ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: FRUSONE LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 02/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/04/2015
Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 02/07/2015
Resoconto ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

SVOLTO IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05301
presentato da
FRUSONE Luca
testo di
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   FRUSONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   in data 31 marzo 2004 l'ENAC accoglie la richiesta della Società HFD di subentrare nella Concessione dell'Aeroclub della Ciociaria su Aquino e comunica alla DCA (Ciampino) di riferimento di procedere alla cessazione della concessione dell'AEC della Ciociaria per mancato pagamento dei canoni demaniali. Canoni che poi saranno interamente pagati dalla HFD che, subentrando, si accolla i debiti pregressi del vecchio aeroclub;
   in data 16 settembre 2004 l'HFD sollecita l'ENAC per il subentro nella concessione su Aquino: suo scopo realizzare sull'Aeroporto un centro federale polivalente di sport aeronautici;
   in data 4 ottobre 2004 l'ENAC Area Gestioni Aeroportuali esprime alla DCA Ciampino parere favorevole al subentro dell'HFD nella concessione;
   in data 19 settembre 2005 l'ENAC invia all'HFD la pre accettazione della concessione che l'HFD firma, accettando conseguentemente il canone prestabilito (canone ricognitorio);
   in data 21 settembre 2005 con provvedimento prot. n. 1671 l'ENAC DCA Ciampino, concedeva alla HFD (provvedimento a firma del direttore Sergio Legnante) di subentrare per la durata di un anno nella concessione delle aree e dei locali demaniali dell'ex Aero Club della Ciociaria sull'Aeroporto di Aquino, previo accollo delle morosità maturate dal predetto Aeroclub e quantificate in euro 18.000,00. In data 29 settembre 2005 dette aree e locali venivano materialmente consegnate alla HFD (vedi verbale di consegna) dal funzionario ENAC Geom. Luigi Guerrini, in sostituzione del direttore Sergio Legnante. La HFD era interessata ad investire sull'aeroporto di Aquino per creare un centro federale di sport aeronautici, tant’è che nei mesi a seguire manifestava più volte agli enti competenti la volontà di prolungare la concessione ottenuta e partecipava anche a tutte le riunioni del Comitato di Sicurezza Aeroportuale per discutere sulla futura recinzione dell'Aeroporto (secondo il codice della Navigazione Aerea);
   in data 29 settembre 2006 con provvedimento prot. n. 3744 (a firma del direttore Sergio Legnante l'ENAC DCA Ciampino rinnovava all'HFD la concessione delle aree e dei locali demaniali sull'aeroporto di Aquino per una durata di anni 6+6 ad un canone annuo ricognitorio (10 per cento). Modalità della concessione che venivano accordate a condizione che la società concessionaria rispettasse tutta una serie di obblighi, tra cui quello di effettuare a proprie spese, non solo la riqualificazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni concessi, ma anche quella sull'intero Aeroporto, in modo da ripristinare la piena funzionalità degli stessi beni, di tutte le infrastrutture aeroportuali (pista, vie di rullaggio, aree di sosta aeromobili) completamente inagibili e non ultimo e sempre a proprie spese, la messa in sicurezza di tutto il sedime aeroportuale attraverso la costruzione di una recinzione aeroportuale;
   in quasi 10 anni l'HFD non è riuscita ad esercitare il suo diritto concessorio, salvo qualche rara manifestazione sportiva di alcuni giorni;
   in data 5 febbraio 2008, l'HFD invia una lettera al dottor Vito Riggio, Presidente ENAC, evidenziando i problemi che la Società sta avendo sull'Aeroporto di Aquino, nel quale, nonostante aveva investito quasi 800.000 euro in opere, non poteva ancora svolgere attività di volo. L'HFD chiede, quindi, una concessione come Gestore Aeroportuale, visto che di fatto lo è;
