Legislatura: 17Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/04/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2015
CIPRINI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI e TRIPIEDI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 7, lettera f), della legge delega n. 183 del 2014, «allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva», ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sulla seguente materia: «Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore»;
la materia dei controlli a distanza è oggi disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto statuto dei lavoratori) il quale prevede che «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti»;
in realtà, tutto l'impianto della legge n. 300 del 1970, seppur da alcuni ritenuto ingiustamente, «superato», reca disposizione per la tutela e la dignità del lavoratore: gli articoli 2, 3 e 6 dello statuto disciplinano il potere di controllo del datore di lavoro sui lavoratori, così attuando la garanzia della dignità del lavoratore – che costituisce il limite della libertà di iniziativa economica di cui al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione – e, nel loro combinato disposto, distinguono la tutela del patrimonio aziendale (e, quindi anche la vigilanza) dalla vigilanza sull'attività lavorativa. La finalità è quella di evitare per un verso forme di controllo occulto e, per altro verso, di escludere un controllo di tipo poliziesco, quale quello effettuabile dalle guardie giurate, che, nel tempo della emanazione dello statuto, appariva vessatorio nella forma e di limitare le ispezioni sulla persona del lavoratore;
l'articolo 4, completando le garanzie nei confronti dei controlli occulti, vieta il controllo a distanza operato con impianti audiovisivi e con altre apparecchiature installati allo scopo esclusivo del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, e, al contempo, operando una sorta di bilanciamento di interessi, al comma 2 ne ammette l'istallazione solo se finalizzati a soddisfare esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro, ma previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, se interviene provvedimento autorizzatorio dell'ispettorato del lavoro;
una volta ottenuto il provvedimento autorizzatorio dell'ispettorato, l'uso dell'impianto audiovisivo ovvero della apparecchiatura è ammesso per la realizzazione delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza e non anche al fine (sia pure concomitante con quello difensivo) di effettuare la sorveglianza del lavoratore;
dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi i controlli cosiddetti difensivi, quelli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore quali, ad esempio, quelli assicurati dai sistemi audiovisivi di controllo dell'accesso ad aree riservate o le apparecchiature di rilevazione di telefonate ingiustificate, ma solo se non ne risulti indirettamente un controllo sull'attività lavorativa;
ove ciò accada rimane applicabile la garanzia prevista dal secondo comma dell'articolo 4 per la semplice ragione che l'innegabile e comprensibile esigenza di evitare condotte illecite da parte di terzi o degli stessi dipendenti non giustifica forme di controllo a distanza che determinano un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore l'evoluzione tecnologica, informatica ed elettronica ha creato una serie di questioni legate sia alle caratteristiche intrinseche della tecnologia stessa, sia alle sue modalità di utilizzazione e alla sua capillare diffusione nel mondo del lavoro e ciò sul rilievo della estrema pervasività di un sistema che raccoglie dati diversi e consente verifiche incrociate;
computer, impianti di telefonia mobile, navigazione in internet, posta elettronica, ed anche badge e sistemi di riconoscimento (biometrici o RFID – radio frequency identification device – palmari), sono ormai normali strumenti di lavoro, e presentano una capacità di intrusione elevatissima anche perché il loro uso consente controlli incrociati che aprono lo sguardo sugli aspetti più intimi della persona del lavoratore;
l'utilizzo di internet, ad esempio, può formare oggetto di analisi, profilazione, ed integrale ricostruzione mediante elaborazione di file cronologici (log file) della navigazione web ottenuti da un server aziendale (proxy server) o da altri strumenti di registrazione; i servizi di posta elettronica sono suscettibili di controlli che possono giungere alla conoscenza da parte del datore di lavoro del contenuto della stessa corrispondenza del lavoratore; come il palmare, il badge dotato di banda magnetica consente la identificazione del lavoratore ai varchi di ingresso in azienda, ma in caso di predisposizione di altri rilevatori, anche la localizzazione continua del lavoratore; l'utilizzazione dei dati biometrici (impronte digitali, conformazione della mano, impronta dell'iride) utilizzati per l'identificazione dei lavoratori all'ingresso dei luoghi di lavoro è particolarmente invasiva (come è accaduto per la richiesta di Fincantieri di applicare un microchip agli scarponi o agli elmetti degli operai – Il fatto quotidiano del 6 aprile 2015);
