ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
23/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/06/2016
Resoconto D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

DISCUSSIONE IL 23/06/2016

SVOLTO IL 23/06/2016

CONCLUSO IL 23/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05260
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

   D'INCÀ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   tra i temi più rilevanti che pone la riforma della scuola vi è quello delle assunzioni per l'anno scolastico 2016-2017, alle quali si dovrebbe accedere solo attraverso concorso;
   la partecipazione al concorso sarebbe vincolata al titolo di abilitazione all'insegnamento (TFA, PAS);
   la problematica, sollevata e sostenuta da più parti, soprattutto ’dagli ambienti accademici, riguarda tutti quei giovani altamente qualificati che mentre seguivano gli impegnativi percorsi triennali per il conseguimento del dottorato di ricerca, o qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati, si sono visti sbarrata la strada alla frequentazione dei corsi abilitanti all'insegnamento;
   è necessario sottolineare che la frequenza del dottorato di ricerca segue il superamento di un concorso bandito dalle università ed è incompatibile sia con l'insegnamento nelle scuole che con la frequenza dei corsi abilitanti. Per tale incompatibilità, così come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 249 del 10 ottobre 2010, purtroppo la maggior parte di questi giovani si trovano ora esclusi, sia dal mondo accademico, per via della riduzione delle risorse assegnate alla ricerca, sia dalla scuola –:
   se il Ministro interrogato intenda consentire ai dottorandi di ricerca di partecipare ai futuri corsi abilitanti (percorsi abilitanti speciali e tirocini formativi attivi), qualora in possesso dei requisiti richiesti dai relativi bandi, contemporaneamente allo svolgimento del dottorato.
(5-05260)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05260

  L'On.le interrogante, in merito alla incompatibilità tra frequenza TFA e svolgimento del dottorato di ricerca, chiede se si intenda consentire ai dottorandi di ricerca di partecipare ai futuri corsi abilitanti (percorsi abilitanti speciali e tirocini formativi attivi), qualora in possesso dei requisiti richiesti dai relativi bandi, contemporaneamente allo svolgimento del dottorato.
  Ad oggi, la disciplina di riferimento è contenuta in un decreto avente natura regolamentare e precisamente nell'articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 che recita: «la frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
   a) corsi di dottorato di ricerca;
   b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati».

  Si evidenzia che la ratio di questa disposizione sta anche nel fatto che la contestuale frequenza dei corsi abilitanti e dei corsi di dottorato di ricerca è, di fatto, inconciliabile atteso il notevole carico di attività formative connesse ad entrambi i percorsi, nonché l'obbligo di frequenza delle attività didattiche e di tirocinio previsto per i corsi abilitanti.
  Inoltre, la modifica al citato decreto regolamentare implicherebbe la necessità di avviare un lungo iter, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e i pareri dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento (ad esempio il parere Consiglio nazionale degli studenti universitari, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), il visto e la registrazione della Corte dei conti e infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  È invece prossima l'emanazione di un ulteriore ciclo di Tirocinio Formativo Attivo.
  Si sottolinea, comunque, che questo Ministero, proprio nell'ottica di valorizzare il titolo del dottorato di ricerca, con riferimento ai titoli valutabili nell'ambito del recente concorso a cattedre nella scuola (vedi tabella di cui al decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016), ha attribuito allo stesso un significativo punteggio (5 punti, più del doppio per esempio a quello riconosciuto ad una seconda laurea).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnamento

riforma scolastica

esame