   successivamente l'HFD otteneva una nuova concessione, della durata di due anni, di altre piccole aree senza manufatti all'interno dell'aeroporto, con una pre accettazione alla richiesta inoltrata rilasciata il 22 ottobre 2008 e formalizzata il 3 febbraio 2009 (Prot n. OCI-482/P). Da notare che, anche nel 2009, il canone demaniale applicato all'HFD continua ad essere quello ricognitorio (10 per cento) nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 296/2005 (decreto in seguito citato per disconoscere gli impegni presi da ENAC nei confronti della HFD) fosse in vigore da ben 4 anni e di questo sia i funzionari dell'ENAC che quelli del Demanio ne erano perfettamente a conoscenza;
   in data 17 luglio 2012 ENAC DCA, ad 8 anni dall'inizio della Concessione, chiede ad HFD conto dell'iscrizione al Centro sportivo italiano (Ente di promozione Sportivo), «condizione indispensabile per l'HFD», dichiara la DCA (Direttore dottor Legnante), per continuare a pagare i canoni demaniali al 10 per cento (canoni ricognitori); e in data 20 luglio 2012, l'HFD invia all'ENAC DCA Ciampino tutti gli attestati d'iscrizione al Centro Sportivo Italiano (Ente di promozione Sportiva) dal 2005 al 2012, come richiesto dalla DCA Ciampino;
   in data 11 ottobre 2012 l'Aeroclub d'Italia dà il suo benestare per procedere alla certificazione della Scuola VDS dell'HFD sull'Aeroporto di Aquino in attesa del nulla osta ad operare della DCA Ciampino;
   a gennaio del 2013, HFD riceve una strana ingiunzione di pagamento da una società di consulenza, la Primavera 83 Srl, il cui socio di maggioranza, e amministratore, Luigi Guerrini, è un ex funzionario ENAC che si è occupato fino al 30 novembre 2008 delle concessioni nell'Ente dell'aviazione civile, anche di quelle su Aquino. La richiesta di pagamento è riferita al periodo luglio-ottobre 2008, quando Guerrini ancora era dipendente della Dca (Direzione circoscrizionale aeroportuale) di Ciampino, consulenza a quanto risulta all'interrogante non sarebbe mai stata sottoscritta dalla società HFD e non ha mai avuto corso e per questo la società si è rifiutata di pagare;
   La società Primavera 83 srl in una comunicazione rivolta ad HFD con la quale si richiedeva il corrispettivo per una asserita attività di consulenza dava conto di una «particolare introduzione negli uffici di tutte le istituzioni coinvolte»; si noti che il geometra Guerrini era nel contempo amministratore della società Primavera e dipendente ENAC; tale attività di consulenza avrebbe consentito, secondo la società Primavera srl il rilascio alla HFD della piccola concessione accessoria a due anni, in pre-accettazione il 22 ottobre 2008, e lo stanziamento di 170 mila euro di fondi pubblici per lavori sull'aeroporto di Aquino per l'anno 2009 100 mila euro per l'anno 2010 100 mila euro per l'anno 2011; l'HFD, per legge, non era assolutamente destinataria di tali fondi e infatti alcuni appalti furono assegnati alla società Edil Moter srl, riconducibile a Mantovano, come emerso dall'inchiesta sull'aeroporto dell'Urbe;
   in data 8 febbraio 2013 HFD riceve una raccomandata da ENAC DCA Ciampino (datata 18 gennaio 2013) inerente il ricalcolo dei canoni demaniali, dove viene richiesto l'immediato pagamento di quasi 200.000 euro di adeguamento canoni passati e di pagamento per il futuro dei canoni pieni, poiché, dichiara la DCA, l'HFD, per la sua natura giuridica, non ha diritto ad alcuna agevolazione. La DCA precisa, tra l'altro, che le attestazioni richieste d'iscrizione al Centro Sportivo Italiano nella lettera del 17 luglio 2012 «indispensabili al riconoscimento del canone agevolato al 10 per cento», in realtà sono ininfluenti. L'ENAC ha improvvisamente iniziato a richiedere un canone non più ricognitorio, senza nemmeno consentire una rinegoziazione dell'atto concessorio, stante quella che all'interrogante appare una palese alterazione dell'equilibrio contrattuale;
