ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 408 del 14/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/04/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/04/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05331
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo presentato
Martedì 14 aprile 2015
modificato
Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466

   AGOSTINELLI, BUSINAROLO, SIBILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
il quotidiano Libero del 18 marzo 2015 pubblica un articolo che illustra l'esito di un lodo arbitrale riguardante il piano di ricostruzione post bellico della città di Ancona che si è concluso con la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della somma esorbitante di 1,2 miliardi di euro oltre interessi e metà delle spese, diritti e onorari di lite a favore del signor Edoardo Longarini, ex concessionario del predetto piano, a suo tempo arrestato e condannato per plurimi reati compiuti proprio sulle concessioni dei piani di ricostruzione delle città di Macerata, Ariano Irpino e Ancona. Stando all'articolo il Longarini avrebbe richiesto il pignoramento della somma predetta presso la Banca d'Italia. Analoga procedura è stata intentata dal Longarini nel 2011 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esito dei lodi arbitrali riguardanti i piani di ricostruzione di Macerata e Ariano Irpino, anch'essi sfavorevoli allo Stato che ha pagato, mediante la speciale procedura di conto in sospeso, la somma di euro 250.097.010,94, relativa alla sola, sorte capitale e interessi. Si tratta d avviso degli interroganti di un esito che non ha precedenti in Italia e in Europa e che, ove non si provveda con tempestività, può portare la cifra degli esborsi di finanza pubblica ad oltre due miliardi di euro (4.000 miliardi di lire). La vicenda, ad avviso degli interroganti, numerosi elementi di violazione delle normative vigenti, a partire dal non rispetto della legge n. 317 del 1993 che ha definitivamente cancellato i piani di ricostruzione e stabilito le procedure per la cessazione delle concessioni alla data di cessazione, dei lavori. Infatti all'articolo 2, comma 3 dispone: «I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.»;
ciò premesso gli interroganti riepilogano la vicenda, sulla base della documentazione prodotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per rispondere alla nota dell'11 dicembre 2012, indirizzata agli organi politici, ai Ministri delle infrastrutture pro tempore, all'Avvocatura dello Stato, ai componenti dei collegi arbitrali costituiti per le vertenze relative ai piani di ricostruzione post-bellica nelle città di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, nonché alle Procure della Repubblica e della Corte dei conti, da parte dell'ex deputato onorevole Eugenio Duca, all'epoca Capogruppo consiliare di «Sinistra per Ancona», nel consiglio comunale di Ancona;
con riferimento al Piano di ricostruzione di Ariano Irpino: con nota 16035 del 2 febbraio 2007, l'Avvocatura Generale dello Stato trasmetteva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al SIIT Lazio la domanda di arbitrato del Longarini chiedendo «gli occorrenti elementi informativi, corredati dalla documentazione, per la predisposizione delle difese» e ritenendo che «possa procedersi alla nomina, quale arbitro dell'amministrazione, di un avvocato dello Stato». Nella risposta il Direttore Generale (pro tempore) dell'edilizia statale e gli interventi speciali, con nota B3/3/2258 del 20 febbraio 2007 (indirizzata anche al Ministro pro tempore), invitava l'Avvocatura a «valutare l'opportunità di chiedere la sospensione della procedura arbitrale in questione» facendo presente che «ad ogni buon conto, con separato provvedimento, si provvederà a cura dell'onorevole Ministro, ad individuare l'arbitro di parte di questa Amministrazione». Con nota n. 4337 del 23 marzo 2007 il Ministro delle infrastrutture (pro tempore), nominava l'arbitro dell'Amministrazione «in seno al Collegio arbitrale incaricato della risoluzione della vertenza l'avvocato Ignazio Messina. Il lodo arbitrale parziale 06/08 ed il lodo definitivo 08/09 sono stati resi esecutivi con decreto emesso in data 28 settembre 2010 (R.G. 12682/10);
con riferimento al Piano di ricostruzione di Macerata: in data 25 giugno 2007 il Longarini rivolge domanda di arbitrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere il contenzioso insorto in ordine alla controversia per la realizzazione del piano di ricostruzione adottato dal comune di Macerata. Con la stessa domanda nomina, come proprio arbitro di elezione l'ingegner Vito Gamberale. In meno di 24 ore, il Ministro Antonio Di Pietro e Edoardo Longarini sottoscrivono l'accordo per la costituzione del Collegio arbitrale; il Ministro nomina arbitro l'avvocato Domenico Condello e le «parti concordano di designare – come designano dal verbale – il professor Carlo Malinconico quale terzo arbitro con funzioni di Presidente». All'epoca il professor Malinconco era segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
