ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05262

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLI NARDELLI FLAVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
09/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/07/2015
Resoconto PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2015

DISCUSSIONE IL 09/07/2015

SVOLTO IL 09/07/2015

CONCLUSO IL 09/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05262
presentato da
PICCOLI NARDELLI Flavia
testo di
Mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

   PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   gli istituti culturali italiani, anche se soggetti di natura privata, assolvono a fondamentali funzioni di interesse pubblico;
   gli istituti culturali, che sono organizzazioni senza scopo di lucro, promuovono le attività di studio e di ricerca e si occupano, inoltre, della conservazione e della valorizzazione patrimonio bibliotecario e archivistico;
   gli istituti, in quanto soggetti di natura privata, non possono usufruire delle misure introdotte con l’«artBonus» all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
   nonostante l'inversione di tendenza da parte di questo Governo, nelle legislature precedenti le risorse finanziarie destinate dallo stato agli istituti culturali hanno subito notevoli tagli;
   la maggior parte delle istituzioni culturali afferenti all'Associazione degli istituti culturali italiani ha inviato domanda per contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nella tabella triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, legge 17 ottobre 1996, n. 534;
   alcune istituzioni culturali hanno già ottenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il 2014, un contributo ordinario annuale dello Stato erogato ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, relativamente alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1;
   l'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 13 ottobre 2014 n. 3057 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, recita «Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato»;
   l'articolo 9, comma 1, del decreto direttoriale 13 ottobre 2014 n. 3057 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, recita «Gli enti inseriti nella Tabella Triennale 2014-2016 (per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca) non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato»;
   l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 9, al comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3057 del 13 ottobre 2014 hanno generato dubbi interpretativi sulla possibilità di presentazione delle domande per i contributi. In particolare i contributi ricevuti dalle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non sembrano essere ostativi all'accesso al bando pubblico per la concessione dei contributi erogati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 44 dell'8 febbraio 2008 –:
   quali iniziative il Ministro intenda assumere allo scopo di chiarire in modo esplicito le interpretazioni dei citati articoli 2, comma 2, e 9, comma 1, del decreto direttoriale 13 ottobre 2014, n. 3057, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e permettere agli istituti culturali ammissibili la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi previsti ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44. (5-05262)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05262

  In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si ricorda preliminarmente che il bando pubblico, emanato con decreto direttoriale del 13 ottobre 2014, n. 3057, è finalizzato alla concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 dell'8 febbraio 2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca), svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
  Il bando, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, seleziona i soggetti, in possesso di determinati requisiti, che saranno inseriti in un elenco avente efficacia triennale, relativamente al periodo 2014-2016.
  I requisiti sono specificati all'articolo 2 del citato Regolamento ministeriale, integralmente richiamato dal bando, In base a detta disposizione: «Non possono usufruire dei contributi del bando gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nei corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato».
  Trattandosi di contributi pubblici, ed essendo gli stessi destinati a coprire le spese di «funzionamento» degli enti privati di ricerca, al fine di evitare un doppio finanziamento a carico del bilancio dello Stato di una medesima spesa sostenuta da un singolo Ente, il bando, prevedendo il «Divieto di cumulo e revoca del contributo», all'articolo 9 così recita:
   1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
   2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e dal recupero delle somme già accreditate.

  Tale previsione, insieme con la richiesta di una rendicontazione contabile delle spese sostenute, ha lo scopo, appunto, di evitare una duplicazione del finanziamento pubblico.
  Pertanto, non appare sussistano dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle previsioni di cui al citato decreto direttoriale n. 3057.
  Posto ciò, gli enti eventualmente inseriti nella tabella Triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 potranno partecipare al bando in oggetto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti e l'obbligo di rendicontare la parte delle spese di funzionamento che risulta non coperta già dal contributo del MiBACT.
  Infine, si ritiene utile, a tal proposito, richiamare anche la sottoscrizione, in data 19 marzo 2015, di uno specifico Protocollo di intesa tra il MIUR e il MiBACT che, tra l'altro, definisce «interesse e volontà comune del MiBACT e del MIUR di proseguire e approfondire una proficua e sistematica collaborazione inter-istituzionale volta a creare legami più stretti tra gli ambiti dell'educazione, formazione e ricerca e quelli della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale», anche al fine di ottimizzare e rendere efficienti, efficaci ed economiche le iniziative di entrambi i Ministeri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione culturale

interpretazione del diritto

ente pubblico