   in data 20 febbraio 2013 l'HFD risponde alla missiva del 18 gennaio 2013 in cui l'ENAC DCA Ciampino chiede circa 200.000 euro di canoni arretrati. Nella lettera, l'HFD precisa punto per punto tutte le motivazioni legislative e non, per cui ha il pieno diritto di pagare un canone concessorio ricognitorio, ripercorrendo tutta la storia della Società sull'Aeroporto di Aquino;
   in data 20 marzo 2013 l'ENAC DCA Ciampino comunica con raccomandata datata 26 febbraio 2013, ma spedita il 19 marzo 2013, che non rinnova una delle concessioni in scadenza all'HFD quella per cui Guerrini chiedeva il pagamento, perché l'HFD risulta morosa, non avendo pagato i 200.000 euro di adeguamento dei canoni concessori dal 2005 ad oggi, come richiesto dall'ENAC DCA Ciampino nella precedente missiva inviata ricevuta dall'HFD l'8 febbraio 2013;
   i lavori realizzati dall'HFD sull'aeroporto di Aquino per ripristinarne l'agibilità e per la sua messa in sicurezza ammontano ad euro 849.044,14 come da computo metrico presentato ad ENAC e Demanio nel 2008, ad euro 262.161,07 come da computo metrico 2009/2011 e ad euro 601.384,99 come da computo metrico 2011/2013;
   in riferimento all'interrogazione (5-00687), il Ministro interrogato risponde «Lo scorso 5 ottobre, l'ENAC ha acquisito il parere di detta Avvocatura, dal quale si evince che la società HFD non è legittimata ad usufruire del canone agevolato al 10 per cento in quanto le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, quale è la società in argomento, non sono contemplate nell'applicazione dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005. Inoltre, con riferimento al recupero delle somme relative ai canoni pregressi a tariffa piena, l'Avvocatura ritiene che l'ENAC non possa richiederne il conguaglio, essendo stato ingenerato nel privato un legittimo affidamento al pagamento del canone in misura agevolata. Secondo tale parere l'adeguamento del canone può essere richiesto solo con effetto ex nunc, ossia con riferimento ai canoni maturati dalla messa in mora, ovvero, dal 18 gennaio 2013.»;
   si è quindi proceduto, nel dicembre 2013 alla luce delle inadempienze degli enti e dell'inutilizzabilità della gran parte dei beni in concessione a mettere in mora l'ENAC e a presentare formalmente istanza di sospensione dell'obbligo per l'anno 2013 del pagamento del canone nella misura del 100 per cento, come richiesto con nota ENAC 15 novembre 2013, prot. n. CCI129287/P, e comunque la sospensione del pagamento dei canoni futuri fino a quando non fosse stata certa la definizione dello stesso, nonché reso possibile l'uso completo delle strutture in concessione ed il pieno esercizio del diritto concessorio, per la realizzazione degli scopi della società e, quindi, per lo svolgimento di scuola e attività di volo e di paracadutismo ovvero in subordine la sua rideterminazione in considerazione dell'effettivo utilizzo dei beni. Tale istanza veniva reiterata con nota 8 maggio 2014;
   nelle more l'ENAC assume la deliberazione 00158627-p del 14 febbraio 2014 contenente la decisione di richiedere per tutte le concessioni di beni aeroportuali assentiti dall'ENAC, un canone pieno al 100 per cento del valore di mercato, e non più un canone ricognitorio, che però impugnata dall'Aeroclub d'Italia innanzi al Tar Lazio è stata sospesa con ordinanza del 30 maggio 2014 n. 2468, attesa la sua illegittimità per violazione del principio di affidamento non potendosi secondo il giudice amministrativo richiedere alle concessioni in corso di validità un canone pieno, quando per tanti anni si è sempre richiesto e ritenuto dovuto un canone ricognitorio (nel caso di HFD anche in occasione dei rinnovi e/o estensioni delle concessioni stipulate dopo molti anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 296 del 2005);
   nonostante ciò l'ENAC, nel mese di giugno, pur dando atto della pendenza dei procedimenti avviati con le suddette istanze e non ancora definiti dall'Agenzia del Demanio, ha ritenuto di poter richiedere alla HFD, istituzione affiliata all'Aero club, d'Italia, il canone pieno calcolato intimando il pagamento ad HFD entro 30 giorni;
