ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05291

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/04/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2015

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05291
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   MORETTO, GINATO e ZOGGIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 92, è introdotto, a decorrere dal 2015, un credito d'imposta in favore delle forme di previdenza complementare (i cosiddetti fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), riconosciuto nella misura del 9 per cento del risultato netto maturato (assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del richiamato decreto legislativo n. 252 del 2005, applicata in ciascun periodo d'imposta); l'agevolazione intende compensare l'incremento dell'aliquota impositiva sui redditi di natura finanziaria, che per gli investimenti dei fondi pensione è incrementata dall'11,5 al 20 per cento nella stessa Legge di stabilità (articolo 1, commi 621 e 622);
   il credito d'imposta è attribuito a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; l'agevolazione prevista va certamente a favore dello sviluppo economico del nostro Paese, ma la forma che prenderà l'assegnazione di tale credito d'imposta si rivelerà determinante per gli effetti sull'economia reale;
   dalle anticipazioni sui contenuti del decreto attuativo sembrerebbe identificata la definizione di cosa si intende per medio lungo termine nella previsione secondo cui i titoli debbono essere mantenuti in portafoglio per almeno cinque anni (e in caso di vendita anticipata, il corrispettivo conseguito deve essere impiegato per nuovi investimenti nelle medesime attività);
   sembrerebbe inoltre che il credito fiscale sia previsto solo a fronte di investimenti in attività che rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture correlate all'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità e dove questi investimenti siano condotti in forma diretta nel capitale o in strumenti di debito di società che operano in questi settori oppure in forma indiretta, sottoscrivendo quote di fondi specializzati in questo tipo di investimenti; il credito d'imposta si attiverebbe soltanto in relazione a investimenti in infrastrutture, comprese telecomunicazioni ed energia, mentre risulterebbero esclusi tutti gli altri settori;
   tali modalità di attuazione consentirebbero certamente di attrarre gli investitori istituzionali nei settori che più rapidamente incidono sulla competitività dell'economia e dove l'investimento è capace di generare reddito attraverso ricavi da utenza; tuttavia, la limitazione dei settori potrebbe costituire un freno alla capacità di incanalare il risparmio previdenziale nel rilancio dell'economia; minibond e forme di equity «di sviluppo» diretti alle imprese di altri settori e in grado di creare occupazione risulterebbero infatti esclusi da tali modalità di attuazione, nonostante costituiscano tipologie di investimento sostenute da realtà dedicate alla tutela del risparmio, che si sono in molti casi mosse tempestivamente e coraggiosamente per contrastare la crisi –:
   quale sia lo stato di avanzamento della stesura del decreto relativo alle modalità di attuazione del credito d'imposta in favore delle forme di previdenza complementare previsto all'articolo 1, comma 92, della legge di stabilità 2015 e se siano confermate le anticipazioni descritte riguardanti la durata e i settori di destinazione degli investimenti (5-05291)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05291

  Con il documento in oggetto gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa i tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore delle forme di previdenza complementare.
  In relazione a detto decreto più in dettaglio gli Onorevoli interroganti desiderano avere la conferma del fatto che le attività finanziarie individuate dal medesimo decreto sono quelle che rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture e che le stesse devono essere mantenute in portafoglio per almeno cinque anni.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si precisa quanto segue.
  L'articolo 1, comma 92, della legge di stabilità 2015 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 9 per cento del risultato netto di gestione maturato, a condizione che un ammontare dello stesso sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre ad individuare le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali le forme di previdenza complementare devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire dell'istituendo credito di imposta, deve, altresì, stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta stesso.
  La ratio della disposizione contenuta nel predetto articolo 1, comma 92, della legge n. 190 del 2014, come precisato dagli Onorevoli interroganti, è quella di compensare gli effetti dell'aumento, previsto dalla medesima legge n. 190, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (dal 11 per cento al 20 per cento) che si applica sul risultato netto maturato conseguito dai fondi pensione, e, nel contempo, attrarre risorse private verso investimenti di medio-lungo termine che vadano a beneficio dell'economia.
  In ordine alla scelta delle attività di carattere finanziario che danno diritto al credito, dal punto di vista tecnico, è opportuno evidenziare che la loro individuazione non può prescindere da un'attenta ponderazione delle peculiarità dell'attività svolta dai fondi pensione.
  Si ricorda, infatti, che i fondi pensione, nel rispetto del principio di una sana e prudente gestione, devono perseguire l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, al fine di garantire le future prestazioni pensionistiche dei lavoratori.
  Deve sottolinearsi, inoltre, che i fondi pensione, nella gestione delle loro disponibilità devono rispettare i criteri di investimento ed i limiti fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2014, n. 166.
  Ciò posto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, è stato adottato il 7 maggio 2015.
  Il Dipartimento delle finanze riferisce di aver trasmesso in data 8 maggio 2015, il testo del predetto decreto all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il provvedimento è stato elaborato valutando attentamente le suesposte considerazioni in ordine alla finalità dell'agevolazione ed ha individuato le attività finanziarie rilevanti negli investimenti nel settore delle infrastrutture ed in quello delle PMI, con il vincolo di detenzione in portafoglio delle stesse pari a cinque anni.
  La scelta pertanto si è appuntata sui settori, che al momento necessitano senz'altro di maggiori risorse finanziarie, tenuto anche conto che tali settori sono destinati ad incidere in modo rilevante sulla competitività dell'economia, offrendo flussi prevedibili e costanti e creando occupazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

investimento

conseguenza economica