ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05268

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 08/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/04/2015
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05268
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

   CAUSI e RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   per il periodo 2007-2013 l'Italia ha presentato all'Unione europea un Quadro strategico nazionale (QSN) con il quale sono state indirizzate le risorse che la politica di coesione ha destinato al nostro Paese;
   in tale contesto si è inserito il ruolo del Fondo sociale europeo, quale strumento volto al sostegno delle misure finalizzate a prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro;
   le misure sopra descritte sono state realizzate attraverso strumenti di regolamentazione emanati dalle amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e materialmente posti in essere attraverso:interventi realizzati da organismi di formazione professionale accreditati;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la pubblicazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, ha chiarita, che i contributi FSE erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere;
   in relazione a dette finalità, l'erogazione assume carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale; tale natura sovventoria sussiste in quanto il contributo è concesso per finalità generali, come confermato da alcune risoluzioni dell'Agenzia delle entrate che — relativamente a finanziamenti erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo — precisano che le risorse finanziarie erogate dall'ente finanziatore per finalità generali restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA;
   in questo contesto si collocano anche le risposte formulate dalla medesima Agenzia delle entrate che hanno confermato l'esclusione — per i casi in questione — del rapporto sinallagmatico tra Amministrazione erogante e beneficiario, inquadrando i contributi come movimentazioni finanziarie carenti del presupposto oggettivo (cfr. Circolare 34/E del 21 novembre 2013);
   l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il testo unico delle disposizioni in materia di IVA, stabilisce come regola generale che «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta» e stabilisce altresì, al comma 3, lettera c), che l'indetraibilità non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da cessioni di beni ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f) del medesimo testo unico; in particolare, ai sensi della citata lettera a), rindetraibilità non si applica se si tratta di cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
   secondo l'interpretazione letterale della norma, essendo quindi in presenza di operazioni fuori campo IVA, agli organismi di formazione spetterebbe la piena detraibilità dell'IVA sugli acquisti;
   nell'approfondimento tecnico su gestione e controllo delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, pubblicato in «FOP Formazione orientamento professionale», rivista bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anno 8, numero 3 maggio-giugno 2008, prodotto al fine di assumere dei riferimenti univoci, per quanto contingenti, per l'interpretazione della normativa relativa a tali tematiche fatte salve tutte le premesse ed i contributi giurisprudenziali ivi riportati, si afferma che:
    a) per la tipologia di operazioni finanziate realizzate dagli organismi di formazione «il contributo assume una natura di movimentazione finanziaria e non si pone in un rapporto sinallagmatico, con la conseguenza che il medesimo esula dal campo di applicazione dell'IVA per difetto di presupposto oggettivo»;
    b) «si ritiene necessario chiarire che il diritto a detrazione relativo a beni e servizi acquisiti con contributi non direttamente collegati al prezzo è pieno e non limitabile se non nelle ipotesi espressamente previste dalla sesta direttiva IVA, vale a dire la detrazione è sempre ammessa a meno che il progetto finanziato venga svolto da enti non commerciali nell'ambito delle loro attività istituzionale (....). Questa previsione risulta molto più chiara nella Sesta direttiva nella quale l'articolo 17 secondo comma prevede in via generale che «nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore (...) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo» (vedi ora articolo 168 direttiva 2006/112/CE).»;
   in risposta ad un interpello formulato da Confindustria Veneto SIAV l'Agenzia delle entrate-direzione regionale del Veneto, con protocollo n. 907-43541/2009, ha chiarito quanto segue: «l'aver percepito un contributo a fondo perduto non preclude l'accesso al diritto a detrarre l'Iva pagata sugli acquisti e nemmeno influisce (né in senso positivo né in senso negativo) sulla misura in cui tale diritto può essere esercitato, li diritto alla detrazione, così, dovrà essere esercitato secondo le regole di carattere generale dettate dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alle quali il contribuente detrae l'Iva sugli acquisti nella misura in cui «a valle», in veste di prestatore di servizi o cessionario di beni, effettui operazioni attive che ne danno diritto. Pertanto esemplificando: qualora le operazioni attive poste in essere siano tutte imponibili o imponibili «assimilate» (articolo 19, comma 3), l'Iva assolta sugli acquisti effettuati con i contributi sarà interamente detraibile»;
   il tenore inequivocabile dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'indicazione contenuta nel citato approfondimento del gruppo tecnico del Ministero del lavoro e, soprattutto, la risposta dell'Agenzia nel citato interpello n. 907-43541/2009, hanno portato gli organismi di formazione a considerare in buona fede l'IVA sugli acquisti pienamente detraibile e quindi a non considerarla quale costo a discarico del contributo comunitario, pena la violazione di specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione nazionale;
   alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate (Cfr. Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Vicenza, accertamento n. T6503T603306 protocollo n. 116565/2014 del 17 dicembre 2014) hanno successivamente modificato l'interpretazione della norma e considerato che per l'IVA assolta sugli acquisti sostenuti dal beneficiario di contributo pubblico per attività di formazione, operi sempre l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi se gli stessi sono afferenti ad operazioni non soggette ad imposta;
   l'imposizione di costi per IVA indebitamente detratta, in seguito ad un mutamento interpretativo, porterebbe al collasso il sistema della formazione degli organismi di formazione senza fini di lucro, che si troverebbero impossibilitati a far fronte a tale imposizione;
   la mancata detrazione IVA, inoltre, comporterebbe una proporzionale diminuzione di investimento nell'attività formativa in un momento così difficile per la situazione socioeconomica e gli alti tassi di disoccupazione anche giovanile;
   ai sensi della risoluzione 51/E/2010 e secondo il principio di integrità dei pagamenti stabilito dall'articolo 80 del Regolamento CE n. 1083/2006, recante le «disposizioni generali sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999», i beneficiari devono ricevere l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità, senza applicazione di alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che comporti la riduzione di detti importi;
   quanto riportato sembra peraltro configurarsi come una violazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 –:
   quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare, nelle more dell'approvazione della disciplina attuativa per la gestione dei Fondi europei, al fine di applicare la detrazione dell'imposta, assolta sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione professionali, operati nell'ambito dei finanziamenti comunitari del PO 2007/2013, in presenza di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto dei Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o comunque, in ogni caso, al fine di stabilire la conformità alla normativa vigente del comportamento fiscale degli organismi di formazione professionale in materia di detraibilità IVA sugli acquisti affinché l'incertezza normativa e le differenti linee interpretative delle amministrazioni dello Stato non pongano i medesimi enti nella condizione di dover sostenere spese di contenzioso tributario, mettendo a rischio la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale in un momento così difficile per la situazione socio economica e gli alti tassi di disoccupazione. (5-05268)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05268

