ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05352

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05352
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   SBERNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge finanziaria 2008 consentiva a lavoratori, studenti, pendolari e pensionati di detrarre il 19 per cento dei costi sostenti per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale; l'importo massimo detraibile era 250 euro, comprensivo sia delle spese effettuate per sé stessi, che per gli eventuali familiari a carico; bastava conservare la ricevuta del documento di viaggio in originale o il bollettino di conto corrente del pagamento dell'abbonamento per fruire della detraibilità;
   la legge Finanziaria 2010 ha cancellato la suddetta detrazione, che in seguito non è più stata riproposta;
   si trattava di una detrazione fiscale che aiutava e sosteneva le famiglie nel loro compito di cura e di mantenimento dei figli studenti; le famiglie potevano infatti beneficiare di un sostegno economico e di un incentivo a favorire l'autonomia dei figli insegnando loro a servirsi dei mezzi pubblici;
   l'abolizione della detrazione ha rappresentato invece un incentivo ad usare l'automobile, in contro tendenza con la necessità di molte città di ridurre il traffico ed incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici dal momento che il traffico urbano è il grande nemico dell'aria delle città;
   l'associazione Legambiente, riportando i dati di uno studio realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità, afferma che uno degli inquinanti più pericolosi per l'uomo e più diffusi nelle città è il Pm10 e uno dei principali responsabili dell'inquinamento da Pm10 è il traffico urbano: i trasporti stradali, infatti, producono più di un quarto del totale delle emissioni; inoltre lo stesso studio ha stimato che nei grandi centri italiani, a causa delle concentrazioni di particolato sottile superiori ai 20 μg/m3, muoiono oltre 8 mila persone ogni anno;
   le associazioni dei consumatori inoltre affermano che, negli ultimi 10 anni, le tariffe per i servizi ai cittadini sono cresciute il doppio dell'inflazione, contribuendo così al grave impoverimento delle famiglie a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di ripristinare la detrazione fiscale delle spese di abbonamento per l'utilizzo dei mezzi pubblici a favore delle categorie citate in premessa, inserendola tra le misure interessate dal cosiddetto bonus a disposizione del Governo per misure di carattere sociale. (5-05352)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05352

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rileva che l'articolo 1, comma 309, della legge 24 dicembre 1997, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto una detrazione fiscale dall'IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nel limite massimo di euro 250 e che, a causa della mancata riproposizione dell'agevolazione in commento con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010), a partire dall'anno 2010, le medesime spese non possono più essere detratte dall'imposta lorda ai fini IRPEF.
  La predetta detrazione, che era stata prorogata, per il 2009, dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), spettava anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro doveva intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
  Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'economia e delle Finanze non ritenga opportuno ripristinare tale regime agevolativo inserendolo tra le misure interessate dal «bonus» a disposizione del Governo per la realizzazione di interventi di carattere sociale.
  Al riguardo, gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria hanno indicato, nella tabella che di seguito si riporta, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta auspicata dall'Onorevole interrogante, nell'ipotesi di decorrenza della stessa a partire dall'anno 2015:
   IRPEF (importi in milioni di euro):
    2015: 0;
    2016: -90,1;
    2017: -51,5.

  Ciò posto, si fa presente che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica suindicati per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto pubblico

responsabilita' per i danni ambientali

trasporto stradale