   in tale clima di trattative, che avevano ingenerato un ulteriore legittimo affidamento circa la ritenuta sospensione di ogni richiesta di canone pieno, la HFD si è vista recapitare l'avviso di avvio di decadenza dalla concessione per mancato pagamento dei canoni pieni, per come peraltro erroneamente calcolati;
   il suddetto procedimento meriterebbe, senza dubbio, di essere archiviato perché, ove finalizzato con l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla concessione dei beni demaniali, di cui all'atto 29 settembre 2006 prot. n. 3744, sarebbe senza dubbio illegittimo e fonte di gravissimi danni e per il demanio e per l'ENAC (sotto il profilo risarcitorio e di responsabilità amministrativa) oltre che, chiaramente, per la Società concessionaria;
   l'ENAC, infatti, a fondamento dell'avvio del procedimento di decadenza, pone la circostanza che la Società, a fronte delle richieste di canone pieno per l'anno 2013 e per l'anno 2014, avrebbe provveduto soltanto al pagamento del canone per come previsto nell'atto concessorio – ritenuto dall'Ente però quale mero acconto – e non avrebbe, invece, provveduto al pagamento degli importi dovuti, comunicati con le note 15 novembre 2013 prot. n. 129287 rettificata con nota 14 gennaio 2014 prot. n. 3329 quanto al 2013 e con nota 3 giugno 2014 prot. n. 57813 quanto al 2014 e cioè del canone pieno, asseritamente individuato secondo i criteri di cui alla concessione demaniale di cui all'atto 29 settembre 2006 prot. n. 3744;
   bisogna precisare che l'articolo 47 lett. d) cod. nav. dispone che «L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario ...; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione». Orbene nell'atto di concessione è espressamente indicato (sub. punto s n. 3) che la facoltà dell'Ente di procedere con la decadenza è subordinato all'omesso pagamento di una rata annua del canone, così come determinato nella medesima concessione, pari al 10 per cento del canone intero, e successivamente approvato dall'Agenzia del Demanio. Tale importo è stato integralmente e tempestivamente pagato;
   già tale elemento sarebbe sufficiente a dimostrare la vincolatività di quanto sancito nell'atto concessorio e l'impossibilità di correlare al mancato pagamento di somma non contemplata in quest'ultimo (canone pieno al 100 per cento l'avvio di un procedimento di decadenza. Specie poi se si considera la non esigibilità di tale rideterminato canone per le concessioni in corso di validità alla luce di quanto recentemente evidenziato con ordinanza del Tar Lazio sez. III ter 30 maggio 2014 n. 2468;
   sanzionare, quindi, con la decadenza il mancato pagamento di un canone erroneamente determinato risulterebbe secondo l'interrogante illegittimo, specie poi se si considera che la società non si rifiuta di pagarlo, ma ritiene legittimamente di dover attendere l'esito della valutazione delle istanze presentate volte o alla sospensione del pagamento o comunque ad una corretta determinazione dell'importo (nonché l'esito del giudizio innanzi al Tar instaurato dall'Aero Club d'Italia);
   stante la perdurante pendenza di tali procedimenti non sarebbe secondo l'interrogante possibile l'adozione di un provvedimento di decadenza, atteso che un accoglimento delle istanze, ove successivo alla pronunciata decadenza, sarebbe inutiliter dato, attese le conseguenze irreparabili connesse appunto alla decadenza dalla concessione, con palese violazione anche di diritti costituzionalmente garantiti (articolo 24 cost.) oltre che dei principi di buona amministrazione di cui all'articolo 97 Cost.;
