ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/04/2015
Stato iter:
16/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/04/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 16/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/04/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/04/2015

SVOLTO IL 16/04/2015

CONCLUSO IL 16/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05354
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   secondo i dettami del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 29 del 20 febbraio 2015, al quale è stata affidata la disciplina attuativa per la liquidazione del cosiddetto TFR in busta paga introdotto dalla legge di stabilità 2015, a partire dal corrente mese di aprile i lavoratori che hanno esercitato l'opzione potranno ricevere insieme alla retribuzione quota parte dello stesso, denominata Quir (acronimo di quota integrativa della retribuzione) e che in taluni casi può comportare in capo al beneficiario, soprattutto se fiscalmente incapiente, importanti effetti in termini economici;
   il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 4, comma 3, infatti, mentre chiarisce in maniera inequivocabile che la stessa quota non incide «ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo» per la determinazione della spettanza del cosiddetto «bonus 80 euro», tace con riferimento alla nuova imposta generata dal concorso della quota, condizione, quest'ultima che potrebbe far sorgere, in capo a soggetti che prima erano incapienti, il diritto di percepire il bonus;
   invero il nuovo trattamento retributivo, incrementando il reddito complessivo, potrebbe generare un'imposta a debito e quindi il presupposto per il riconoscimento del «bonus 80 euro», fino a quel momento negato non tanto per requisito reddituale quanto per assenza d'imposta da versare –:
   se non ritenga urgente ed indifferibile chiarire se la suddetta ipotesi, che attribuirebbe ad una platea d'incapienti il potenziale accesso al cosiddetto «bonus 80 euro», debba ritenersi corretta ed in tal caso cosa intenda fare il Governo al fine di garantire la certezza interpretativa così da permettere ciascun lavoratore interessato di esercitare il diritto di effettuare la scelta più opportuna. (5-05354)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05354

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rappresenta che, a partire dal corrente mese di aprile, i lavoratori che hanno esercitato l'opzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 potranno ricevere in busta paga, insieme alla retribuzione, quota parte del TFR maturato, denominata QUIR (quota integrativa della retribuzione).
  In particolare, l'interrogante rileva che il citato DPCM, all'articolo 4, comma 3, chiarisce che tale quota non incide, «ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo», per la determinazione della spettanza del «bonus 80 euro» e, invece, nulla prevede con riferimento all'imposta generata dal concorso della quota di TFR al reddito complessivo, condizione questa che potrebbe far sorgere, in capo ai soggetti che prima erano incapienti, il diritto a percepire il bonus, fino a quel momento negato, non tanto per il requisito reddituale, quanto per assenza d'imposta da versare.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se non ritenga di chiarire se la suddetta ipotesi, che attribuirebbe ad una platea d'incapienti il potenziale accesso al «bonus 80 euro», debba ritenersi corretta ed in tal caso cosa intenda fare il Governo al fine di garantire la certezza interpretativa di tali norme così da permettere a ciascun lavoratore interessato di esercitare il diritto di effettuare la scelta più opportuna.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto a regime il «bonus 80 euro», sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR, con la seguente formulazione: «Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
  Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo.
  Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR e da taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).
  I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'articolo 13 del TUIR.
  Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.
  Il comma 27 del citato articolo 1 della legge di stabilità del 2015, ha previsto delle ulteriori disposizioni ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al predetto articolo 13, comma 1-bis del TUIR, in particolare, è stabilito che ai soli fini della verifica dell'importo del reddito complessivo per la maturazione del diritto al credito non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 introdotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.
  Tale ultima disposizione, prevede, in via sperimentale, che in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione (QUIR) è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 TUIR, e non è imponibile ai fini previdenziali.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione, è stato emanato il 20 febbraio 2015 e all'articolo 4, nel disciplinare la misura del TFR da liquidare, ribadisce i criteri sopra evidenziati, riguardanti l'imponibilità a tassazione ordinaria della QUIR ai fini IRPEF (comma 2) e la non concorrenza delle somme in commento ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la spettanza del «bonus 80 euro» (comma 4).
  Per quanto evidenziato, si ritiene che, analogamente a quanto già chiarito con circolare n. 9/E del 2014, par. 3.1, per le somme assoggettate ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività, il reddito derivante dalla percezione del QUIR in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR.
  Tuttavia, in coerenza con la ratio della normativa richiamata, il reddito derivante dalla percezione del QUIR deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
  Ciò posto, se per tali contribuenti si verificano i tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, secondo i criteri sopra illustrati, questi avranno diritto alla percezione del «bonus 80 euro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

debito