in data 2 luglio 2007 l'Avvocatura dello Stato ha declinato «la competenza arbitrale in relazione alla controversia introdotta con la domanda notificata il 26 giugno 2007» ed ha invitato «la controparte a proporre le proprie domande ed istanze avanti al Giudice Ordinario secondo le vigenti norme di rito»;
in data 16 luglio 2007, il Presidente del Collegio arbitrale Carlo Malinconico, sentiti, gli arbitri Vito Gamberale e Domenico Condello, ha disposto la nomina di un terzo, segretario del Collegio arbitrale, in aggiunta ai due già nominati Rita Rufini e Guglielmo Marconi, l'avvocato Sergio Fidanza;
con nota del Capo di Gabinetto (pro tempore) protocollo 4387 dell'8 maggio 2008, avente ad oggetto il giudizio arbitrale promosso dal Longarini riguardante il Piano di ricostruzione di Macerata, si ricorda che il professor Carlo Malinconico fu nominato terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio arbitrale costituito per tale controversia. Con la stessa nota, facendo riferimento ad una temporanea astensione dell'incarico del professor Carlo Malinconico, si riteneva che «il Collegio arbitrale, come originariamente costituito, potesse procedere nelle sue attività» e che con «provvedimento del 25 giugno 2007, il Ministro delle infrastrutture aveva indicato quale arbitro di propria elezione l'avvocato Domenico Condello». Quindi nello stesso giorno in cui il Longarini ha fatto la domanda. Il lodo arbitrale definitivo n. 142 del 2009 è stato reso esecutivo con il decreto emesso in data 28 settembre 2010 (R.G. 12682/10), lo stesso di Ariano Irpino già citato. Risulta agli interroganti che la direzione generale del Ministero ha segnalato all'Avvocatura, tra le motivazioni e pregiudiziali processuali, anche la nullità del compromesso alla luce della revoca delle concessioni disposta dalla legge n. 317 del 1993, già intervenuta quando il Longarini ha formulato la domanda di arbitrato. Il Longarini, con riferimento ai lodi arbitrali esecutivi per Ariano Irpino e Macerata, con atto di precetto del 23 febbraio 2011 ha intimato al MIT il pagamento di 254.236.165,43 euro. A tale precetto è seguito un atto di pignoramento in data 18 marzo 2011 per l'importo di 381.354.248,14 euro (si tratta del capitolo di spesa del MIT per il rimborso alle regioni del contributo per il trasporto pubblico locale). In data 2 maggio 2011 è stato emesso il decreto di pagamento n. 7630, a favore del Longarini, con la speciale procedura in conto sospeso per l'importo di 250.097.010,97 euro relativo alla sola sorte capitale ed interessi;
con riferimento al Piano di ricostruzione di Ancona: con atto B3/3149 del 28 luglio 2006 tra il Ministero e il Longarini viene stipulata «una convenzione d'arbitrato in materia non contrattuale – articolo 808-bis codice di procedura civile – con la quale si stabiliva che «la futura controversia sia decisa da un Collegio di tre arbitri rituali»;
con nota UDC/Gabinetto n. 13056 del 5 settembre 2006 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (pro tempore) autorizzava il Direttore (pro tempore) per l'edilizia statale e gli interventi speciali «ad assumere i necessari provvedimenti di approvazione della convenzione d'arbitrato specificando che con successiva determinazione avrebbe provveduto ad individuare l'arbitro di parte». La Convenzione d'arbitrato è stata approvata con decreto direttoriale B3/3150 del 6 settembre 2006;
con nota UDCGAB n. 1867 del 6 febbraio 2007 il capo di Gabinetto (pro tempore) «nel ritenere condivisibile l'emendamento prospettato dal Longarini con lettera del 30 gennaio 2007, volto ad ampliare la scelta delle professionalità cui riferirsi per il conferimento dell'incarico di arbitro», invitava il Direttore Generale a voler formalizzare la modifica della clausola convenzionale, come prospettata dalla controparte». Con decreto direttoriale B3/3021 del 14 febbraio 2007 viene approvato l'atto aggiuntivo sottoscritto il giorno precedente. Anche questo «passaggio» suscita qualche perplessità nella Struttura ministeriale al punto che il Direttore scrive al Capo di Gabinetto un appunto personale manifestando dubbi sulla legittimità della convenzione sottoscritta;
invece il Capo di Gabinetto con nota del 5 agosto 2008 n. 9854 chiede all'avvocato Generale dello Stato di individuare un avvocato dello Stato ai fini della nomina dell'arbitro di competenza dell'Amministrazione. Il 21 agosto 2008 l'Avvocatura ha nominato l'avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli. Con atto del 21 agosto 2008 n. 116 il Capo di Gabinetto (pro tempore) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato l'avvocato Vessichelli in qualità di rappresentante della parte pubblica, l'avvocato Greco in qualità di mandatario del Longarini e di comune accordo tra i due venne nominato «quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente, il dottor Pasquale De Lise. Il dottor De Lise, all'epoca era Presidente del Consiglio di Stato. In precedenza, in data 28 luglio 2008, come risulta dal testo del lodo definitivo 20 luglio 2012, il Longarini nominava