   si apprende che, su richiesta del pm Mario Palazzi, il gip Maurizio Caivano lo scorso 7 aprile 2014, ha disposto il carcere per Sergio Legnante, ex direttore dell'aeroporto di Ciampino, funzionario dell'ENAC; per Alfonso Mele, ingegnere in servizio presso la Direzione centrale dell'ENAC, nonché per l'imprenditore Massimiliano Mantovano, «dominus» effettivo di numerose ditte che si aggiudicavano in modo illegittimo gli appalti sugli aeroporti del Lazio gestiti direttamente dall'ENAC. Ai domiciliari sono finiti due collaboratori di Mantovano, Adriano Revelant e Luigi Guerrini (socio di maggioranza e amministratore della PRIMAVERA 83 srl, società che ha richiesto il pagamento della consulenza all'HFD) e un altro funzionario ENAC, Renato Lolli. L'accusa sarebbe quella di associazione per delinquere finalizzata ai reati di corruzione, turbativa d'asta, falso e frode nelle pubbliche forniture. Le indagini, secondo gli inquirenti, avrebbero portato alla luce un sistema collaudato di alterazione delle procedure di gara indette dall'Ente e assegnate sempre a Mantovano: i costi delle opere venivano gonfiati in modo fraudolento e gli indebiti profitti divisi assieme ai funzionari pubblici infedeli come prezzo della corruzione. Un sistema che andava avanti da anni e che secondo gli inquirenti avrebbe portato ad un danno erariale di circa 8 milioni di euro;
   l'ENAC, a seguito dell'accaduto, ha costituito una Commissione interna di indagine che avrebbe rilevato;
   l'impegno economico e professionale di un privato come l'HFD, ha permesso a tutto il territorio del Lazio di poter nuovamente utilizzare in sicurezza un bene pubblico abbandonato a costo zero per lo Stato, ripristinando, anche, uno snodo nazionale strategico dal punto di vista dei trasporti e delle comunicazioni. L'Aeroporto di Aquino per le sue caratteristiche orografiche e di posizionamento al centro del Mediterraneo è uno «Scalo Avioturistico» importante, un punto di accoglienza per i velivoli da diporto e per i loro equipaggi provenienti da tutto il mondo, oltre che luogo per eventi sportivi culturali e turistici di grande rilevanza internazionale. La sua apertura al traffico aereo e all'attività didattica sarebbe un'opportunità di sviluppo costante per tutta l'economia del territorio circostante per la formazione professionale dei giovani e per la creazione di nuovi posti di lavoro e ad oggi tale sviluppo del territorio è precluso dall'impossibilità per HFD di poter operare su tale aeroporto, nonostante sia merito esclusivo della stessa il ripristino della funzionalità dello scalo;
   a fronte di ciò, l'ENAC non procederebbe ancora con l'accatastamento degli immobili dati in concessione all'HFD, impedendo di fatto l'allaccio dell'acqua e l'utilizzo di tutti i manufatti ristrutturati, non permettendo, quindi, alla società di esercitare il proprio diritto concessorio di volare e fare scuola, dopo quasi 10 anni dall'inizio della concessione e dopo tutti i lavori effettuati dalla stessa per ripristinare la funzionalità dell'aeroporto –:
   se i fatti elencati in premessa corrispondano al vero;
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente, per quanto di sua competenza, verificare insieme alla commissione interna d'indagine dell'ENAC, eventuali gravi irregolarità amministrative, riguardanti il procedimento di decadenza portato avanti, nei confronti della Società HFD e quali provvedimenti e iniziative intende porre in essere, per ovviare alla situazione di incertezza creatasi in relazione ai fatti sopra descritti. (5-05301)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05301

  Le complesse vicende relative al rilascio da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) di alcuni provvedimenti concessori di manufatti, infrastrutture e aree di pertinenza dell'aeroporto di Aquino a favore della società sportiva HFD (Human Flight Dimension), fino alla disposizione, da parte del medesimo ENAC, nel 2014, dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, lettera d), del Codice della navigazione, per omesso pagamento del canone relativamente agli anni 2013 e 2014, possono riassumersi in tre questioni principali:
   i contenuti dei provvedimenti concessori;
   l'entità dei canoni dovuti dalla società HFD;
   la legittimità del procedimento di avvio della decadenza.

