce ai cittadini italiani di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 euro «...determina un vantaggio competitivo in favore degli stranieri, che invece possono operare per contanti senza limiti», si osserva che l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto una riforma restrittiva sull'uso dei contanti per il prelievo e i pagamenti, fissata in 1000 euro: tale disposizione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.
  Con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.
  Per fruire della deroga, occorre inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
  È necessario pertanto, che l'acquirente sia una persona tisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
  L'operatore, all'atto dell'acquisto, deve acquisire fotocopia del passaporto del cliente ed ottenere una «autocertificazione» dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
  Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunque comunicate all'Agenzia delle Entrate.
  Tanto premesso, a parere dell'Agenzia delle entrate non si l'avvisano in dette disposizioni disparità di trattamento tra operatori di diversa nazionalità, al contrario deve sottolinearsi la loro doppia finalità: da un lato l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e dall'altro proprio l'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoratore migrante

crescita dell'impresa

norma di sicurezza