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare il ruolo del Fondo Sociale Europeo, quale strumento di sostegno delle misure dirette a prevenire e combattere la disoccupazione e sviluppare le risorse umane, sollecitano l'adozione di iniziative legislative ed interpretative dirette a chiarire la qualificazione ai fini della disciplina IVA dei contributi erogati dal predetto fondo nonché degli acquisti di beni e servizi effettuati dai beneficiari di tali sovvenzioni.
  In particolare, gli Onorevoli chiedono che venga riconosciuta la detrazione dell'imposta, assolta sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione professionale che ricevono finanziamenti dal Fondo sociale europeo alla luce di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e 3 lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova osservare che. ai fini IVA. le elargizioni di denaro pubblico che non abbiano il carattere di corrispettività (i.e. contributi a fondo perduto) sono tendenzialmente neutre in quanto non incidono sulla determinazione dell'imposta, né dal lato attivo (del soggetto erogante) né dal lato passivo (del soggetto beneficiario).
  Per il soggetto erogante, che operi nella qualità di soggetto passivo d'imposta, la neutralità dei contributi è direttamente desumibile:
   dall'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. in base al quale «Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;[...]»;
   dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al quale – in deroga al divieto generale di detrazione previsto per le operazioni che, a valle, non danno luogo alla realizzazione di operazioni imponibili (come nel caso di operazioni escluse da IVA) – è ammesso il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dal soggetto che ha posto in essere la cessione di denaro (fuori campo IVA).