  Prima di passare, però, all'esame di tali questioni, mi preme sottolineare, circa i riferimenti a vicende giudiziarie che avrebbero coinvolto ex dipendenti ENAC intervenuti a suo tempo per competenze di ufficio nella trattazione di problematiche riguardanti l'aeroporto di Aquino, che sarà la competente magistratura a dover far luce sulle stesse e che, qualora la società interessata ritenga di aver subito atti illeciti di rilevanza penale, potrà adire le competenti sedi giudiziarie. È chiaro, comunque, che il MIT e l'ENAC, che è Ente pubblico non economico e dunque anch'esso una pubblica amministrazione, hanno il dovere istituzionale di perseguire la legittimità dell'azione amministrativa e che, qualora emergessero comportamenti di dipendenti non in linea con la stessa, tali comportamenti dovranno essere perseguiti in base a quanto previsto dalla pertinente normativa.
  Passando al merito delle predette questioni, in base a quanto riferito dall'ENAC, competente all'adozione dei relativi provvedimenti e, in base a quanto risulta dagli stessi, preciso che:
   il 21 settembre 2005, veniva rilasciato dall'ENAC un primo provvedimento concessorio a favore della HFD, per la durata di un anno, rinnovato il 29 settembre 2006 per la durata di sei anni e con previsione di un possibile ulteriore rinnovo per altri 6 anni. La concessione veniva rilasciata a seguito del pagamento da parte della stessa società delle somme non versate all'Erario dal precedente concessionario (Aero Club della Ciociaria) e aveva ad oggetto alcuni beni demaniali da destinare ad attività di volo, scuola di volo e scuola di paracadutismo e prevedeva, tra gli obblighi a carico della Società, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni avuti in concessione, oltre alla riqualificazione e manutenzione di aree non oggetto di concessione;
   nel 2009, l'oggetto della concessione demaniale veniva ulteriormente ampliato con altro provvedimento per la durata di due anni, rinnovato nel 2012 per la durata di ulteriore due anni;
   l'impegno economico a carico della società derivante dagli obblighi manutentivi e di ripristino dei beni secondo quanto indicato nel provvedimento concessorio è stato un elemento determinante ai fini dell'estensione della durata della concessione iniziale ai sei anni aggiuntivi, per permettere alla società l'ammortamento degli investimenti programmati ma non ai fini di uno sconto sui canoni demaniali;
   circa l'importo di tali canoni, ENAC precisa di aver applicato la normativa vigente all'epoca (decreto ministeriale 7 maggio 1998, attuativo della legge 29 novembre 1995 n. 507) che prevedeva la riduzione al 10 per cento dei canoni demaniali per le società sportive senza scopo di lucro, risultando HFD iscritta al Centro Sportivo Italiano (CSI), ente di promozione sportiva affiliato al CONI;
   anche sulla base delle nuove prescrizioni intervenute in materia con il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005, l'ENAC ha continuato ad applicare l'abbattimento al 10 per cento dei canoni concessori in favore degli Aero Club, nonché delle istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro;
   a seguito, però, di una verifica documentale circa i requisiti per l'accesso al beneficio del canone ridotto in capo alla società HFD, emergeva che l'attività di paracadutismo era stata esclusa dalle discipline sportive promosse dal Centro Sportivo Italiano, l'iscrizione al quale, secondo quanto sostenuto dall'ENAC, aveva consentito alla Società di usufruire del canone ridotto;
