ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/04872
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05221
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   GAGNARLI, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI e LUPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
   l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un Fondo, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale, pari a 5,16 euro, alla tassa erariale di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa di rilascio, rinnovo e annuale) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;
   la dotazione del Fondo è per la quasi totalità, il 95 per cento destinata alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;
   ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 157, si considerano riconosciute agli effetti della legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Italcaccia). Queste 7 associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
   il restante 4 per cento della dotazione del Fondo è destinato al funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale». L'1 per cento residuo è destinato al pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
   le disponibilità del fondo devono essere ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   la ripartizione ed assegnazione delle somme del fondo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della legge n. 157 del 1992, effettuata tramite il suddetto decreto, si riferisce alle dichiarazioni di consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali, riferite a 2 anni prima;
   le 7 Associazioni venatorie nazionali riconosciute trasmettono annualmente, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni delle compagnie assicuratrici, controfirmate dai presidenti delle Associazione stesse, attestanti la consistenza numerica dei propri soci iscritti;
   l'attribuzione della dotazione prevista alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo della Corte dei conti, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, perché enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
   si nota che la dotazione del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 subisce oscillazioni annuali di decine di migliaia di euro: 1,70 milioni (2012), 1,60 milioni (2013), 1,65 milioni (2014) –:
   se siano previsti dei sistemi di controllo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altri enti, sull'effettiva consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, destinatarie dei Fondi istituiti dall'articolo 24 della medesima legge, a controprova di quanto da esse autodichiarato, posto che per tali attribuzioni, in quanto ordinarie, non è previsto il controllo della Corte dei conti. (5-05221)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-05221

  Come evidenziato dagli interroganti, l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze un Fondo le cui disponibilità sono da ripartire, nella misura del 95 per cento, tra le assicurazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.
  In adempimento a detta disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede annualmente a ciascuna delle 7 associazioni venatorie nazionali riconosciute e sottoposte alla propria vigilanza, la produzione di adeguata documentazione funzionale all'assegnazione e alla liquidazione delle quote di ripartizione del Fondo in parola.
  In particolare, è necessario produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) attestante la consistenza numerica dei contratti assicurativi stipulati da ogni singola assicurazione (la cui veridicità deve essere confermata da una dichiarazione, resa nella medesima forma, dal residente di ciascuna associazione venatoria).
  Inoltre, ciascuna compagnia assicuratrice deve rendere un'ulteriore dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative da parte delle singole associazioni. Invero, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo impone che le convenzioni stipulate tra le imprese di assicurazione e le associazioni venatorie in nome e per conto dei propri associati, prevedano modalità idonee ad identificare con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
  Infine, oltre alla copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato del pertinente verbale dell'assemblea dei soci, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce l'elenco dei nominativi dei singoli soci assicurati, il numero e la data della tessera assicurativa nonché il numero e la data di rilascio del porto d'armi.
  La predisposizione dei decreti di assegnazione e liquidazione è preceduta dal controllo degli elenchi dei nominativi degli associati per il quale è stato realizzato un apposito programma informatico che consente di verificare la coerenza dei dati, a cura di una commissione appositamente costituita.
  Preciso, infine che le oscillazioni che subisce la dotazione del Fondo è conseguente alle riduzioni e agli accantonamenti effettuati annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle disponibilità dei vari capitoli di bilancio dello Stato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

beneficiario dell'aiuto

caccia