quale arbitro di parte il professor Gaetanino Longobardi. In data 11 dicembre 2008 gli arbitri De Lise, Longobardi e Vessichelli, nominavano il Segretario nella persona del dottor Giorgio Calabresi. Il dottor De Lise, in data 17 maggio 2010 ha rinunciato all'incarico, con rinuncia al compenso per l'opera già svolta. Le parti, quindi, provvedevano alla sua sostituzione designando il 9 luglio 2010 quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente, il professor avvocato Aldo Pezzana, Presidente onorario del Consiglio di Stato. Il collegio, ricostituitosi in data 14 luglio 2010, nominava Segretario, in aggiunta al dottor Calabresi, la dottoressa Patrizia Bruschi. In data 21 luglio 2010, con ordinanza, il collegio nominava il consulente tecnico d'Ufficio il professor Antonio Nicita. L'esito dell'arbitrato si è concluso con il lodo parziale in data 26 marzo 2012 e il lodo definitivo del 26 luglio 2012, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di 1.201.105.077,00 oltre interessi e metà delle spese, diritti e onorari di lite a favore del Longarini;
risulta inoltre agli interroganti che con l'emanazione di una successiva ordinanza, il Collegio ha disposto la liquidazione dei compensi agli arbitri (cioè a loro stessi) e ai segretari, nonché alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, nelle seguenti somme: 12.000.000,00 di euro per gli arbitri (tre), 1.200.000,00 euro per i segretari (due) e 620.000,00 euro per il CTU (importi al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e del CPA). La Direzione Generale per gli affari generali ed il personale, con nota 5849/u del 21 novembre 2012, ha rilevato che «le ingenti richieste» del Collegio, non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa e ha chiesto «di revocare la suddetta ordinanza, rideterminando le somme da liquidare sulla base dei parametri fissati» in base a quanto disposto dall'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). L'articolo 241, comma 12, dispone tra l'altro che: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi medesimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Gli interroganti si chiedono come sia possibile che a fronte di un limite massimo imposto dalla legge di centomila euro di compenso per il collegio, compresi i compensi del segretario, sia stato possibile emettere un'ordinanza che obbliga lo Stato a pagare oltre tredici milioni di euro (al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e C.P.A.) –:
se risultino agli atti le ragioni per le quali:
a) i Ministri pro tempore abbiano attivato i lodi arbitrali, pur in presenza di contrario avviso dell'Avvocatura dello Stato e della stessa direzione Generale per l'edilizia statale e gli affari speciali;
b) nel caso del piano di ricostruzione di Ancona si sia deciso di aderire alle richieste del Longarini fino a giungere alla stipula di una «convenzione d'arbitrato in materia non contrattuale»,
c) sempre in adesione alle richieste del Longarini (lettera del 30 gennaio 2007), il Capo di Gabinetto pro tempore «nel ritenere condivisibile l'emendamento prospettato volto ad ampliare la scelta delle professionalità cui riferirsi per il conferimento dell'incarico» invitava il direttore generale a voler formalizzare la modifica della clausola convenzionale, come prospettata dalla controparte»;
se risulti agli atti quali siano i compensi riconosciuti con ordinanza del collegio costituito per i lodi arbitrali di Ariano-Irpino e Macerata e se risulti se, siano stati pagati e quando;
quali siano i compensi riconosciuti con ordinanza del collegio costituito per i lodi arbitrali, di Ancona e se siano stati pagati e quando;
se risulti se l'ordinanza del collegio del lodo arbitrale di Ancona, sia stata revocata come richiesto dalla direzione generale per gli affari generali e il personale che ha rilevato come le ingenti richieste del Collegio «non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa» e quali provvedimenti sono stati presi nei confronti del collegio stesso, ove appurato che l'ingente richiesta si ponga in contrasto con la normativa vigente;
se risulti agli atti per quali motivi i Ministri e i capi di gabinetto che si sono succeduti non abbiano ottemperato e non abbiano preteso l'ottemperanza della legge n. 317 del 1993, ma abbiano aderito alle richieste della controparte con una tempestività che non conosce paragoni nell'ambito del Ministero, assecondando i desiderata del Longarini con tre lodi che hanno portato ad un esborso miliardario dello Stato e che, ad avviso degli interroganti, non sarebbero stati dovuti;
se e quali misure intendano attuare per recuperare le somme già erogate e/o in corso di erogazione, e per annullare le procedure attuate in violazione delle normative vigenti;
se e quali iniziative, ove ne ricorrano i presupposti intenda assumere nei confronti di eventuali responsabili, ove dovessero emergere, nelle predette vicende che appaiono agli interroganti scandalose.
(5-05331)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione arbitrale

spese di funzionamento

contratto di lavoro