questi strumenti, come altre forme di tecnologia avanzata, ogni volta che consentono forme di controllo a distanza che per le modalità di realizzazione ledono la dignità del lavoratore e perciò stesso vanno oltre quella dimensione umana alla quale si è fatto cenno, rimangono sussumibili entro la previsione dell'articolo 4 dello statuto;
le disposizioni dello statuto hanno conservato la loro piena validità e modernità anche di fronte alla pervasività dell'evoluzione tecnologica;
recentemente Il Fattoquotidiano on line del 6 aprile 2015 ha dato la notizia che «lo scorso 1o aprile il Consiglio d'Europa ha rivolto ai 47 Stati membri una “raccomandazione” (in realtà un aggiornamento rispetto a quanto disposto nel 1989) sui principi da seguire quando si legifera in tema di lavoro, privacy e nuove tecnologie. Ai punti 15 e 16 si fa esplicito riferimento alle tecnologie utilizzate per monitorare i lavoratori e a quei sistemi in grado di rivelare la loro posizione: il testo ribadisce che il monitoraggio dell'attività del dipendente non può essere lo scopo principale, bensì solo l'indiretta conseguenza di un'azione volta a proteggere la produzione e la salute e la sicurezza dei lavoratori. Al contrario è fatto divieto assoluto di controllare “attività e comportamenti” dei dipendenti e di usare telecamere o altri sistemi di sorveglianza in spogliatoi, mense e aree ricreative. Viene ribadita poi la necessità di un confronto con le organizzazioni sindacali»;
la raccomandazione, che si applica sia al settore pubblico sia al privato, indica che i datori di lavoro dovrebbero evitare di interferire in modo ingiustificato e irragionevole nel diritto al rispetto della privacy dei dipendenti sul luogo di lavoro, precisando che questo principio si estende a tutte le tecnologie dell'informazione. Il testo contiene una serie di garanzie volte a far sì che i dati personali dei dipendenti siano adeguatamente protetti, e fornisce linee guida sulla raccolta dei dati personali da parte dei datori di lavoro, la loro registrazione e comunicazione esterna (a degli organismi pubblici, per esempio);
la raccomandazione impone limiti ferrei su qualsiasi tipo di controllo operato nei confronti dei dipendenti, ma anche sulla raccolta e l'utilizzo di tutti i loro dati personali. Viene così stabilito che ai datori di lavoro è vietato usare qualsiasi tecnologia al solo scopo di controllare le attività e i comportamenti dei dipendenti, ma soprattutto che nel caso si renda necessario utilizzare telecamere, o altri sistemi di sorveglianza, questi non dovranno mai essere posizionati in zone dove normalmente i dipendenti non lavorano, come spogliatoi, aree ricreative, o mense;
ad essere «off limits» sono anche tutte le comunicazioni «private» dei dipendenti. Mentre l'accesso a quelle professionali, per esempio una mail a un collega, è consentito solo se il lavoratore è stato informato che questo può accadere, e unicamente se l'accesso è necessario per motivi di sicurezza, o, per esempio, per garantire che un lavoro venga terminato. Il lavoratore ha poi il diritto di sapere quali dati il datore di lavoro sta raccogliendo su di lui e perché, e ha anche il diritto di visionarli, di chiederne la correzione, e addirittura la cancellazione. Nella raccomandazione vengono elencate anche tutte le informazioni che un datore di lavoro non può chiedere al dipendente o a chi vuole assumere, e i limiti che deve rispettare nel comunicare, anche all'interno della stessa azienda, i dati raccolti;
alla luce della raccomandazione europea, la nuova normativa dovrà portare ad un rafforzamento delle garanzie e dei diritti già previsti nell'articolo 4 dello statuto, stante la pervasività delle nuove tecnologie;
altrettanto determinante è la circostanza che il nuovo contratto a tutele crescenti previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 ha di fatto «liberalizzato» il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare anche per condotte extra lavorative) limitando drasticamente la tutela reintegratoria e così indebolendo la posizione del lavoratore di fronte a licenziamenti anche per fatti estranei all'attività lavorativa;
si rende necessario un intervento del Governo volto a rafforzare e migliorare la tutela del dipendente nel quadro delle garanzie già previste dallo statuto dei lavoratori –:
quale sia la posizione del Governo in merito e se nella predisposizione delle prossime iniziative normative abbia intenzione di rispettare quanto prescritto dalla raccomandazione del Consiglio d'europa anche migliorando e/o rafforzando l'attuale quadro normativo previsto dallo statuto dei lavoratori in tema di garanzie sindacali e diritti del lavoratore in materia di controlli a distanza e/o con apparecchiature elettroniche scongiurando il rischio di profilazione, controllo e/o sorveglianza occulta dei lavoratori per fini estranei all'attività lavorativa. (5-05294)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
diritto del lavoro
raccomandazione