   l'Ufficio legale dell'ENAC riteneva che la concessionaria in argomento, in quanto società di capitali, non rientrasse nelle fattispecie previste dall'articolo 11 del citato a decreto del Presidente della Repubblica. Lo stesso Ufficio legale rilevava che neppure l'eventuale iscrizione a un ente di promozione sportiva avrebbe potuto giustificare la riduzione del canone perché il nuovo Regolamento aveva abrogato le norme che prevedevano tale criterio per l'attribuzione del beneficio;
   nel 2012, anche l'Agenzia del demanio, competente in materia di canoni demaniali, sosteneva che, a suo parere «non sussistono i criteri oggettivi per la concessione dei benefici invocati per ciò che concerne il canone demaniale»;
   nel 2013, l'Avvocatura generale dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere dell'ENAC, affermava, con nota del 5 ottobre 2013, di condividere l'avviso dell'ENAC e dell'Agenzia del demanio secondo cui le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sia pure iscritte a un ente di promozione sportiva (CSI) affiliato al CONI, non sono legittimate a usufruire della riduzione del canone, in quanto non contemplate dal predetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, evidenziando, tuttavia, che l'adeguamento del canone avrebbe potuto essere richiesto soltanto con riferimento ai canoni maturati dalla messa in mora, ossia dal 18 gennaio 2013, avendo, per il pregresso, il comportamento dell'ENAC ingenerato nel privato un legittimo affidamento in buona fede al pagamento del canone in misura agevolata;
   sempre nel 2013, la Direzione aeroportuale di Ciampino calcolava i canoni demaniali dovuti nella misura del 100 per cento, richiedendo ad HFD un conguaglio dei canoni pregressi non versati, rammentando alla stessa la possibilità di accedere a eventuale rateizzazione del debito presso la competente Agenzia del demanio. La società non condivideva la posizione dell'Ente, evidenziando l'assenza dello scopo di lucro della stessa società e l'impossibilità di ammortizzare le spese sostenute per la riqualificazione delle aree demaniali a causa di autorizzazioni in sospeso presso l'ENAC, nonché il mancato accatastamento degli immobili, condizione necessaria per l'erogazione dell'acqua;
   a seguito del mancato pagamento richiesto l'Ente, ad ottobre 2014, avviava il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione.

  In definitiva, ENAC sostiene la legittimità di tale provvedimento mentre la società interessata, per le ragioni indicate anche dall'Onorevole interrogante, non si rifiuta di pagare ma ritiene di dover attendere l'esito della valutazione delle istanze da essa presentate volte o alla sospensione del pagamento richiesto o comunque a una corretta determinazione dell'importo, nonché l'esito del giudizio innanzi al TAR instaurato dall'Aero Club d'Italia avverso la deliberazione dell'ENAC del 14 febbraio 2014 con cui si è stabilito che i canoni per le concessioni di beni aeroportuali assentite direttamente dall'ENAC devono essere calcolati al 100 per cento del valore di mercato, a prescindere dalla forma giuridica rivestita dal titolare della concessione.
  In proposito, si evidenzia che il TAR per il Lazio, con ordinanza del 30 maggio 2014, sul ricorso presentato dall'Aero Club d'Italia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della menzionata deliberazione ENAC, considerando sussistenti i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare, ha accolto la stessa «limitatamente alle concessioni in corso e fino alla loro scadenza» e ha fissato l'udienza di merito al prossimo 17 luglio.
  Ferma restando la rilevanza della decisione nel merito del TAR anche per la vicenda riguardante la società HFD, assicuro che le competenti strutture del MIT seguiranno gli ulteriori sviluppi della questione in collaborazione con l'ENAC.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aviazione civile

aeroporto

cessazione dei pagamenti