ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2015

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05210
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, LOMBARDI e ALBERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, dal 1o maggio 2015 diventerà operativa una nuova prestazione di sostegno al reddito per quanti si troveranno privi di lavoro, in modo involontario: la cosiddetta Naspi prenderà il posto di Aspi e mini aspi, previste dalla riforma Foriero;
   per accedere alla Naspi, gli interessati devono poter contare – contemporaneamente – su tre presupposti:
    a) lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000;
    b) il possesso di contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro;
    c) trenta giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

   per la vecchia Aspi i requisiti sono i seguenti:
    a) almeno un contributo nei due anni antecedenti il primo giorno di disoccupazione;
    b) almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo caratterizzato dall'assenza di lavoro;

   dunque in base alla nuova normativa viene ampliato il periodo: da due anni passa a quattro e le settimane di contribuzione utili sono soltanto 13;
   l'indennità mensile Naspi è pari al 75 per cento della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni utili fino a 1.195 euro, più il 25 per cento della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). L'importo mensile massimo cambia rispetto a quello previsto per l'indennità AspI, passando da 1.165,58 a 1.300 euro lordi;
   la nuova indennità inoltre non segue le logiche dell'età del lavoratore (fino a 50 anni ovvero oltre) che caratterizzano l'Aspi diversificandone la spettanza. L'articolo 5 del decreto n. 22 del 2015 prevede che la nuova indennità «è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione» con l'effetto di favorire chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo. In concreto ciò significa anche che nel calcolo della durata, non si terrà conto dei periodi di lavoro precedenti, per i quali il dipendente ha già beneficiato dell'assegno di disoccupazione;
   proprio per effetto di quest'ultima norma (articolo 5 del decreto n. 22 del 2015), accade che i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente disoccupazione ordinaria non avranno più completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno. Un contratto stagionale di 6 mesi ogni anno permetteva il riconoscimento dell'ASpI che quindi copriva i successivi 6 mesi fino alla stagione estiva successiva. Dal 1o maggio 2015, con l'avvento della Naspi, questo meccanismo salterà: potranno ricevere l'assegno solo per la metà delle settimane lavorate, quindi tre mesi, restando per altri tre mesi senza sussidio;
   dunque per tali lavoratori la norma dell'articolo 5 del decreto n. 22 del 2015 si tradurrà nel seguente modo: se un cameriere, un barista o una donna delle pulizie verranno assunti per sei mesi nella prossima stagione primaverile ed estiva, a ottobre potranno appunto ricevere l'assegno per soli tre mesi; l'abolizione dell'ASpI dal 1o maggio 2015 causerà una perdita pesante perché a questi lavoratori mancheranno 3 mesi di durata della indennità;
   per i dipendenti stagionali che godevano dell'ASpI (che non trovino altri lavori durante il periodo invernale) per avere una copertura economica per tutto l'anno, sarebbe necessario avere un contratto a tempo determinato di 8 mesi per poi ottenere 4 mesi di NASpI;
   tuttavia, come denunciato dalla Filcams e Cgil Venezia, questa norma penalizzerebbe in maniera drastica tutti i lavoratori stagionali del litorale della provincia di Venezia poiché nel litorale veneto le possibilità di avere rapporti di lavoro stagionali di 8 mesi sono praticamente inesistenti;
   si tratta di una platea di lavoratori «professionisti» del turismo estivo, per lo più con capacità importanti per le aziende e spesso strategiche per il buon andamento organizzativo e pratico: secondo la Filcams Venezia si tratta di un esercito di 300 mila persone, fatto di camerieri, bagnini, cuochi e animatori di villaggi turistici che vedrà dimezzarsi una tutela su cui, finora, aveva potuto fare affidamento e che non hanno alcuno sbocco lavorativo se non durante la stagione estiva;
   i lavoratori stagionali hanno dato vita ad una petizione on line e chiedono adesso un cambio di rotta lanciando un appello al presidente dell'Inps, Tito Boeri affinché dia un'interpretazione flessibile del decreto che istituisce la Naspi, in modo da non penalizzare troppo gli addetti del settore turistico –:
   se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta;
   quali urgenti misure e/o iniziative – anche di tipo normativo – intenda adottare per ovviare alla situazione descritta e garantire un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione ai lavoratori stagionali del sistema turistico e non penalizzare gli addetti del settore turistico. (5-05210)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05210

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ciprini, inerente alle misure che il Governo intende adottare per garantire ai lavoratori stagionali un adeguato sussidio durante l'intero periodo di disoccupazione, faccio presente quanto segue.
  Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ed, in particolare, dell’ASPI.
  Tra essi, riveste un particolare rilievo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
  Tale criterio è stato attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurarne sociale per l'impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
  Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.
  Tanto premesso, tengo a precisare che le regole attuative della nuova disciplina della NASPI – che, com’è noto, entrerà in vigore il prossimo 1o maggio – saranno chiarite da una circolare dell'INPS, allo stato in fase di predisposizione.
  In particolare, durante la fase di prima applicazione, la circolare dovrà necessariamente tenere conto dei riflessi della transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, anche ai fini della identificazione dei periodi di contribuzione utili per il calcolo della nuova indennità; con specifico riferimento ai lavoratori stagionali, ciò consentirà – come peraltro evidenziato dalle simulazioni effettuate – di conservare per tutto il 2015 una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella attuale.
  Da ultimo, con riferimento all'attuazione della cosiddetta DIS.COLL. – sussidio di disoccupazione per i lavoratori con contratti di co.co.co. e co.co.pro., che perdono il lavoro nel 2015 – comunico che è di prossima emanazione da parte dell'INPS una apposita circolare attuativa che consentirà di coprire - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 – i periodi di disoccupazione involontaria a decorre dal 1o gennaio 2015.
  A tal fine, il termine per la richiesta della prestazione – in relazione agli eventi di disoccupazione già verificatisi al 1o gennaio 2015 – decorrerà dalla data di emanazione della circolare stessa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro stagionale

disoccupazione

contratto di lavoro