ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05271

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/04/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05271
presentato da
PESCO Daniele
testo presentato
Mercoledì 8 aprile 2015
modificato
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   PESCO, CANCELLERI, ALBERTI, DA VILLA, L'ABBATE, PARENTELA, COZZOLINO, MASSIMILIANO BERNINI, MICILLO, COLLETTI, DI BATTISTA, SPESSOTTO, NICOLA BIANCHI, MANLIO DI STEFANO, DELL'ORCO, D'AMBROSIO, PETRAROLI, CARINELLI, NESCI, PAOLO BERNINI, FERRARESI, SORIAL, FRUSONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
la legge n. 311 del 2004, ai commi 429 e seguenti, ha previsto la possibilità per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
ai sensi del comma 430 della detta legge, possono avvalersi della facoltà le imprese che appartengono al settore della grande distribuzione (articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 114 del 1998) e che svolgono attività commerciale di servizi. Pertanto, l'esercizio dell'opzione riguarda le imprese che hanno «più punti vendita» nel territorio dello Stato, di cui almeno uno con:
a) superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti;
b) superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
inoltre, sono considerate «di grande distribuzione commerciale» le imprese che, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro;
le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono state definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005, successivamente sostituito dal provvedimento del 12 marzo 2009; in particolare, la trasmissione dei corrispettivi deve avvenire, distintamente per ogni punto vendita e per ciascuna giornata, secondo le specifiche tecniche allegate al detto provvedimento e deve riguardare tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare, ed anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi; il termine per la trasmissione è stato fissato entro il 15o giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento; la trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Internet oppure avvalendosi di un intermediario abilitato a Entratel. Per ogni mese, i contribuenti interessati devono inviare una sola comunicazione;
la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente: la trasmissione telematica, dunque, sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ma non produce effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (intitolato agli «obblighi dei contribuenti»); i soggetti che si avvarranno di tale facoltà, quindi, dovranno continuare ad adempiere tutti gli obblighi connessi alla registrazione, liquidazione, versamento periodico e versamento annuale dell'imposta, nonché alla tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; le aziende che, avendone facoltà, decidono di sottrarsi all'obbligo di certificazione dei corrispettivi sono esonerati soltanto dal rispetto degli adempimenti strettamente connessi all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale: non sono, in particolare, tenuti all'installazione di apparecchi misuratori fiscali e alla relativa verifica periodica del corretto funzionamento, né alla tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzare in caso di mal funzionamento degli apparecchi –:
quale sia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il numero di punti vendita che annualmente ha esercitato l'opzione di cui ai commi 429 e seguenti della legge 311 del 2004, quali forme di controllo siano state eseguite per verificare l'attendibilità dei dati forniti e quanti siano i controlli che sono stati effettuati in relazione al numero di contribuenti beneficiari dell'opzione.
(5-05271)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05271

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disciplina di cui all'articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. che ha previsto la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e di prestazioni di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633.
  In particolare, l'Onorevole chiede di conoscere il numero dei punti vendita che annualmente ha esercitato l'opzione in argomento, quali forme di controllo sono state eseguite per verificare l'attendibilità dei dati forniti e quanti sono i controlli che sono stati effettuati in relazione al numero dei contribuenti beneficiari dell'opzione stessa.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
  Sulla base delle comunicazioni trasmesse, in ottemperanza delle regole tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attuativo dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 311/2004, sino alla fine dell'anno 2014, risulta che:
   il numero dei soggetti che hanno aderito all'opzione di trasmissione telematica in argomento è pari a 217 unità;
   il numero dei punti vendita collegati a tali soggetti è pari a 7.491 unità.

  In merito alle attività di controllo nei confronti dei soggetti in argomento, si fa presente che la gran parte degli stessi rientra nelle categorie che l'Agenzia delle entrate definisce di «medio grandi dimensioni».
  In relazione alla quota parte dei soggetti di grandi dimensioni (ossia soggetti che hanno dichiarato un volume d'affari/ricavi superiore a 100 milioni di euro), l'Agenzia delle entrate ha attivato un controllo sostanziale, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009. n. 2. entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni, realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio (cosiddetto «tutoraggio»).
  Per la restante parte dei soggetti in argomento l'Agenzia riferisce che è comunque prevista un'attività di analisi del rischio, anche mediante il confronto tra i dati dichiarativi e di bilancio, che consente un controllo conseguente al grado di rischio determinato sul soggetto.
  A seguito di tali attività, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2006 in poi, sono stati emessi 236 atti di accertamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

punto di vendita

prestazione di servizi

specifica tecnica