  Specularmente, per il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto, nel caso di specie l'ente di formazione, il diritto a detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive dal medesimo poste in essere.
  Pertanto, per il soggetto beneficiario, il diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi «finanziati» da contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In particolare, in base all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi compete nella misura in cui detti beni e servizi sono impiegati per realizzare operazioni imponibili o a queste assimilate.
  Non è, dunque, detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e di servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo le deroghe previste dall'articolo 19. terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  È il caso di precisare che nei confronti del soggetto beneficiario non opera la deroga riconosciuta dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. trattandosi - come innanzi precisato – di una previsione da intendersi riferita agli acquisti di beni e di servizi effettuati dal soggetto erogante (colui che pone in essere l'operazione di cessione di denaro).
  In senso conforme ai principi sopra enunciati, questa Direzione si è espressa più volte, in numerosi documenti di prassi, in cui è stato chiarito che la detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo; l'IVA è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (cfr. risoluzione 11 marzo 2009. n. 61 E; circolare 19 luglio 2007, n. 46/E; risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E; risoluzione 16 marzo 2004. n. 42/E; circolare 24 dicembre 1997, n. 328).
  Ciò premesso, alla luce della disciplina sopra richiamata, in relazione alla questione rappresentata dagli interroganti, si ribadisce il principio di carattere generale in base al quale per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA – rectius, servizi di formazione fuori campo IVA in quanto non riconducibili ad un rapporto caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità – non compete alcuna detrazione d'imposta.
  Peraltro, qualora i beni e i servizi acquistati siano utilizzati promiscuamente. Vale a dire impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, a fronte dell'imposta assolta su tali acquisti spetta una detrazione rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta (cfr. articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: «Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni [...]».
  Come chiarito con la circolare n. 328 del 1997, in merito al criterio di ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e la quota indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato purché sia oggettivo e coerente in considerazione della natura dei beni e servizi acquistati.
  È il caso di precisare, altresì, che, qualora il soggetto passivo realizzi, oltre alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, anche operazioni imponibili e operazioni esenti (ad esempio, nell'ipotesi in cui l'organismo di formazione accreditato fornisca, oltre ai servizi di formazione fuori campo, anche servizi di formazione esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e servizi di formazione imponibili) occorre scomputare, preliminarmente, dall'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto specificamente imputabile ad operazioni fuori campo IVA. L'importo ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua (risultante dal predetto scomputo) applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  È opportuno sottolineare, inoltre, che tale impostazione è perfettamente coerente con il principio di integrità dei pagamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo sancito dall'articolo 80, del regolamento comunitario n. 1083/2006, in base al quale non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. Si evidenzia, infatti, che le somme derivanti dal predetto Fondo, in quanto riconducibili – secondo i termini anzidetti – nell'ambito di contributi fuori campo IVA. non sono «decurtate» dell'IVA corrispondente, bensì sono erogate al soggetto beneficiario per l'intero ammontare.
  Per quanto riguarda, invece, le preoccupazioni espresse circa l'incidenza negativa dell'indetraibilità dell'IVA sul livello delle prestazioni formative erogabili attraverso i finanziamenti del Fondo sociale europeo, pur comprendendo la rilevanza delle ricadute e gli eventuali impatti sociali, si evidenzia che la lettura finora data alle disposizioni nazionali concernenti la detrazione IVA è l'unica compatibile con le disposizioni della direttiva CE 112/2006. alle quali le normative degli Stati membri, e le relative interpretazioni devono necessariamente conformarsi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

risoluzione

beni e servizi